CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 marzo 2026
Cassazione n. 24708/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZELLA ANTONIOnato a Napoli il 19/12/1983avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FirenzeUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento del ricorso, e l’annullamento senza rinvio dell’ordinanzaimpugnata;lette le conclusioni del difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, ovvero, in subordine, il rigettodello stesso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 19 marzo 2026 il Tribunale di sorveglianza di Firenzeha accolto l’istanza di accertamento della collaborazione impossibile/inesigibilepresentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA], condannato con sentenza dellaCorte d'appello di Napoli del 22 luglio 2020 alla pena di 7 anni e 6 mesi direclusione per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere di tipomafioso (art. 416-bis cod. pen.).Nell'ordinanza impugnata il Tribunale scrive che l'accertamento giudiziale èrisultato particolarmente vasto e completo, che sono state sviscerate lespecifiche vicende estorsive, che i fatti oggetto della condanna risalgono a circa15 anni fa e non c'è alcun elemento da cui poter desumere che dopo quelperiodo l'imputato abbia avuto altri contatti con l'associazione criminale diappartenenza, pur essendo rimasto in libertà fino al 24 novembre 2022.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratoregenerale di Firenze, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limitistrettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.,deduce che il provvedimento è di fatto privo di motivazione, perché non spiegaperché il condannato sia stato nelle condizioni di impossibilità o inesigibilità diun'utile collaborazione con la giustizia; dalle sentenze di condanna emerge uninserimento stabile e prolungato del condannato all'interno nel clan Moccia,nell'articolazione che operava a [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto coinvolto in attivitàestorsive, vicino ai capi, che partecipava alle riunioni in cui si decidevanostrategie criminali; si tratta, ovvero, di un partecipe in pianta stabile con unruolo fiduciario dei capi del clan, la cui collaborazione potrebbe essere utile perdisarticolare un gruppo criminale che è ancora operativo nel territorio di [OSCURATO:PERSONA].3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestol’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio dell’ordinanzaimpugnata, per l’originaria inammissibilità dell’istanza, proposta direttamente edautonomamente dal detenuto al Tribunale di sorveglianza, senza una previaistanza al magistrato di sorveglianza competente per la concessione delpermesso premio, che avrebbe dovuto anche delibare l’istanza incidentale aventead oggetto la collaborazione, per poi decidere se investire o meno dellaquestione il Tribunale di sorveglianza.Con memoria il difensore del condannato avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiestol’inammissibilità del ricorso, ovvero, in subordine, il rigetto, perché infondato.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato, sia pure nei limiti di quanto indicato di seguito inmotivazione.1. Il collegio intende dare continuità all’orientamento della giurisprudenza dilegittimità che ritiene che “in tema di benefici penitenziari in favore di condannatiper reati ostativi, l'accertamento incidentale dell'oggettiva impossibilità dicollaborazione con la giustizia di cui all'art. 58-ter ord. pen. non può essereautonomamente richiesto dal detenuto al tribunale di sorveglianza, neppure inpendenza del procedimento di concessione del beneficio innanzi al magistrato disorveglianza, spettando a quest'ultimo la valutazione della pregiudizialità inconcreto di tale accertamento rispetto alla decisione da adottare” (Sez. 1, n.24914 del 07/05/2025, Assisi, Rv. 288444 – 01; nello stesso senso già, inprecedenza, Sez. 1, n. 22410 del 23/03/2021, Corsini, Rv. 281395 – 01).La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ripetutamente affermato che, aifini dell'applicazione delle norme di ordinamento penitenziario, la qualità dicollaboratore di giustizia, così come le situazioni che rendano, in ipotesi,impossibile l'assunzione della qualità stessa, non possono formare oggetto di unapronuncia ricognitiva, in grado di creare uno status, ma devono essere accertatenell'ambito del procedimento di merito, attivato dalla richiesta di ottenimento delbeneficio penitenziario, o della misura alternativa, in relazione a cuil'accertamento di avvenuta utile collaborazione, o dell'impossibilità di prestarla,costituisce presupposto per superare il divieto altrimenti posto dall'art. 4-bis ord.pen. (Sez. 1, n. 12555 del 21/02/2020, Guglielmino, Rv. 278904-01; Sez. 1, n.9301 del 05/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259471-01; Sez. 1, n. 7267 del31/01/2006, Mazzaferro, Rv. 234072-01).Nel caso in esame, l’istanza presentata dal ricorrente al Tribunale disorveglianza il 25 agosto 2025 era rivolta soltanto all’accertamento dellacollaborazione impossibile o inesigibile e non era stato chiesto contestualmenteun beneficio specifico rispetto al quale uno dei titoli di reato per cui è inespiazione il condannato risulta ostativo.Nella parte discorsiva dell’istanza si spiega, poi, che la richiesta è necessariaper poter accedere a benefici penitenziari che non sono indicati specificamente, enella parte finale, prima delle conclusioni, si precisa che l’accoglimentodell’istanza permetterebbe di poter avanzare istanza di concessione della misuraalternativa dell’affidamento in prova, istanza che, però, non è contenutaall’interno della richiesta depositata.In definitiva, l’istanza introdotta dal ricorrente era volta proprio allaricognizione di uno status, quello del detenuto per reati ostativi in una situazionein cui sia stata accertata la impossibilità della collaborazione, status da spenderepoi per eventuali successive istanze, ovvero proprio il tipo di accertamento che,secondo la lettura della giurisprudenza di legittimità sopra riportata, non èammesso dal sistema processuale.Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sonostate rivolte e deve essere annullata.L’annullamento deve essere disposto senza rinvio ex art. 623, comma 1,lett. d), cod. proc. pen., trattandosi di provvedimento non consentito dallalegge. P.Q.MAnnulla senza rivio l'ordinanza impugnata.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]