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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02350/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 32189-2018 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), tutti rappresentati e difes i , giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilianoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 8/a , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (cod. fisc. 97103880585 ), con sede in Roma , via le Europa n. 190 , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difes a , giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con i quali elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA].190, presso l’Av vocato [OSCURATO:PERSONA].- controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. (cod. fisc.80199230584), in persona del legale rappresentante pro tempore, e il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,rappresentati e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono elettivamente domiciliatiin Roma, Via dei Portoghesi n. 12. - controricorrent e - avversola sentenza della Corte di appello di Roma , depositata in data 4 aprile 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato il 29 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolari di buoni fruttiferi postali, convennero in giudizio [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, per sentirli condannare al pagamento della somma di euro 164.730, quale asserita differenza tra gli importi spettanti in base alla lettera dei titoli e quanto effettivamente erogato, deducendo che la decurtazione degli interessi fosse avvenuta sulla base dell’illegittima applicazione, ai suddetti buoni postali, dei nuovi tassi di interesse ricavati dal D.M.

Tesoro 13 giugno 1986 il quale, oltre ad istituire la serie O, statuiva che i buoni delle serie precedenti si estinguevano alla data del 1 gennaio 1987 e venivano convertiti in quelli di nuova serie, con conseguente applicazione dei nuovi e più bassi tassi fissati nel provvedimento.

2. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 7111/2013, dichiarò infondata la preliminare eccezione di prescrizione svolta da [OSCURATO:PERSONA], e rigettò nel merito come infondata la domanda avanzatadagli attori, dichiarando altresì inammissibile la domanda avanzata ex art. 2041 cod. civ. per carenza del requisito dell’accessorietà.3.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’integrale riforma della sentenza impugnata tramite l’accoglimento della domanda avanzata in primo grado, ossia il pagamento della maggior somma pari ad euro 164.730, oltre accessori, e in subordine, l’accoglimentodella domanda formulata ai sensi dell’art. 2041 cod. civ.

4. La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 3116/2018, depositata in data 4 aprile 2018, ha respinto il gravame, confermando pertanto le statuizioni di primo grado.

La corte del merito ha ritenuto che: a) non erarilevante, ai fini della decisione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 173 del d.P.R. n. 156/73, rapportato alla successiva legislazione emessa in materia di titoli di credito, ed in particolare gli artt. 117 e 118 d.lgs. n. 385/93(questione peraltro più volte dichiarata inammissibile dalla Corte Cost.), posto che la prevista possibilità di variazione legale degli interessi anche in pejus non risultava irragionevole nei confronti dei buoni postali, che non hanno natura di veri e propri titoli di credito; b) non erafondato neanche il primo motivo di gravame - articolato sulla lamentata erroneità della decisione in punto di dichiarata inammissibilità della domanda formulata ex art. 43 Cost., proposta solo nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ. e basata su una supposta “espropriazione” -, posto che la predetta domanda n on era stata in alcun modo formulata nell’atto introduttivo del giudizio nel quale gli originari attori avevano avanzato solo una domanda di pagamento degli ulteriori e maggiori interessi, così lamentando un inadempimento contrattuale e, in via subordinata, una domanda ex art. 2041 cod. civ., con la conseguenza che la domanda fondata sulla “espropriazione” del loro maggior diritto di credito non risultava esaminabile perché solo tardivamente proposta; c) anche il secondo motivo –articolato in ordine alla contestata natura dei buoni postali fruttiferi di cui si affermava, anche in sede di gravame, la riconducibilità alparadigma dei “titoli di credito”, con le conseguenti caratteristiche tipiche dell’autonomia causale, dell’incorporazione, della letteralità e della circolarità – non era fondato in quanto i menzionati buoni dovevano correttamente qualificarsi come titoli di legittimazione e di risparmio, come anche ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (richiamata negli arresti: Cass.

S.U. n. 13979/2007; Cass. n. 27809/2005) e perché anche la circostanza -relativa al fatto che le avvertenze sulle possibili variazionidei tassi di interesse e della tassazione applicabile erano state apposte graficamente sugli stessi buoni postali solo a far data dal 1987- era comunque superabile in virtù del dato normativo dettato dall’art. 173 del D.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] che prevedeva, per legge, che tali variazioni erano possibili ed affidate esecutivamente al Ministero competente ( norma quest’ultima gi à in vigore al momento dell’acquisto dei titoli in oggetto e la cui ignoranza non risultava pertanto scusabile); d) anche il terzo motivo –declinato in relazione alla statuizione di inammissibilità della domanda formulata ex art. 2041 cod. civ. – non era accoglibile in quanto l’azione di ingiustificato arricchimento è una azione residuale, come stabilito dal successivo art. 2042 cod. civ. e per come rimarcato anche dal Tribunale, con la conseguenza che, avendo gli attori introdotto un’azione di parziale inadempimento contrattuale a carico dell’amministrazione postale ( esaminata e ritenuta infondata nel merito ) , risultava inevitabile la declaratoria di inammissibilità dell’azione residuale; e) comunque risultavano mancanti i canoni dell’arricchimento dell’amministrazione pubblica che aveva semmai avuto un minor esborso relativa alla prestazione aggiuntiva degli interessi.

2. La sentenza, pubblicata il 4 aprile 2018, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, quest’ultime assistite entrambe dall’Avvocature Generale dello Stato,hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo i ricorrenti lamenta no , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt. 111, 6 comma, Cost., 132, 1 comma, 277 cod. proc. civ. e 118 disp. att. c.p.c.

Osservano i ricorrenti che le norme – di cui si lamenta la violazione – impongono al giudice di fornire una succinta ma adeguata motivazione che consenta di comprendere il ragionamento logico-giuridico condotto al fine dell’adozione della decisione finale, obbligo invece rimasto inadempiuto nel provvedimento impugnato laddove i giudici del gravame avevano ritenuto irrilevante la sollevata questione di legittimità costituzionale in quanto la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare, a sostegno della sua decisione, solo le precedenti pronunce della Consulta (pronunce che non avevano affrontato funditusla questione di legittimità costituzionale di nuovo sollevata in sede di appello).

2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,vizio di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Si evidenzia da parte dei ricorrenti checon decreto legge del 30 settembre 2003 (convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 369), l’ente Cassa depositi e Prestiti era stata trasformata in s.p.a. ed era divenuta soggetto privato a tutti gli effetti e che ciò nonostante la Corte di appello non aveva argomentato in alcun modo in ordine al nuovo quadro normativo il quale, pur prevedendo l’abrogazione dell’art. 173 del d.P.R. n. 156/1973 e la creazione di un nuovo soggetto giuridico privato “[OSCURATO:PERSONA] e Prestiti”, non avrebbe trovat o adeguata sp iegazione ed interpretazione nella motivazione impugnata,e ciò con particolare riferimento al profilo relativo a ll a contestata applicazione delle precedenti norme pubblicistiche ad un soggetto privato.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimentoimpugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazionedi “norme di diritto”, in relazione alla contestata dichiarazione di inammissibilità della domanda formulata ex art. 43 Cost. per tardività.

Si evidenzia come fosse nelle loro facoltà quella di modificare e precisare le domande in primo grado, ai sensi dell’art. 183, 6 comma,cod. proc. civ., in quanto, restando nel caso di specie immutata la causa petendi, il petitumsarebbe stato modificato solo nel senso di una sua ulteriore specificazione e perché, in realtà , già con l’atto introduttivo essi ricorrenti avevano già formulato una richiesta di indennizzo invocata ai sensi dell’art. 2041 cod. civ.

Si evidenzia ancora che tale specificazione della domanda si sarebbe resanecessaria proprio in ragione della pretesa che venisse applicato un regime normativo pubblicistico ad un soggetto ormai divenuto privato, con conseguenza che si sarebbe così configurata una vera e propriaespropriazione ai loro danni.

4. Il quarto mezzo denuncia “falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 co. 1 n. 5”, cod. proc. civ.

Si contesta, cioè, il merito della decisione impugnata laddove la stessa aveva affermato che la circostanza delle avvertenze sulle possibili variazioni dei tassi di interesse e della tassazione applicabile, apposte graficamente sugli stessi buoni solo a far data dal 1987, non era idonea a superare il dato normativo dettato dall’art. 173 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] (che prevedeva per legge che tali variazioni fossero affidate al Ministero competente).

Evidenziano, invece, i ricorrenti che la Corte territoriale non avrebbe considerato che il rapporto sottostante all’acquisto di un buono fruttifero postale era di natura contrattuale e che pertanto l’investitore effettuava la scelta dell’acquisto sulla base di accordi che non avrebbero potuto mutare nel corso del rapporto per volontà di una sola parte contraente e che infine sarebbe stato obbligo di [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti, quale intermediario incaricato al collocamento dei titoli, di informare i contraenti sulle condizioni contrattualiapplicabili.

Solo a partire dal 1987 – aggiungono, infatti, i ricorrenti –era stata riportata a tergo dei buoni fruttiferi postali la dicitura “i tassi sono suscettibili di variazioni successive a norme di legge”, con la conseguenza che, per il periodo precedente ( allorquando l’informazione non era stata esaustiva), l’intermediario avrebbe violato il generale principio di correttezza.

5. I ricorrenti propongono anche un quinto motivo, così rubricato: “Violazione di norme di diritto, ex art. 360 co. 1 n. 5”.

Contestano i ricorrenti la statuizione di inammissibilità della Corte di appello,quanto alla domanda di ingiustificato arricchimento,che i giudici del gravame avrebbe ro fondato sulla naturasussidiaria della domanda e sulla conseguente non proponibilità della stessa in presenza di una statuizione di rigetto della domanda avanzata sulla base dell’allegato inadempimento contrattuale e per l’assenza di un ingiustificato arricchimento in favore dell’amministrazione pubblica.

Osservano, invece, i ricorrenti che avrebbe dovuto essere considerato un arricchimento quello conseguente al minor esborso di interessi che invece, secondo le pattuizioni negoziali originarie, avrebbero dovuto essere corrisposti ai titolaridei buoni postali.

Si evidenzia ancora che l’ammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento, come quella avanzata ex art.43 Cost., discendeva direttamente dalla pretesa di applicare la disciplina pubblicistica ad un soggetto privato, la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti, con la conseguente inapplicabilità della disciplina dettata per i contratti nei rapporti privatistici. 5.1 I primi cinque motivi arti colati dai ricorrenti possono essere trattati congiuntamente e devono essere rigettati. 5.2 Tutte le questioni prospettate nei motivi sopra illustrati hanno infatti ricevuto un’adeguata risposta dalla giurisprudenza di questa Corte, resa a Sezioni Unite, cui anche questo Collegio intende uniformarsi.

Invero, il recente arresto espresso da questa Corte di legittimità - nel suo massimo consesso (v.

Sez.

U , Sentenza n. 3963 del 11/02/2019 ) - ha affermato il principio secondo cui “In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 -che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali -continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del d.m. del Tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284 del 1999, atteso che quest'ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva posto una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il decreto ministeriale, sicché l'art. 9 del citato d.m. 19 dicembre 2000, nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore restano soggetti alla previgente disciplina, non si è posto in conflitto con una norma di rango superiore”. 5.3 Va ricordato che l'art. 173 del codice postale, applicabile ratione temporis, prevedeva che le variazioni del tasso di interesse, disposte con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con quello delle Poste e Telecomunicazioni, da pubblicarsi nella [OSCURATO:PERSONA], riguardavanoanche i buoni di vecchia emissione; inoltre la norma in esame prevedeva che, per tali buoni, gli interessi sarebbero stati corrisposti sulla base della tabella a tergo ma che la stessa poteva e doveva ritenersi integrata con altra tabella messa a disposizione dei risparmiatori dagli uffici postali e predisposta in base alle variazioni del tasso di interesse disposticon D.M. del Ministro del Tesoro.

Va aggiunto che il secondo comma dell'art. 9 del D.M. del Ministro del Tesoro reso in data 19 dicembre 2000 ha espressamente previsto che i rapporti in essere al momento dell'abrogazione dell'art. 173 del codice postale dovevano considerarsi regolati dalla normativa previgente. 5.4 Non può neanche essere dimenticato che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27809 del 2005; Cass. Civ.

S. U. n. 13979 del 2007), i buoni postali fruttiferi sono titoli di legittimazione e non già titoli di credito. 5.5 Come autorevolmente sostenuto dalla giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità nell’arresto sopra ricordato (v.

Sez.

U,n. 3963/2019, cit. supra), le diverse interpretazioni registratesi nella materia in esame muovonoda una lettura fuorviante del dato normativo sopra ricordato sia dal punto di vista testuale che sistematico.

Non è invero sostenibile che la disciplina applicabile sia quella in vigore, al momento della riscossione, per le emissioni di buoni fruttiferi postali successive all’abrogazione dell'art. 173 del cd. codice postale (D.P.R. n. 156/1973).

Infatti, la norma abrogatrice (l'art. 7 del decreto legislativo n. 284 del 30 luglio 1999), aveva, al terzo comma, previsto che i rapporti - già in essere alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali - continuavano a essere regolati dalle norme anteriori.

Nello stesso comma terzo si prevede,poi, che i detti d ecreti possono disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori (v.

Sez.

U , n. 3963/2019, cit. supra).5.6 Il decreto ministeriale del Tesoro del 19 dicembre 2000, che ha disciplinato i buoni fruttiferi postali in adempimento di quanto previsto dal decreto legislativo n. 284 del 1999, ha confermato l'abrogazione dell'art. 173 del codice postale, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, e ha ribadito che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale nonché le operazioni relative ai medesimi buoni restano regolati dalla previgente disciplina (v.

Sez.

U , n. 3963/2019, cit. supra).

Non può dunque dubitarsi che al rapporto controverso si applichi il testo dell'art. 173 del citato D.P.R. n. 156/1973, come novellato dall'art. 1 del D.L. n. 460/1974, convertito in legge n. 588/1974.

In base a tale disposizione normativa, era consentito alla pubblica amministrazione di variare il tasso di interesse, relativo ai buoni già emessi, con decreto ministeriale da pubblicarsi in [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che i buoni soggetti alla variazione del tasso di interesse dovevano considerarsi rimborsati con gli interessi al tasso originariamente fissato e convertiti nei titoli della nuova serie con il relativo tasso di interesse (cfr. sempre v.

Sez.

U,n. 3963/2019, cit. supra). 5.7 Orbene, a fronte della variazione del tasso di interesse era dunque consentita al risparmiatore la scelta di chiedere la riscossione dei buoni, ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato, ovvero quella di non recedere dall'investimento che avrebbe da quel momento prodotto gli interessi di cui al decreto di variazione, salvo il diritto del risparmiatore di ottenere la corresponsione degli interessi originariamente fissati per il periodo precedente alla variazione. 5.8 Come precisato dalle Sezioni Unite nel precedente più volte menzionato, “Nessuna rilevante conseguenza nel caso in esame può trarsi dalla citata disposizione normativa dell'art. 7 del decreto legislativo n. 284 del 1999 secondo cui i futuri decreti destinati a regolare i buoni fruttiferi postali avrebbero potuto disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori.

Si tratta, come è evidente dalla lettura del testo, di una previsione di contenuto adattativo e di carattere generale che il decreto ministeriale del 19 dicembre 2000 avrebbe potuto o meno attuare e che non ha alcun significato vincolante tanto meno quello di una previsione di reviviscenza del tasso di interesse fissato originariamente al momento della sottoscrizione dei titoli.

Nè può in alcun modo configurarsi un conflitto fra la norma di cui all'art. 9 del D.M. del 19 dicembre 2000 e quella di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 284/1999 che non ha affatto imposto agli emanandi decreti ministeriali l'introduzione di una disciplina più favorevole ai risparmiatori” (così, verbatimv.

Sez.

U, n. 3963 /2019, cit. supra ). 5.8 In modo condivisibile, le Sezioni Unite ritengono invero erronea anchela tesi interpretativa che richiama la pronuncia di altro precedente reso sempre dalla giurisprudenza di vertice di questa Corte (Sezioni Unite n. 13979 del 2007), in quanto in quella causa si discuteva di una fattispecie diversa, in cui si trattava, cioè, di definire la rilevanza del tasso indicato nel fronte dei buoni fruttiferi postali in misura non conforme a quella precedentemente aggiornata dalla pubblica amministrazione con un decreto ministeriale del 1984.

In realtà, in quella occasione le Sezioni Unite affermarono che la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione non poteva far ritenere che l'accordo negoziale, in cui l'operazione di sottoscrizione si sostanziava, potesse avere un contenuto divergente da quello enunciato dai titoli, dovendosi dunque ritenere che le Sezioni Unite non affermarono affatto -come si pretenderebbe seguendo altra interpretazione delle norme in esame - la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione (cfr. sempre v.

Sez.

U , n. 3963 /2019, cit. supra ).

E ciò “evidentemente non avrebbero potuto fare, e anzi hanno esplicitamente negato, a fronte all'inequivoco dato testuale dell'art. 173 del codice postale che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art. 1339 del codice civile e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo” (cosìtestualmente Sez.

U,n. 3963/2019, cit. supra). 5.9 Quanto si qui precisato consente di ritenere non solo impraticabile una interpretazione adeguatrice delle norme in esame , ma anche infondate le eccezioni di incostituzionalità che, oltre a non trovare alcun sostegno nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (in particolare nelle pronunce nn. 47/2001, 333/2003, 49/2007 e 463/1997), sono state smentite dalle stesse Sezioni Unite nell’ultimo e recente arresto sopra ricordato (v. sempre Sez.

U, n. 3963/2019, cit. supra).

Risulta utile dunque ricordare quanto osservato da questa Corte, nel precedente menzionato da ultimo: “Quanto alla pretesa violazione dell'art. 3, riferita alla diversità della normativa applicabile ai servizi bancari, non si può non ribadire come prima della privatizzazione del servizio postale esistesse una chiara disomogeneità fra i due settori da cui derivava la disomogeneità degli strumenti negoziali offerti al pubblico.

Tuttavia nonostante questa rilevante differenza di disciplina non si può ritenere che prima dell'abrogazione dell'art. 173 del codice postale vigesse una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento in danno dei risparmiatori che, come l'odierno ricorrente, si indirizzavano all'investimento in buoni fruttiferi postali…”. 5.10La conferma - anche in questa ultima sede decisoria - dei principi già elaborati nella subiecta materianell’arresto sopra ricordato (Cass.

S.U. 3963- 2019) assorbe anche l’esame delle questioni proposte dai ricorrenti nel secondo e terzo motivo. 5.11 Anche il quinto motivo non merita positivo apprezzamento sia perché l'azione generale di arricchimento ha come presupposto che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, per cui, quando questa sia invece la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto, non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta (Sez.

U, Sentenza n. 14215 del 03/10/2002; Sez. 3 , Sentenza n. 5689 del 16/03/2005; Sez. 2, Sentenza n. 2312 del 31/01/2008); sia perché non risulta censurata l’ulteriore ratio decidendi secondo cui il rigetto della domanda avanzata dagli odierni ricorrenti in ragione del lamentato inadempimento contrattuale non può che determinare l’inammissibilità della domanda residuale avanzata ex art. 2041 cod. civ.

Ne consegue il complessivo rigetto dei primi cinque motividi ricorso proposti dai ricorrenti.6.

Si articola infine un sesto motivo di censura con il quale i ricorrenti denunciano vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Si evidenzia l’ingiustizia della condanna alle spese del giudizio di appello nella misura ritenuta esagerata di euro 5.000, anche alla luce degli interessi costituzionalmente rilevati sottesi alla domanda giudiziale. 6.1 Il motivo è inammissibile sia perché non enuclea il fatto storico del cui omesso esame si duole in questa sede ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. ss.uu. n. 8053/2014) sia perché la Corte territoriale si è limitata a fare corretta applicazione del principio di soccombenza dettato dall’art. 91 del codice di rito (ratio decidendiperaltro neanche censurata) sia, infine, perché le doglianze risultano genericamente formulate quanto al profilo della quantificazione delle spese liquidate in secondo grado, spese di cui si lamenta semplicemente la natura “esemplare”.

7. Non può essere accolta, in ragione della sua evidente genericità di formulazione, l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell’Economia eFinanze.

Ed invero, risultano trasferiti al Ministero le gestioni dei buoni postali anteriori al mese di aprile 2001, ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lsg. n. 269-2003 e art. 4, lett. c , d . m . 5 dicembre 2003 .

Tuttavia il Ministero non fornisce alcuna indicazionetemporale in ordine alla data di emissione dei buoni oggetto di causa, così rendendo l’eccezionenon utilmente prospettata.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un.23535 del 2019).

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrent i al pagamento, in favore de i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.400 per [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e per [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti/Ministero dell’Economiaper compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 32189-2018 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), tutti rappresentati e difes i , giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilianoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 8/a , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (cod. fisc. 97103880585 ), con sede in Roma , via le Europa n. 190 , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difes a , giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con i quali elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA].190, presso l’Av vocato [OSCURATO:PERSONA].- controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. (cod. fisc.80199230584), in persona del legale rappresentante pro tempore, e il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,rappresentati e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono elettivamente domiciliatiin Roma, Via dei Portoghesi n. 12. - controricorrent e - avversola sentenza della Corte di appello di Roma , depositata in data 4 aprile 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato il 29 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolari di buoni fruttiferi postali, convennero in giudizio [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, per sentirli condannare al pagamento della somma di euro 164.730, quale asserita differenza tra gli importi spettanti in base alla lettera dei titoli e quanto effettivamente erogato, deducendo che la decurtazione degli interessi fosse avvenuta sulla base dell’illegittima applicazione, ai suddetti buoni postali, dei nuovi tassi di interesse ricavati dal D.M. Tesoro 13 giugno 1986 il quale, oltre ad istituire la serie O, statuiva che i buoni delle serie precedenti si estinguevano alla data del 1 gennaio 1987 e venivano convertiti in quelli di nuova serie, con conseguente applicazione dei nuovi e più bassi tassi fissati nel provvedimento. 2. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 7111/2013, dichiarò infondata la preliminare eccezione di prescrizione svolta da [OSCURATO:PERSONA], e rigettò nel merito come infondata la domanda avanzatadagli attori, dichiarando altresì inammissibile la domanda avanzata ex art. 2041 cod. civ. per carenza del requisito dell’accessorietà.3. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’integrale riforma della sentenza impugnata tramite l’accoglimento della domanda avanzata in primo grado, ossia il pagamento della maggior somma pari ad euro 164.730, oltre accessori, e in subordine, l’accoglimentodella domanda formulata ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. 4. La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 3116/2018, depositata in data 4 aprile 2018, ha respinto il gravame, confermando pertanto le statuizioni di primo grado. La corte del merito ha ritenuto che: a) non erarilevante, ai fini della decisione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 173 del d.P.R. n. 156/73, rapportato alla successiva legislazione emessa in materia di titoli di credito, ed in particolare gli artt. 117 e 118 d.lgs. n. 385/93(questione peraltro più volte dichiarata inammissibile dalla Corte Cost.), posto che la prevista possibilità di variazione legale degli interessi anche in pejus non risultava irragionevole nei confronti dei buoni postali, che non hanno natura di veri e propri titoli di credito; b) non erafondato neanche il primo motivo di gravame - articolato sulla lamentata erroneità della decisione in punto di dichiarata inammissibilità della domanda formulata ex art. 43 Cost., proposta solo nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ. e basata su una supposta “espropriazione” -, posto che la predetta domanda n on era stata in alcun modo formulata nell’atto introduttivo del giudizio nel quale gli originari attori avevano avanzato solo una domanda di pagamento degli ulteriori e maggiori interessi, così lamentando un inadempimento contrattuale e, in via subordinata, una domanda ex art. 2041 cod. civ., con la conseguenza che la domanda fondata sulla “espropriazione” del loro maggior diritto di credito non risultava esaminabile perché solo tardivamente proposta; c) anche il secondo motivo –articolato in ordine alla contestata natura dei buoni postali fruttiferi di cui si affermava, anche in sede di gravame, la riconducibilità alparadigma dei “titoli di credito”, con le conseguenti caratteristiche tipiche dell’autonomia causale, dell’incorporazione, della letteralità e della circolarità – non era fondato in quanto i menzionati buoni dovevano correttamente qualificarsi come titoli di legittimazione e di risparmio, come anche ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (richiamata negli arresti: Cass. S.U. n. 13979/2007; Cass. n. 27809/2005) e perché anche la circostanza -relativa al fatto che le avvertenze sulle possibili variazionidei tassi di interesse e della tassazione applicabile erano state apposte graficamente sugli stessi buoni postali solo a far data dal 1987- era comunque superabile in virtù del dato normativo dettato dall’art. 173 del D.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] che prevedeva, per legge, che tali variazioni erano possibili ed affidate esecutivamente al Ministero competente ( norma quest’ultima gi à in vigore al momento dell’acquisto dei titoli in oggetto e la cui ignoranza non risultava pertanto scusabile); d) anche il terzo motivo –declinato in relazione alla statuizione di inammissibilità della domanda formulata ex art. 2041 cod. civ. – non era accoglibile in quanto l’azione di ingiustificato arricchimento è una azione residuale, come stabilito dal successivo art. 2042 cod. civ. e per come rimarcato anche dal Tribunale, con la conseguenza che, avendo gli attori introdotto un’azione di parziale inadempimento contrattuale a carico dell’amministrazione postale ( esaminata e ritenuta infondata nel merito ) , risultava inevitabile la declaratoria di inammissibilità dell’azione residuale; e) comunque risultavano mancanti i canoni dell’arricchimento dell’amministrazione pubblica che aveva semmai avuto un minor esborso relativa alla prestazione aggiuntiva degli interessi. 2. La sentenza, pubblicata il 4 aprile 2018, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, quest’ultime assistite entrambe dall’Avvocature Generale dello Stato,hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo i ricorrenti lamenta no , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt. 111, 6 comma, Cost., 132, 1 comma, 277 cod. proc. civ. e 118 disp. att. c.p.c. Osservano i ricorrenti che le norme – di cui si lamenta la violazione – impongono al giudice di fornire una succinta ma adeguata motivazione che consenta di comprendere il ragionamento logico-giuridico condotto al fine dell’adozione della decisione finale, obbligo invece rimasto inadempiuto nel provvedimento impugnato laddove i giudici del gravame avevano ritenuto irrilevante la sollevata questione di legittimità costituzionale in quanto la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare, a sostegno della sua decisione, solo le precedenti pronunce della Consulta (pronunce che non avevano affrontato funditusla questione di legittimità costituzionale di nuovo sollevata in sede di appello). 2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,vizio di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Si evidenzia da parte dei ricorrenti checon decreto legge del 30 settembre 2003 (convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 369), l’ente Cassa depositi e Prestiti era stata trasformata in s.p.a. ed era divenuta soggetto privato a tutti gli effetti e che ciò nonostante la Corte di appello non aveva argomentato in alcun modo in ordine al nuovo quadro normativo il quale, pur prevedendo l’abrogazione dell’art. 173 del d.P.R. n. 156/1973 e la creazione di un nuovo soggetto giuridico privato “[OSCURATO:PERSONA] e Prestiti”, non avrebbe trovat o adeguata sp iegazione ed interpretazione nella motivazione impugnata,e ciò con particolare riferimento al profilo relativo a ll a contestata applicazione delle precedenti norme pubblicistiche ad un soggetto privato. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimentoimpugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazionedi “norme di diritto”, in relazione alla contestata dichiarazione di inammissibilità della domanda formulata ex art. 43 Cost. per tardività. Si evidenzia come fosse nelle loro facoltà quella di modificare e precisare le domande in primo grado, ai sensi dell’art. 183, 6 comma,cod. proc. civ., in quanto, restando nel caso di specie immutata la causa petendi, il petitumsarebbe stato modificato solo nel senso di una sua ulteriore specificazione e perché, in realtà , già con l’atto introduttivo essi ricorrenti avevano già formulato una richiesta di indennizzo invocata ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. Si evidenzia ancora che tale specificazione della domanda si sarebbe resanecessaria proprio in ragione della pretesa che venisse applicato un regime normativo pubblicistico ad un soggetto ormai divenuto privato, con conseguenza che si sarebbe così configurata una vera e propriaespropriazione ai loro danni. 4. Il quarto mezzo denuncia “falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 co. 1 n. 5”, cod. proc. civ. Si contesta, cioè, il merito della decisione impugnata laddove la stessa aveva affermato che la circostanza delle avvertenze sulle possibili variazioni dei tassi di interesse e della tassazione applicabile, apposte graficamente sugli stessi buoni solo a far data dal 1987, non era idonea a superare il dato normativo dettato dall’art. 173 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] (che prevedeva per legge che tali variazioni fossero affidate al Ministero competente). Evidenziano, invece, i ricorrenti che la Corte territoriale non avrebbe considerato che il rapporto sottostante all’acquisto di un buono fruttifero postale era di natura contrattuale e che pertanto l’investitore effettuava la scelta dell’acquisto sulla base di accordi che non avrebbero potuto mutare nel corso del rapporto per volontà di una sola parte contraente e che infine sarebbe stato obbligo di [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti, quale intermediario incaricato al collocamento dei titoli, di informare i contraenti sulle condizioni contrattualiapplicabili. Solo a partire dal 1987 – aggiungono, infatti, i ricorrenti –era stata riportata a tergo dei buoni fruttiferi postali la dicitura “i tassi sono suscettibili di variazioni successive a norme di legge”, con la conseguenza che, per il periodo precedente ( allorquando l’informazione non era stata esaustiva), l’intermediario avrebbe violato il generale principio di correttezza. 5. I ricorrenti propongono anche un quinto motivo, così rubricato: “Violazione di norme di diritto, ex art. 360 co. 1 n. 5”. Contestano i ricorrenti la statuizione di inammissibilità della Corte di appello,quanto alla domanda di ingiustificato arricchimento,che i giudici del gravame avrebbe ro fondato sulla naturasussidiaria della domanda e sulla conseguente non proponibilità della stessa in presenza di una statuizione di rigetto della domanda avanzata sulla base dell’allegato inadempimento contrattuale e per l’assenza di un ingiustificato arricchimento in favore dell’amministrazione pubblica. Osservano, invece, i ricorrenti che avrebbe dovuto essere considerato un arricchimento quello conseguente al minor esborso di interessi che invece, secondo le pattuizioni negoziali originarie, avrebbero dovuto essere corrisposti ai titolaridei buoni postali. Si evidenzia ancora che l’ammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento, come quella avanzata ex art.43 Cost., discendeva direttamente dalla pretesa di applicare la disciplina pubblicistica ad un soggetto privato, la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti, con la conseguente inapplicabilità della disciplina dettata per i contratti nei rapporti privatistici. 5.1 I primi cinque motivi arti colati dai ricorrenti possono essere trattati congiuntamente e devono essere rigettati. 5.2 Tutte le questioni prospettate nei motivi sopra illustrati hanno infatti ricevuto un’adeguata risposta dalla giurisprudenza di questa Corte, resa a Sezioni Unite, cui anche questo Collegio intende uniformarsi. Invero, il recente arresto espresso da questa Corte di legittimità - nel suo massimo consesso (v. Sez. U , Sentenza n. 3963 del 11/02/2019 ) - ha affermato il principio secondo cui “In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 -che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali -continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del d.m. del Tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284 del 1999, atteso che quest'ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva posto una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il decreto ministeriale, sicché l'art. 9 del citato d.m. 19 dicembre 2000, nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore restano soggetti alla previgente disciplina, non si è posto in conflitto con una norma di rango superiore”. 5.3 Va ricordato che l'art. 173 del codice postale, applicabile ratione temporis, prevedeva che le variazioni del tasso di interesse, disposte con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con quello delle Poste e Telecomunicazioni, da pubblicarsi nella [OSCURATO:PERSONA], riguardavanoanche i buoni di vecchia emissione; inoltre la norma in esame prevedeva che, per tali buoni, gli interessi sarebbero stati corrisposti sulla base della tabella a tergo ma che la stessa poteva e doveva ritenersi integrata con altra tabella messa a disposizione dei risparmiatori dagli uffici postali e predisposta in base alle variazioni del tasso di interesse disposticon D.M. del Ministro del Tesoro. Va aggiunto che il secondo comma dell'art. 9 del D.M. del Ministro del Tesoro reso in data 19 dicembre 2000 ha espressamente previsto che i rapporti in essere al momento dell'abrogazione dell'art. 173 del codice postale dovevano considerarsi regolati dalla normativa previgente. 5.4 Non può neanche essere dimenticato che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27809 del 2005; Cass. Civ. S. U. n. 13979 del 2007), i buoni postali fruttiferi sono titoli di legittimazione e non già titoli di credito. 5.5 Come autorevolmente sostenuto dalla giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità nell’arresto sopra ricordato (v. Sez. U,n. 3963/2019, cit. supra), le diverse interpretazioni registratesi nella materia in esame muovonoda una lettura fuorviante del dato normativo sopra ricordato sia dal punto di vista testuale che sistematico. Non è invero sostenibile che la disciplina applicabile sia quella in vigore, al momento della riscossione, per le emissioni di buoni fruttiferi postali successive all’abrogazione dell'art. 173 del cd. codice postale (D.P.R. n. 156/1973). Infatti, la norma abrogatrice (l'art. 7 del decreto legislativo n. 284 del 30 luglio 1999), aveva, al terzo comma, previsto che i rapporti - già in essere alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali - continuavano a essere regolati dalle norme anteriori. Nello stesso comma terzo si prevede,poi, che i detti d ecreti possono disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori (v. Sez. U , n. 3963/2019, cit. supra).5.6 Il decreto ministeriale del Tesoro del 19 dicembre 2000, che ha disciplinato i buoni fruttiferi postali in adempimento di quanto previsto dal decreto legislativo n. 284 del 1999, ha confermato l'abrogazione dell'art. 173 del codice postale, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, e ha ribadito che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale nonché le operazioni relative ai medesimi buoni restano regolati dalla previgente disciplina (v. Sez. U , n. 3963/2019, cit. supra). Non può dunque dubitarsi che al rapporto controverso si applichi il testo dell'art. 173 del citato D.P.R. n. 156/1973, come novellato dall'art. 1 del D.L. n. 460/1974, convertito in legge n. 588/1974. In base a tale disposizione normativa, era consentito alla pubblica amministrazione di variare il tasso di interesse, relativo ai buoni già emessi, con decreto ministeriale da pubblicarsi in [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che i buoni soggetti alla variazione del tasso di interesse dovevano considerarsi rimborsati con gli interessi al tasso originariamente fissato e convertiti nei titoli della nuova serie con il relativo tasso di interesse (cfr. sempre v. Sez. U,n. 3963/2019, cit. supra). 5.7 Orbene, a fronte della variazione del tasso di interesse era dunque consentita al risparmiatore la scelta di chiedere la riscossione dei buoni, ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato, ovvero quella di non recedere dall'investimento che avrebbe da quel momento prodotto gli interessi di cui al decreto di variazione, salvo il diritto del risparmiatore di ottenere la corresponsione degli interessi originariamente fissati per il periodo precedente alla variazione. 5.8 Come precisato dalle Sezioni Unite nel precedente più volte menzionato, “Nessuna rilevante conseguenza nel caso in esame può trarsi dalla citata disposizione normativa dell'art. 7 del decreto legislativo n. 284 del 1999 secondo cui i futuri decreti destinati a regolare i buoni fruttiferi postali avrebbero potuto disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori. Si tratta, come è evidente dalla lettura del testo, di una previsione di contenuto adattativo e di carattere generale che il decreto ministeriale del 19 dicembre 2000 avrebbe potuto o meno attuare e che non ha alcun significato vincolante tanto meno quello di una previsione di reviviscenza del tasso di interesse fissato originariamente al momento della sottoscrizione dei titoli. Nè può in alcun modo configurarsi un conflitto fra la norma di cui all'art. 9 del D.M. del 19 dicembre 2000 e quella di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 284/1999 che non ha affatto imposto agli emanandi decreti ministeriali l'introduzione di una disciplina più favorevole ai risparmiatori” (così, verbatimv. Sez. U, n. 3963 /2019, cit. supra ). 5.8 In modo condivisibile, le Sezioni Unite ritengono invero erronea anchela tesi interpretativa che richiama la pronuncia di altro precedente reso sempre dalla giurisprudenza di vertice di questa Corte (Sezioni Unite n. 13979 del 2007), in quanto in quella causa si discuteva di una fattispecie diversa, in cui si trattava, cioè, di definire la rilevanza del tasso indicato nel fronte dei buoni fruttiferi postali in misura non conforme a quella precedentemente aggiornata dalla pubblica amministrazione con un decreto ministeriale del 1984. In realtà, in quella occasione le Sezioni Unite affermarono che la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione non poteva far ritenere che l'accordo negoziale, in cui l'operazione di sottoscrizione si sostanziava, potesse avere un contenuto divergente da quello enunciato dai titoli, dovendosi dunque ritenere che le Sezioni Unite non affermarono affatto -come si pretenderebbe seguendo altra interpretazione delle norme in esame - la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione (cfr. sempre v. Sez. U , n. 3963 /2019, cit. supra ). E ciò “evidentemente non avrebbero potuto fare, e anzi hanno esplicitamente negato, a fronte all'inequivoco dato testuale dell'art. 173 del codice postale che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art. 1339 del codice civile e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo” (cosìtestualmente Sez. U,n. 3963/2019, cit. supra). 5.9 Quanto si qui precisato consente di ritenere non solo impraticabile una interpretazione adeguatrice delle norme in esame , ma anche infondate le eccezioni di incostituzionalità che, oltre a non trovare alcun sostegno nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (in particolare nelle pronunce nn. 47/2001, 333/2003, 49/2007 e 463/1997), sono state smentite dalle stesse Sezioni Unite nell’ultimo e recente arresto sopra ricordato (v. sempre Sez. U, n. 3963/2019, cit. supra). Risulta utile dunque ricordare quanto osservato da questa Corte, nel precedente menzionato da ultimo: “Quanto alla pretesa violazione dell'art. 3, riferita alla diversità della normativa applicabile ai servizi bancari, non si può non ribadire come prima della privatizzazione del servizio postale esistesse una chiara disomogeneità fra i due settori da cui derivava la disomogeneità degli strumenti negoziali offerti al pubblico. Tuttavia nonostante questa rilevante differenza di disciplina non si può ritenere che prima dell'abrogazione dell'art. 173 del codice postale vigesse una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento in danno dei risparmiatori che, come l'odierno ricorrente, si indirizzavano all'investimento in buoni fruttiferi postali…”. 5.10La conferma - anche in questa ultima sede decisoria - dei principi già elaborati nella subiecta materianell’arresto sopra ricordato (Cass. S.U. 3963- 2019) assorbe anche l’esame delle questioni proposte dai ricorrenti nel secondo e terzo motivo. 5.11 Anche il quinto motivo non merita positivo apprezzamento sia perché l'azione generale di arricchimento ha come presupposto che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, per cui, quando questa sia invece la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto, non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta (Sez. U, Sentenza n. 14215 del 03/10/2002; Sez. 3 , Sentenza n. 5689 del 16/03/2005; Sez. 2, Sentenza n. 2312 del 31/01/2008); sia perché non risulta censurata l’ulteriore ratio decidendi secondo cui il rigetto della domanda avanzata dagli odierni ricorrenti in ragione del lamentato inadempimento contrattuale non può che determinare l’inammissibilità della domanda residuale avanzata ex art. 2041 cod. civ. Ne consegue il complessivo rigetto dei primi cinque motividi ricorso proposti dai ricorrenti.6. Si articola infine un sesto motivo di censura con il quale i ricorrenti denunciano vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Si evidenzia l’ingiustizia della condanna alle spese del giudizio di appello nella misura ritenuta esagerata di euro 5.000, anche alla luce degli interessi costituzionalmente rilevati sottesi alla domanda giudiziale. 6.1 Il motivo è inammissibile sia perché non enuclea il fatto storico del cui omesso esame si duole in questa sede ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. ss.uu. n. 8053/2014) sia perché la Corte territoriale si è limitata a fare corretta applicazione del principio di soccombenza dettato dall’art. 91 del codice di rito (ratio decidendiperaltro neanche censurata) sia, infine, perché le doglianze risultano genericamente formulate quanto al profilo della quantificazione delle spese liquidate in secondo grado, spese di cui si lamenta semplicemente la natura “esemplare”. 7. Non può essere accolta, in ragione della sua evidente genericità di formulazione, l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell’Economia eFinanze. Ed invero, risultano trasferiti al Ministero le gestioni dei buoni postali anteriori al mese di aprile 2001, ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lsg. n. 269-2003 e art. 4, lett. c , d . m . 5 dicembre 2003 . Tuttavia il Ministero non fornisce alcuna indicazionetemporale in ordine alla data di emissione dei buoni oggetto di causa, così rendendo l’eccezionenon utilmente prospettata. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un.23535 del 2019). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrent i al pagamento, in favore de i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.400 per [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e per [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti/Ministero dell’Economiaper compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1,
Sentenza Cassazione n. 02350/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris