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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 giugno 2026

Cassazione n. 19695/2026

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[OSCURATO:PERSONA], inpersona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore,2026 rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2293 - controricorrente –avverso la sentenza n. 202/2022 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 03/03/2022 R.G.N. 125/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 07/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], dirigente veterinario di II livellopresso l’Asp di Messina, ha svolto, dapprima, l’incarico diresponsabile del Settore di [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21671/2022Numero sezionale 2293/202603.05.2002 al 28.10.2004, conferitogli con ordinanza Nnu.m e1ro1 d i raccolta generale 19695/2026del 03.05.2003, e, successivamente, di Direttore dell’U.O.C.

Data pubblicazione 13/06/2026Area Dipartimentale di [OSCURATO:PERSONA] dal[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 03.12.2008 con ordinanza n. 147 del29.10.2004.Ha agito in giudizio per ottenere il pagamento dellamaggiorazione di cui all’art. 39, co. 9 e 10, del CCNL dirigenzamedica e veterinaria del S.S.N. 8.06.2000, volta a remunerarela maggiore gravosità delle mansioni svolte qualeassegnatario di incarichi che comprendono più strutturecomplesse.2.

Il Tribunale ha rigettato il ricorso.3.

La Corte di appello di Messina ha rigettato l’appello propostodal dirigente veterinario, confermando la sentenza di primecure.Con riguardo al ruolo di Direttore svolto dal 2004 al 2008, laCorte distrettuale ha ribadito che, alla luce della delibera n.5066 del 18.07.2000 e della successiva delibera n. 4263 del4.12.2003, oltre che della circolare attuativa n. 1045 del21.03.2001, l’Area dipartimentale sanità pubblica veterinariasi configura come una mera unità operativa complessa, al paridei servizi veterinari interni in cui la stessa è suddivisa (sanitàanimale, igiene della produzione…, igiene degli allevamenti edelle produzioni zootecniche), questi ultimi servizi qualificaticome U.O.C., dotati di specifica autonomia tecnico - funzionaleed organizzativa.

Ad avviso della Corte territoriale, il Direttoredell’Area dipartimentale svolge un mero compito dicoordinamento di tali servizi interni alla propria Area, senzaesercitare alcun vero e proprio potere di sovraordinazionesugli stessi.

Ne consegue che l’attività svolta dall’odiernoricorrente, quale Direttore dell’Area dipartimentale di saNnuimteàro registro generale 21671/2022Numero sezionale 2293/2026pubblica veterinaria, non ha i requisiti per essere equipNaurmaertoa d i raccolta generale 19695/2026all’attività svolta dal Direttore del Dipartimento di [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]con conseguente negazione del diritto alla maggiorazione exart. 39 CCNL di riferimento.Con riguardo al ruolo di Responsabile svolto tra il 2002 ed il2004, la Corte di appello ha ritenuto che la domanda dimaggiorazione della retribuzione ex art. 39 non potessetrovare accoglimento, poiché l’ordinanza n. 5 del 2002 con cuiera stato conferito l’incarico non specificava alcunché in ordineai compiti ed alle attività connesse al ruolo, e non era statafornita alcuna ulteriore prova al riguardo.4. [OSCURATO:PERSONA] domanda la cassazione dellasentenza con ricorso articolato in due motivi, illustrato damemoria, cui resiste con controricorso l’ASP Messina.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 26, 27, 39 e 40 del CCNL 1998/2001della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. (in relazioneall’art. 360, co. 1, n. 3, cod.proc.civ.).La Corte d’Appello avrebbe erroneamente valutato ilpresupposto fattuale in base al quale il Galbo ha chiesto ilriconoscimento dell’indennità di cui all’art. 39, commi 9 e 10del CCNL 1998/2001.Ed invero, il ricorrente ha pacificamente svolto i compiti e lefunzioni, dapprima quale Responsabile del Settore di M.V. (dal3.5.2002 al 28.10.2004) e, successivamente, di Direttoredell’[OSCURATO:PERSONA] di S.P.V., (dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al3.10.2008), con conseguente necessario riconoscimentoNumero registro generale 21671/2022dell’emolumento di cui all’art. 39, commi 9 e 10 del CCNL Numero sezionale 2293/2026Numero di raccolta generale 19695/20261998/2001 che compete, oltre che per il conferimento Data pubblicazione 13/06/2026dell'incarico di Direttore di Dipartimento, anche per incarichiche, pur non configurandosi con tale denominazione,ricomprendano - secondo l'atto aziendale - più strutturecomplesse.Dall’esame delle delibere in atti emergerebbe come la figuradel Direttore del Dipartimento di Prevenzione, nel cui ambitorientra l’[OSCURATO:PERSONA] di S.P.V., rappresenti quasi una“comparsa” nell’assetto organizzativo del “Sistema VeterinarioAziendale” costituito dall’[OSCURATO:PERSONA] di S.P.V. e daiServizi (UU.OO.CC.) alla stessa afferenti, laddoveautonomamente al Responsabile del Settore di M.V./Direttoredell’[OSCURATO:PERSONA] di S.P.V. veniva riconosciuta lagestione generale del personale, la definizione degli obiettivi,l’attività di programmazione generale delle tre struttureorganizzative, i contatti con i mezzi di informazione e rapportidiretti con le figure apicali dell’Azienda come i DirettoriGenerale, Sanitario ed Amministrativo, e con il Ministero, tuttefunzioni che esprimono un elevato grado di complessità eautonomia gestionale, proprie di un dipartimento strutturale,che infatti è stato poi solo formalmente istituito con il D.A01.03.2006 e denominato Dipartimento di PrevenzioneVeterinario.Inoltre, al ricorrente è stato assegnato il compito dell’avviodelle “azioni disciplinari” (vedasi delibera del 18.7.2000 n.5066_all. 6 pag. 2 quintultimo rigo e pag. 3 IV rigo, giàprodotta nel fasc. di 1° grado), profilo caratterizzante lasovraordinazione rispetto ai servizi su cui aveva ilcoordinamento.1.1.

Il motivo è inammissibile sotto plurimi profili.Numero registro generale 21671/2022Con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2293/2026Numero di raccolta generale 19695/2026non può rimettere in discussione, contrapponendone uno Data pubblicazione 13/06/2026difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, trattodall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sécoerente.

L'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, èsottratto al sindacato di legittimità, dal momento chenell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere diriesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico formale e della correttezzagiuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito,cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarneprobatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione (Cass. n. 7921/2011; Cass. n. 25348/2018).Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte èda reputarsi "inammissibile il ricorso per cassazione che, sottol'apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione edi omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, inrealtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudicedi merito" (Cass. Sez.

U, 34476/2019; Cass. n.4627/2021).1.2.

Orbene, la censura è sostanzialmente finalizzata erichiedere a questa Corte una diversa valutazione delcontenuto dei provvedimenti datoriali rispetto a quella offertadal giudice di merito relativamente alla natura dipartimentaledella struttura diretta dal Galbo ed ai compiti da lui svolti,senza dedurre alcuna censura specifica in ordineall’interpretazione offerta dalla Corte di appello della disciplinacontrattuale.2.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e fNaulmsearo registro generale 21671/2022Numero sezionale 2293/2026applicazione del Decreto presidenziale Regione sicNiluimaenroa d i raccolta generale 19695/2026dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché della circolare esplicativa del 21 Data pubblicazione 13/06/2026marzo 2001, n. 1045 e del decreto assessoriale Regionesiciliana dell’01 marzo 20061 (in relazione all’art. 360, co. 1,n. 3, c.p.c.).Dalla lettura della normativa in materia e dagli atti aziendaliprodotti, segnatamente il Decreto Presidenzialedell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la circolare del 31 marzo 2001 n. 145 erelativo allegato, la delibera n. 4263 del 04.12.2003 e il D.A.01 marzo 2006 (vedasi doc. 8 sub-fascicolo), emerge come ilDecreto istitutivo del Dipartimento di [OSCURATO:PERSONA](cfr.

D.A. [OSCURATO:DATA_NASCITA]), di cui si censura la violazione, hadisposto che “L’assetto organizzativo interno e le funzioni deidipartimenti sono quelli previsti dalla circolare del 31 marzo2001 n. 145 e relativo allegato, rispettivamente afferendo aldipartimento veterinario quelli già individuati come specificidella corrispondente area dipartimentale di sanità pubblicaveterinaria ed a quello medico quelli delle aree di igiene esanità pubblica e di tutela e di tutela della salute e sicurezzadegli ambienti di lavoro.

Le funzioni dei dipartimenti sonoquelle previste dalla circolare 31 marzo 2001, n. 1045 erelativo allegato, rispettivamente afferendo al dipartimentoveterinario quelle già individuate come specifiche dellacorrispondente area ed a quello medico tutte le altre”confermando, quindi, che i compiti e le funzioni del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] corrispondonoesattamente a quelli già individuati nella succitata circolare1045/2001 per il Direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] di S.P.V..2.1.

Il motivo è inammissibile.2.2.

Non è consentito nel giudizio di legittimità denunciareNu emexro registro generale 21671/2022Numero sezionale 2293/2026art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la violazione di atti amministNruamteirvo di i raccolta generale 19695/2026e di circolari che, in quanto tali, non hanno valore normativo.

Data pubblicazione 13/06/2026È, infatti, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr.fra le tante Cass. n. 276/2024 resa in continuità conprecedenti arresti espressamente richiamati in motivazione),il principio secondo cui le circolari ed i pareri non contengononorme di diritto e sono riconducibili alla categoria degli attiunilaterali negoziali o amministrativi, sicché la loro violazionenon può costituire motivo di ricorso per cassazione sotto ilprofilo della violazione di legge.Invero la prassi amministrativa, di cui le circolari medesimeed i pareri sono espressione, non costituisce una fonte di dirittie di obblighi e non pone alcun vincolo quantoall’interpretazione delle disposizioni di legge neanche perl’amministrazione alla quale la stessa è riferibile, potendo solocontribuire, come elemento fattuale concorrente con i datilinguistici del testo, ad orientarne l'esegesi, nei limiticonsentiti dal dettato normativo.Occorre, poi, rammentare che in relazione agli atti unilateralidel datore di lavoro valgono i principi consolidati affermati inplurimi precedenti di questa Corte secondo cui l’esegesi delcontratto, dell’atto unilaterale ed anche del provvedimentoamministrativo è riservata all'esclusiva competenza delgiudice del merito (cfr. fra le tante Cass. n. 17067 del 2007;Cass. n. 11756 del 2006) perché la ricerca della volontà delleparti o del dichiarante si sostanzia in un accertamento di fatto(Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014).

Se ne ètratta la conseguenza che le valutazioni espresse al riguardosoggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacatolimitato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canonilegali di ermeneutica contrattuale ed al controllo dNeumllearo registro generale 21671/2022Numero sezionale 2293/2026sussistenza di una motivazione logica e coerente (ex pluNriummeirso ,d i raccolta generale 19695/2026Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018).

E’ stato, Data pubblicazione 13/06/2026inoltre, precisato che la denuncia della violazione delle regoledi ermeneutica esige una specifica indicazione in iure, ossia laprecisazione delle ragioni giuridiche, non fattuali, per le qualideve essere ravvisata l'anzidetta violazione, non potendo lecensure risolversi nella mera contrapposizione diun’interpretazione diversa da quella criticata (cfr. fra le piùrecenti Cass. nn. 946 e 995 del 2021 nonché Cass. n. 28319del 2017).2.3.

Di recente questa Corte ([OSCURATO:PERSONA] 9249/2024) haribadito gli anzidetti assunti rilevando che l’interpretazionedegli atti negoziali costituisce un tipico accertamento in fattoriservato al giudice di merito, incensurabile in sede dilegittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali diermeneutica contrattuale, di cui all'art. 1362 e ss. c.c. o dimotivazione non idonea a consentire la ricostruzione dell'iterlogico seguito per giungere alla decisione.

Per far valere unaviolazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntualeriferimento alle regole legali d'interpretazione, ma altresìprecisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice delmerito se ne sia discostato; con l'ulteriore conseguenzadell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondisull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio dimotivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di unainterpretazione diversa (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536).D'altra parte, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quelladata dal giudice del merito al contratto non deve essere l'unicainterpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma unadelle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. 12luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178).N uNmeero registro generale 21671/2022Numero sezionale 2293/2026consegue che non può trovare ingresso in sede di legittNiummeirtoà d i raccolta generale 19695/2026la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal Data pubblicazione 13/06/2026giudice di merito che si traduca esclusivamente nellaprospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementigià dallo stesso esaminati.3.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.4.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate comein dispositivo.5.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento di un ulteriore importo a titolo contributounificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la partericorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,che liquida in euro 4.000,00 a titolo di compensi, oltre euro200,00 per esborsi, rimborso forfetario delle spese generali,nella misura del 15%, e accessori di legge.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dàversamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile, il 07 maggio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 21671/2022Numero sezionale 2293/2026Numero di raccolta generale 19695/2026Data pubblicazione 13/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], inpersona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore,2026 rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2293 - controricorrente –avverso la sentenza n. 202/2022 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 03/03/2022 R.G.N. 125/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 07/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], dirigente veterinario di II livellopresso l’Asp di Messina, ha svolto, dapprima, l’incarico diresponsabile del Settore di [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21671/2022Numero sezionale 2293/202603.05.2002 al 28.10.2004, conferitogli con ordinanza Nnu.m e1ro1 d i raccolta generale 19695/2026del 03.05.2003, e, successivamente, di Direttore dell’U.O.C. Data pubblicazione 13/06/2026Area Dipartimentale di [OSCURATO:PERSONA] dal[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 03.12.2008 con ordinanza n. 147 del29.10.2004.Ha agito in giudizio per ottenere il pagamento dellamaggiorazione di cui all’art. 39, co. 9 e 10, del CCNL dirigenzamedica e veterinaria del S.S.N. 8.06.2000, volta a remunerarela maggiore gravosità delle mansioni svolte qualeassegnatario di incarichi che comprendono più strutturecomplesse.2. Il Tribunale ha rigettato il ricorso.3. La Corte di appello di Messina ha rigettato l’appello propostodal dirigente veterinario, confermando la sentenza di primecure.Con riguardo al ruolo di Direttore svolto dal 2004 al 2008, laCorte distrettuale ha ribadito che, alla luce della delibera n.5066 del 18.07.2000 e della successiva delibera n. 4263 del4.12.2003, oltre che della circolare attuativa n. 1045 del21.03.2001, l’Area dipartimentale sanità pubblica veterinariasi configura come una mera unità operativa complessa, al paridei servizi veterinari interni in cui la stessa è suddivisa (sanitàanimale, igiene della produzione…, igiene degli allevamenti edelle produzioni zootecniche), questi ultimi servizi qualificaticome U.O.C., dotati di specifica autonomia tecnico - funzionaleed organizzativa. Ad avviso della Corte territoriale, il Direttoredell’Area dipartimentale svolge un mero compito dicoordinamento di tali servizi interni alla propria Area, senzaesercitare alcun vero e proprio potere di sovraordinazionesugli stessi. Ne consegue che l’attività svolta dall’odiernoricorrente, quale Direttore dell’Area dipartimentale di saNnuimteàro registro generale 21671/2022Numero sezionale 2293/2026pubblica veterinaria, non ha i requisiti per essere equipNaurmaertoa d i raccolta generale 19695/2026all’attività svolta dal Direttore del Dipartimento di [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]con conseguente negazione del diritto alla maggiorazione exart. 39 CCNL di riferimento.Con riguardo al ruolo di Responsabile svolto tra il 2002 ed il2004, la Corte di appello ha ritenuto che la domanda dimaggiorazione della retribuzione ex art. 39 non potessetrovare accoglimento, poiché l’ordinanza n. 5 del 2002 con cuiera stato conferito l’incarico non specificava alcunché in ordineai compiti ed alle attività connesse al ruolo, e non era statafornita alcuna ulteriore prova al riguardo.4. [OSCURATO:PERSONA] domanda la cassazione dellasentenza con ricorso articolato in due motivi, illustrato damemoria, cui resiste con controricorso l’ASP Messina.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 26, 27, 39 e 40 del CCNL 1998/2001della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. (in relazioneall’art. 360, co. 1, n. 3, cod.proc.civ.).La Corte d’Appello avrebbe erroneamente valutato ilpresupposto fattuale in base al quale il Galbo ha chiesto ilriconoscimento dell’indennità di cui all’art. 39, commi 9 e 10del CCNL 1998/2001.Ed invero, il ricorrente ha pacificamente svolto i compiti e lefunzioni, dapprima quale Responsabile del Settore di M.V. (dal3.5.2002 al 28.10.2004) e, successivamente, di Direttoredell’[OSCURATO:PERSONA] di S.P.V., (dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al3.10.2008), con conseguente necessario riconoscimentoNumero registro generale 21671/2022dell’emolumento di cui all’art. 39, commi 9 e 10 del CCNL Numero sezionale 2293/2026Numero di raccolta generale 19695/20261998/2001 che compete, oltre che per il conferimento Data pubblicazione 13/06/2026dell'incarico di Direttore di Dipartimento, anche per incarichiche, pur non configurandosi con tale denominazione,ricomprendano - secondo l'atto aziendale - più strutturecomplesse.Dall’esame delle delibere in atti emergerebbe come la figuradel Direttore del Dipartimento di Prevenzione, nel cui ambitorientra l’[OSCURATO:PERSONA] di S.P.V., rappresenti quasi una“comparsa” nell’assetto organizzativo del “Sistema VeterinarioAziendale” costituito dall’[OSCURATO:PERSONA] di S.P.V. e daiServizi (UU.OO.CC.) alla stessa afferenti, laddoveautonomamente al Responsabile del Settore di M.V./Direttoredell’[OSCURATO:PERSONA] di S.P.V. veniva riconosciuta lagestione generale del personale, la definizione degli obiettivi,l’attività di programmazione generale delle tre struttureorganizzative, i contatti con i mezzi di informazione e rapportidiretti con le figure apicali dell’Azienda come i DirettoriGenerale, Sanitario ed Amministrativo, e con il Ministero, tuttefunzioni che esprimono un elevato grado di complessità eautonomia gestionale, proprie di un dipartimento strutturale,che infatti è stato poi solo formalmente istituito con il D.A01.03.2006 e denominato Dipartimento di PrevenzioneVeterinario.Inoltre, al ricorrente è stato assegnato il compito dell’avviodelle “azioni disciplinari” (vedasi delibera del 18.7.2000 n.5066_all. 6 pag. 2 quintultimo rigo e pag. 3 IV rigo, giàprodotta nel fasc. di 1° grado), profilo caratterizzante lasovraordinazione rispetto ai servizi su cui aveva ilcoordinamento.1.1. Il motivo è inammissibile sotto plurimi profili.Numero registro generale 21671/2022Con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2293/2026Numero di raccolta generale 19695/2026non può rimettere in discussione, contrapponendone uno Data pubblicazione 13/06/2026difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, trattodall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sécoerente. L'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, èsottratto al sindacato di legittimità, dal momento chenell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere diriesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico formale e della correttezzagiuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito,cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarneprobatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione (Cass. n. 7921/2011; Cass. n. 25348/2018).Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte èda reputarsi "inammissibile il ricorso per cassazione che, sottol'apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione edi omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, inrealtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudicedi merito" (Cass. Sez. U, 34476/2019; Cass. n.4627/2021).1.2. Orbene, la censura è sostanzialmente finalizzata erichiedere a questa Corte una diversa valutazione delcontenuto dei provvedimenti datoriali rispetto a quella offertadal giudice di merito relativamente alla natura dipartimentaledella struttura diretta dal Galbo ed ai compiti da lui svolti,senza dedurre alcuna censura specifica in ordineall’interpretazione offerta dalla Corte di appello della disciplinacontrattuale.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e fNaulmsearo registro generale 21671/2022Numero sezionale 2293/2026applicazione del Decreto presidenziale Regione sicNiluimaenroa d i raccolta generale 19695/2026dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché della circolare esplicativa del 21 Data pubblicazione 13/06/2026marzo 2001, n. 1045 e del decreto assessoriale Regionesiciliana dell’01 marzo 20061 (in relazione all’art. 360, co. 1,n. 3, c.p.c.).Dalla lettura della normativa in materia e dagli atti aziendaliprodotti, segnatamente il Decreto Presidenzialedell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la circolare del 31 marzo 2001 n. 145 erelativo allegato, la delibera n. 4263 del 04.12.2003 e il D.A.01 marzo 2006 (vedasi doc. 8 sub-fascicolo), emerge come ilDecreto istitutivo del Dipartimento di [OSCURATO:PERSONA](cfr. D.A. [OSCURATO:DATA_NASCITA]), di cui si censura la violazione, hadisposto che “L’assetto organizzativo interno e le funzioni deidipartimenti sono quelli previsti dalla circolare del 31 marzo2001 n. 145 e relativo allegato, rispettivamente afferendo aldipartimento veterinario quelli già individuati come specificidella corrispondente area dipartimentale di sanità pubblicaveterinaria ed a quello medico quelli delle aree di igiene esanità pubblica e di tutela e di tutela della salute e sicurezzadegli ambienti di lavoro. Le funzioni dei dipartimenti sonoquelle previste dalla circolare 31 marzo 2001, n. 1045 erelativo allegato, rispettivamente afferendo al dipartimentoveterinario quelle già individuate come specifiche dellacorrispondente area ed a quello medico tutte le altre”confermando, quindi, che i compiti e le funzioni del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] corrispondonoesattamente a quelli già individuati nella succitata circolare1045/2001 per il Direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] di S.P.V..2.1. Il motivo è inammissibile.2.2. Non è consentito nel giudizio di legittimità denunciareNu emexro registro generale 21671/2022Numero sezionale 2293/2026art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la violazione di atti amministNruamteirvo di i raccolta generale 19695/2026e di circolari che, in quanto tali, non hanno valore normativo. Data pubblicazione 13/06/2026È, infatti, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr.fra le tante Cass. n. 276/2024 resa in continuità conprecedenti arresti espressamente richiamati in motivazione),il principio secondo cui le circolari ed i pareri non contengononorme di diritto e sono riconducibili alla categoria degli attiunilaterali negoziali o amministrativi, sicché la loro violazionenon può costituire motivo di ricorso per cassazione sotto ilprofilo della violazione di legge.Invero la prassi amministrativa, di cui le circolari medesimeed i pareri sono espressione, non costituisce una fonte di dirittie di obblighi e non pone alcun vincolo quantoall’interpretazione delle disposizioni di legge neanche perl’amministrazione alla quale la stessa è riferibile, potendo solocontribuire, come elemento fattuale concorrente con i datilinguistici del testo, ad orientarne l'esegesi, nei limiticonsentiti dal dettato normativo.Occorre, poi, rammentare che in relazione agli atti unilateralidel datore di lavoro valgono i principi consolidati affermati inplurimi precedenti di questa Corte secondo cui l’esegesi delcontratto, dell’atto unilaterale ed anche del provvedimentoamministrativo è riservata all'esclusiva competenza delgiudice del merito (cfr. fra le tante Cass. n. 17067 del 2007;Cass. n. 11756 del 2006) perché la ricerca della volontà delleparti o del dichiarante si sostanzia in un accertamento di fatto(Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014). Se ne ètratta la conseguenza che le valutazioni espresse al riguardosoggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacatolimitato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canonilegali di ermeneutica contrattuale ed al controllo dNeumllearo registro generale 21671/2022Numero sezionale 2293/2026sussistenza di una motivazione logica e coerente (ex pluNriummeirso ,d i raccolta generale 19695/2026Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018). E’ stato, Data pubblicazione 13/06/2026inoltre, precisato che la denuncia della violazione delle regoledi ermeneutica esige una specifica indicazione in iure, ossia laprecisazione delle ragioni giuridiche, non fattuali, per le qualideve essere ravvisata l'anzidetta violazione, non potendo lecensure risolversi nella mera contrapposizione diun’interpretazione diversa da quella criticata (cfr. fra le piùrecenti Cass. nn. 946 e 995 del 2021 nonché Cass. n. 28319del 2017).2.3. Di recente questa Corte ([OSCURATO:PERSONA] 9249/2024) haribadito gli anzidetti assunti rilevando che l’interpretazionedegli atti negoziali costituisce un tipico accertamento in fattoriservato al giudice di merito, incensurabile in sede dilegittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali diermeneutica contrattuale, di cui all'art. 1362 e ss. c.c. o dimotivazione non idonea a consentire la ricostruzione dell'iterlogico seguito per giungere alla decisione. Per far valere unaviolazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntualeriferimento alle regole legali d'interpretazione, ma altresìprecisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice delmerito se ne sia discostato; con l'ulteriore conseguenzadell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondisull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio dimotivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di unainterpretazione diversa (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536).D'altra parte, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quelladata dal giudice del merito al contratto non deve essere l'unicainterpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma unadelle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. 12luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178).N uNmeero registro generale 21671/2022Numero sezionale 2293/2026consegue che non può trovare ingresso in sede di legittNiummeirtoà d i raccolta generale 19695/2026la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal Data pubblicazione 13/06/2026giudice di merito che si traduca esclusivamente nellaprospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementigià dallo stesso esaminati.3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.4. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate comein dispositivo.5. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento di un ulteriore importo a titolo contributounificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la partericorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,che liquida in euro 4.000,00 a titolo di compensi, oltre euro200,00 per esborsi, rimborso forfetario delle spese generali,nella misura del 15%, e accessori di legge.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dàversamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile, il 07 maggio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 21671/2022Numero sezionale 2293/2026Numero di raccolta generale 19695/2026Data pubblicazione 13/06/2026
Sentenza Cassazione n. 19695/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris