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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021

Cassazione n. 03385/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa con la quale è stata ribadita la fondatezza dei motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, e in particolare quelli diretti a contestare il giudizio di responsabilità ( punti A,B,C) perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione fondata su corretti argomenti giuridici e immune da manifeste incongruenze logiche che l'impugnazione contrasta con censure volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito oltre che viziate da una intrinseca contraddittorietà ( con i primi due motivi si contesta l'estraneità del ricorrente rispetto alla detenzione della sostanza ascrittagli in concorso con la compagna mentre con il terzo se ne rivendica l'uso personale); quelli volti alla derubricazione del fatto nei termini di cui all'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (cui risulta condizionato il rilievo sub E) e a contestare la recidiva ritenuta, perchè manifestamente infondati alla luce della congiunta lettura delle due decisioni di merito ( atteso che quella di appello, nella sua sinteticità, conferma e si appoggia sulla motivazione resa dal Tribunale, della quale ribadisce i tratti essenziali) dalla quale emerge marcatamente l'inconferenza delle censure, reiterative di quelle di appello e già superate dalle esaustive e assorbenti indicazioni argomentative contenute nella decisione resa dal Tribunale, senza che la laconicità del motivare della Corte territoriale possa risolversi in un difetto di ri osta ai motivi del gravame di merito ( e ciò anche in relazione alla formale contestazione della applicabilità del comma 4 dell'art 99 cod. pen. alla luce delle indicazioni tratte dal casellario riportate alla pagina 10, ultimo capoverso della sentenza di primo grado, dalla difesa mai documentalmente smentite, sin dall'appello); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22/9/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa con la quale è stata ribadita la fondatezza dei motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, e in particolare quelli diretti a contestare il giudizio di responsabilità ( punti A,B,C) perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione fondata su corretti argomenti giuridici e immune da manifeste incongruenze logiche che l'impugnazione contrasta con censure volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito oltre che viziate da una intrinseca contraddittorietà ( con i primi due motivi si contesta l'estraneità del ricorrente rispetto alla detenzione della sostanza ascrittagli in concorso con la compagna mentre con il terzo se ne rivendica l'uso personale); quelli volti alla derubricazione del fatto nei termini di cui all'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (cui risulta condizionato il rilievo sub E) e a contestare la recidiva ritenuta, perchè manifestamente infondati alla luce della congiunta lettura delle due decisioni di merito ( atteso che quella di appello, nella sua sinteticità, conferma e si appoggia sulla motivazione resa dal Tribunale, della quale ribadisce i tratti essenziali) dalla quale emerge marcatamente l'inconferenza delle censure, reiterative di quelle di appello e già superate dalle esaustive e assorbenti indicazioni argomentative contenute nella decisione resa dal Tribunale, senza che la laconicità del motivare della Corte territoriale possa risolversi in un difetto di ri osta ai motivi del gravame di merito ( e ciò anche in relazione alla formale contestazione della applicabilità del comma 4 dell'art 99 cod. pen. alla luce delle indicazioni tratte dal casellario riportate alla pagina 10, ultimo capoverso della sentenza di primo grado, dalla difesa mai documentalmente smentite, sin dall'appello); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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