CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 ottobre 1978
Cassazione n. 03878/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/10/1978 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del 12/5/2021 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato quella del Tribunale di Palermo in data 6/2/2020, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 368 cod. pen. Nelle more è stata presentata una inammissibile richiesta di trattazione orale del procedimento, da definirsi per contro con le forme previste dall'art. 611 cod. proc. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il secondo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente, sono volti a sollecitare una alternativa lettura del compendio probatorio, ciò che inerisce al merito e non è consentito in sede di legittimità, a fronte di quanto non illogicamente rilevato dalla Corte, che ha sottolineato: 1) l'attendibilità della persona offesa Benigno; 2) l'insussistenza di decisive smagliature del suo racconto, salva l'incertezza in ordine alla consegna o meno della somma di euro 4.000,00 da parte di Camarda; 3) la conferma da parte di Pillitteri della vendita di orologi Rolex a Benigno; 4) la ravvisata implausibilità della tesi difensiva incentrata sulla sottrazione degli assegni da parte del Benigno, anche considerando la mancata coerente integrazione da parte di Camarda della denuncia di smarrimento degli assegni, una volta valutata la probabilità della sottrazione; 5) la rilevanza dell'annotazione «Elio», corrispondente al nome del fratello di Cannarda, apposta da Benigno sull'assegno oggetto del processo, non coerente con l'ipotesi che si trattasse di titolo sottratto dallo stesso Benigno. A tale quadro valutativo il ricorrente ha opposto un alternativo apprezzamento del merito, volto a suffragare la tesi difensiva, ma non deducibile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del ragionevole dubbio, a fronte di una motivazione che prende in esame i temi difensivi, giungendo ad una ricostruzione difforme, sulla base di un ragionamento che non presenta fratture logiche, neppure sul versante dell'individuazione dello specifico interesse alla presentazione della falsa denuncia, alla luce di un ragionamento volto a contestare la sussistenza di un interesse economico di Benigno, che la Corte ha ritenuto non suffragato. 2.2. Manifestamente infondato risulta il motivo con cui è stata prospettata l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione: va infatti rimarcato che la Corte ha correttamente conteggiato la sospensione del termine per l'intero periodo del rinvio dovuto all'adesione del difensore ad un'astensione di categoria, non riconducibile ad un impedimento e dunque non valutabile entro il limite di soli 60 giorni (Sez. 3, n. 11671 del 24/2/2015, Spignoli, Rv. 263052); d'altro canto, l'inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di conteggiare l'ulteriore periodo trascorso (Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266). 2.3. Va inoltre rimarcato che con motivi nuovi è stato dedotto che in un separato processo riguardante un diverso assegno, oggetto della medesima denuncia di smarrimento, il ricorrente è stato assolto con sentenza divenuta irrevocabile e appositamente allegata. Va al riguardo osservato che, al di là della inammissibilità di motivi aggiunti conseguenti ad un ricorso originariamente inammissibile, nel caso di specie il motivo si fonda su una produzione costituente un «novum», che per giunta non si riferisce specificamente al medesimo assegno oggetto della sentenza impugnata, ma ad altro assegno oggetto, secondo la deduzione difensiva, della medesima denuncia di smarrimento: su tali basi, al fine di attribuire al dato documentale il valore della preclusione per divieto di nuovo giudizio, si impone un'analisi di merito non consentita in questa sede, dovendosi per contro richiamare il principio in forza del quale la preclusione correlata alla violazione del divieto del «bis in idem» può essere dedotta in sede di legittimità, sempreché non si rendano necessari accertamenti in fatto, nel qual caso la questione va proposta al giudice dell'esecuzione (Sez. 2, n. 21462 del 20/3/2019, Manco, Rv. 276532; Sez. 6, n. 598 del 5/12/2017, dep. 2018, B., Rv. 271764). 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]