CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 marzo 2026
Cassazione n. 23768/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ianza di Catanzarocon l'ordinanza del 02/03/2026 del GIUD. SORVEGLIANZA di Pavianel procedimento nei confronti diVittimberga [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (KR) il 19/01/1960udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza di Catanzaro.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato, conprovvedimento del 03/12/2024, la propria incompetenza a decidere in meritoall’istanza formulata dal Procuratore della Repubblica di Catanzaro diconversione in libertà controllata della pena pecuniaria inflitta a CarmineVittimberga con sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il22/10/2014, irrevocabile il 07/12/2014.A ragione il [OSCURATO:PERSONA] catanzarese osservava che, al momento dipresentazione dell’istanza (05/06/2024), il condannato, in stato di libertà, eraresidente in Borganello (PV) con conseguente radicamento della competenza,ex art. 677 cod. proc. pen., presso l’Ufficio di Sorveglianza di Pavia.2. Con ordinanza in data 02/03/2026 il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Paviaha sollevato conflitto negativo di competenza, rilevando come l’esame delcertificato storico di residenza prodotto dal condannato attestasse che, almomento di presentazione della richiesta di conversione da parte del Pubblicoministero di Catanzaro, [OSCURATO:PERSONA] risultasse residente nel comune di Isola diCapo [OSCURATO:PERSONA] (KR), a far data dal 06/12/2022. La competenza a provvedere inmerito alla richiesta formulata dal P.M. doveva ritenersi quindi in capo alMagistrato di sorveglianza di Catanzaro, in applicazione della regola dideterminazione della competenza territoriale dettata dall’art. 677 comma 2 cod.proc. pen., che individua prioritariamente nel luogo di residenza anagrafica delcondannato non detenuto la competenza territoriale del [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza.3 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], intervenutocon requisitoria scritta, ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza delMagistrato di sorveglianza di Catanzaro.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il conflitto è ammissibile, poiché due Magistrati di sorveglianza hannodeclinato la propria competenza in ordine alla richiesta del Procuratore dellaRepubblica di Catanzaro di conversione in libertà controllata della penapecuniaria inflitta a [OSCURATO:PERSONA], determinando una stasiprocedimentale superabile soltanto mediante la pronuncia regolatrice di questaCorte.Esso deve essere risolto affermando la competenza del [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza di Catanzaro.2. Va infatti rilevato che, al momento della presentazione della richiesta diconversione in libertà controllata della pena pecuniaria inflittagli, il condannatoera libero; trova, pertanto, applicazione l’art. 677, comma 2, cod. proc. pen.,secondo cui, quando l’interessato non è detenuto né internato, la competenza,se la legge non dispone diversamente, appartiene al Tribunale o al Magistratodi sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l’interessato ha la residenzao il domicilio.Dall’esame degli atti, e in particolare dal certificato storico di residenza delcondannato, risulta che, alla data di presentazione della richiesta di conversioneda parte del Pubblico ministero di Catanzaro, il 05/06/2024, [OSCURATO:PERSONA] eraresidente nel Comune di Isola di [OSCURATO:PERSONA], in provincia di Crotone, a fardata dal 06/12/2022.3. Ne consegue che la competenza territoriale deve essere radicata pressoil [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Catanzaro, al quale vanno restituiti gli atti. P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza diCatanzaro cui dispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]