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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 maggio 2019

Cassazione n. 29949/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 34575/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat o in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29,presso l’Avvocatura dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro Prospero VITALE, elettivamente domiciliat o in Roma , viale delle Medaglie d’Oron. 113, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e dife nd e unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1849/2019della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/5/2019; Oggetto Pubblico impiego.

INPS.

Perizie di stima.

Remunerazione.

R.G.N.34575/2019 Cron.

Rep.

Ud.18/10/2023 CC– Aula B udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 / 10 /202 3 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; rilevatoche entrambe le parti hanno depositato istanza di dichiarazione della cessazione della materia del contendere con allegato«accordo di conciliazione» , che regola anche le spese di lite (tenendo ferme le decisioni assunte in proposito dai giudici di merito e prevedendo l’integrale compensazione di quelle relative al presente giudizio di legittimità); ritenuto, pertanto, che è venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale,in ragione della sistemazione data alla lite e al rapporto sottostante dall’accordo intervenuto, che sostituisce la disciplina previgente e anchele statuizioni nel merito della sentenza impugnata (Cass.

S.U. n. 8980/2018); dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del D.P.R. 115 del 2002, posto che tale meccanismo sanzionatorio è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell ’ efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigettodell’impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione diinammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della materia del contendere,pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate neiprecedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell ’ efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti; P.Q.M. la Corte: dichiara la cessazione della materia del contendere; compensa le spesedel giudizio di cassazione; ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 34575/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat o in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29,presso l’Avvocatura dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro Prospero VITALE, elettivamente domiciliat o in Roma , viale delle Medaglie d’Oron. 113, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e dife nd e unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1849/2019della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/5/2019; Oggetto Pubblico impiego. INPS. Perizie di stima. Remunerazione. R.G.N.34575/2019 Cron. Rep. Ud.18/10/2023 CC– Aula B udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 / 10 /202 3 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; rilevatoche entrambe le parti hanno depositato istanza di dichiarazione della cessazione della materia del contendere con allegato«accordo di conciliazione» , che regola anche le spese di lite (tenendo ferme le decisioni assunte in proposito dai giudici di merito e prevedendo l’integrale compensazione di quelle relative al presente giudizio di legittimità); ritenuto, pertanto, che è venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale,in ragione della sistemazione data alla lite e al rapporto sottostante dall’accordo intervenuto, che sostituisce la disciplina previgente e anchele statuizioni nel merito della sentenza impugnata (Cass. S.U. n. 8980/2018); dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del D.P.R. 115 del 2002, posto che tale meccanismo sanzionatorio è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell ’ efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigettodell’impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione diinammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della materia del contendere,pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate neiprecedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell ’ efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti; P.Q.M. la Corte: dichiara la cessazione della materia del contendere; compensa le spesedel giudizio di cassazione; ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del c
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