CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38517/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 26/06/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PALERMO, in data 06/03/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui alli art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita', è inammissibile, in quanto si risolve nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, e non individua fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale. Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). Nel caso in esame la Corte di merito offriva un esaustiva e dettagliata motivazione in ordine alla identificazione ed alla relativa responsabilità che non risulta incisa dai rilievi difensivi in ordine alla inconsistenza del quadro probatorio ed alla errata qualificazione della condotta contestata. La motivazione offerta dalla Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali: si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede. - il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui Ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è infatti sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015 - dep. 29/12/2015, Salamone, Rv. 265685; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010 - dep. 20/05/2010, Uccello, Rv. 247363; Sez. 2, n. 41578 del 22/11/2006 - dep. 19/12/2006, Massimi e altro, Rv. 235386) La motivazione della sentenza impugnata non si presta ad alcuna censura dato che l'attenuante invocata veniva esclusa in coerenza con le ricordate indicazioni ermeneutiche (pag. 17 della sentenza impugnata) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/0