CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 45229/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, riformava in senso favorevole al reo, limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale di Bolzano, in data 28.11.2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 595, co. 1 2 e 3, c.p., commesso in danno della "EOS [OSCURATO:PERSONA]", attraverso la pubblicazione, in data 9.4.2013, su di un sito internet di una lettera a contenuto diffamatorio, recante la firma digitale del suddetto Albertini. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, articolando due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione l'Albertini deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale, pur affermando che non vi è prova che la lettera di cui si discute sia stata firmata dall'Albertini, spedita da quest'ultimo ovvero inviata tramite una connessione internet riconducibile o utilizzata dall'imputato, ha ritenuto quest'ultimo responsabile del reato di cui si discute solo perché è emerso che egli era a conoscenza del contenuto della lettera in questione, all'esito delle spontanee dichiarazioni dallo stesso rese all'udienza dibattimentale del 28.11.2018. 2.2. Con il secondo motivo di impugnazione l'Albertini lamenta violazione e vizio di motivazione, sempre con riferimento alla ritenuta attribuzione in capo a quest'ultimo della lettera del 9.4.2013, sotto il profilo della incompleta conoscenza degli atti da parte della corte territoriale, alla quale non sono stati trasmessi proprio il verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], contenente le spontanee dichiarazioni dell'imputato, l'escussione del teste [OSCURATO:PERSONA], il controesame del difensore dell'imputato, e le conclusioni delle parti, con conseguente ulteriore nullità della sentenza di appello per violazione dell'art. 590, c.p.p. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 4. Con particolare riferimento al primo motivo di impugnazione il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, co. 1, lett. d), e 591, co. 1, lett. c), c.p.p., in quanto fondato su motivi, che, riproponendo acriticamente le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (con la cui motivazione sul punto il ricorrente non si confronta: v. pp. 4-6), devono considerarsi non specifici, ed anzi, meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità (cfr. Cass., sez. IV, 18.9.1997 - 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Cass., Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, rv. 236945; Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, rv. 255568; Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710). 5. Venendo al secondo motivo di ricorso, va osservato che la dedotta mancata trasmissione alla corte d'appello degli atti del processo di primo grado configura, astrattamente, una violazione dell'art. 590 c.p.p., che non è assistita da specifica sanzione di nullità. Ciò non esclude, beninteso, che la mancata trasmissione degli atti possa configurare una nullità generale ex art. 178 lett. c) c.p.p., per lesione dei diritti difensivi all'intervento nel processo d'appello, o ex art. 178 lett. b) c.p.p., per lesione del potere del pubblico ministero di partecipare con piena cognizione al giudizio di appello. Ma siffatta concreta lesione dei diritti processuali delle parti deve essere positivamente provata dalla parte che la invoca.Sul tema, infatti, va condiviso un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, secondo cui i motivi di impugnazione afferenti alle violazioni processuali devono essere specificati o con l'esatta indicazione degli atti processuali viziati o con l'allegazione dei relativi verbali. In altri termini, quando si tratta di questioni processuali, l'onere di specificare i motivi di ricorso non è assolto con la semplice trattazione della questione, occorrendo invece la specifica allegazione o trascrizione degli atti processuali ai quali la questione si riferisce (in questo senso, cfr. Cass. Sez. VI, n. 2892 del 6.3.1998, rv. 210378; Cass. Sez. VI, n. 10373 del 12.3.2002, rv. 221352; Cass. Sez. II, n. 672 del 18.2.1999, rv. 212767). Appare, pertanto, principio ormai prevalente nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo il quale in tema di impugnazioni, la mancata trasmissione integrale alla corte d'appello degli atti del processo di primo grado integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, di cui la parte interessata deve fornire prova rigorosa mediante specifica allegazione documentale, avente ad oggetto il certificato della cancelleria del giudice di primo grado attestante la mancata o incompleta trasmissione degli atti processuali in Corte d'appello, ovvero mediante trascrizione degli atti processuali rilevanti (cfr. più di recente, Cass., Sez. 3, n. 21922 del 07/03/2008, Rv. 240236; Cass., Sez. 5, n. 7331 del 07/01/2015, Rv. 262318). Orbene, nel caso di specie, al ricorso del difensore non risultano allegati i documenti idonei a provare la mancata trasmissione degli atti processuali indicati nel ricorso stesso e, in particolare, del verbale dell'udienza dibattimentale del 28.11.2018, contenente le spontanee dichiarazioni con cui l'imputato "ha dimostrato di essere al corrente di tutte le circostanze indicate nella lettera per cui è processo", che rappresenta uno degli assi portanti della motivazione della sentenza della corte territoriale (cfr. p. 5). Manca in particolare il certificato della cancelleria attestante l'omessa trasmissione del suddetto verbale e degli altri atti processuali indicati dal ricorrente. IL Certificato che nel caso in esame andava prodotto per dare concretezza alla doglianza difensiva, proprio perché, come si evince dalla lettura degli atti processuali, consultabili in questa sede di legittimità, essendo stato dedotto un error in procedendo, il verbale di cui si discute risulta effettivamente versato in atti, a foglio 334. Il ricorrente, peraltro, ha prodotto copia dell'indice degli atti del fascicolo trasmesso dal giudice di primo grado alla corte di appello, da cui, tuttavia, non è desumibile l'omessa trasmissione del verbale in questione, in quanto, pur non essendovi in tale indice uno specifico riferimento al verbale del 28.11.2018, in esso è indicato il numero del foglio 334, dove avrebbe potuto essere reperito, attraverso un attento esame del fascicolo processuale. Infine — e la considerazione appare decisiva, trattandosi comunque di una nullità a regime c.d. intermedio, che non può essere eccepita dopo la sentenza conclusiva del grado in cui s'è verificata — il difensore nulla ha eccepito non solo nell'atto di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma anche in sede di conclusioni scritte del 27.2.2021, né tantomeno nel corso dell'udienza conclusiva innanzi alla corte di appello del 4.3.2021. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu