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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 gennaio 2026

Cassazione n. 07099/2026

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ad. 14.1.2026ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23974/2024 R.G.,proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglioseparato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona delpresidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato, domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato,- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Sandro, CARDINALETTI AnnaMaria, CARDINALETTI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Ombretta,GREGORINI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Oliva, inqualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] Marco, rappresentati e difesi dall’avv.Pag. 1 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026procura su foglio separato allegato al controricorso,- controricorrenti -per la cassazione della sentenza n. 1028/2024 della CORTE d'APPELLOdell’[OSCURATO:PERSONA] pubblicata il 31.7.2024;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14.1.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1.

La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio la Presidenzadel Consiglio dei ministri al fine di ottenerne la condanna al risarcimento,ex art. 2, comma terzo, legge 117/1988, del danno subito per effetto dellasentenza n. 639/2003, emessa in data 9.12.2002 dal Tribunale di Ancona,G.U. dott. [OSCURATO:PERSONA], in quanto decisione giudiziale palesementeerrata e abnorme.Costituitasi la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, il Tribunale dil’[OSCURATO:PERSONA] dichiarava l’inammissibilità della domanda con decreto del23.2.2011.

La Corte d’appello di l’[OSCURATO:PERSONA] con decreto pubblicato il10.3.2024 rigettava il reclamo e confermava il decreto emesso dalTribunale.Con sentenza n. 6791/2016, pubblicata il 17.4.2016, la Corte diCassazione, in accoglimento del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA].r.l., annullava il decreto reso dalla Corte d’appello di l’[OSCURATO:PERSONA], rimettendoper la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di l’[OSCURATO:PERSONA].Il giudizio era riassunto presso il Tribunale di l’[OSCURATO:PERSONA], dinanzi alquale si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri e interveniva ildott. [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale con sentenza n. 831/2022, pubblicatail 14.12.2022, rigettava la domanda e compensava le spese di lite.2.

La Corte d’Appello di l’[OSCURATO:PERSONA] con sentenza pubblicata il 31.7.2024,dinanzi alla quale si costituivano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi diPag. 2 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026Bonivento Marco, rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,onerandola delle spese del grado.3.

Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre [OSCURATO:PERSONA].r.l., sulla base di tre motivi.

Resistono con controricorso la Presidenzadel Consiglio dei ministri, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi diBonivento Marco.La trattazione del ricorso era fissata in camera di consiglio, ai sensidell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ., per il giorno 27.6.2025, in occasionedella quale gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] depositavano memoria illustrativa.La camera di consiglio per impedimento del consigliere relatore eradifferita a nuovo ruolo e successivamente chiamata per la data odierna.

Intale occasione il collegio è stato integrato, a seguito dell'autorizzataastensione di uno dei componenti originariamente designati.Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso si espone a un preliminare e assorbente rilievo diinammissibilità perché carente del requisito di contenuto-forma prescrittodall’art. 366, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.Il ricorso si compone nel complesso di 17 pagine, risultando dedicateall’esposizione sommaria dei fatti le pagine da 2 (da riga 24) a pagina 5(fino a riga 10).

Senonché, gli elementi riportati nel ricorso nonconsentono, se non attingendo direttamente alla lettura degli atti delprocesso, di comprendere adeguatamente: i presupposti di fatto e leragioni di diritto che li hanno giustificati; le eccezioni, le difese e lededuzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria;l’andamento della vicenda giudiziaria e le questioni giuridiche prospettatee non risolte o risolte in maniera non condivisa; le argomentazioniPag. 3 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primogrado, le difese svolte dalle parti in appello e, infine, il tenore dellasentenza impugnata.

Il tutto al fine di permettere di intendere il significatoe la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato.Infatti, nel ricorso nell’ambito dell’esposizione del fatto si deducegenericamente a proposito dell’avvio dell’azione ex art. 2, comma terzo, l.117/1988 per il risarcimento dei danni conseguenti alla sentenza n.639/2003 del giudice unico del Tribunale di Ancona, perché gravementeerrata e abnorme; della difesa erariale si riferisce soltanto dell’eccezionedi nullità della citazione per l’assenza degli avvertimenti ex art. 163, n. 7,cod. proc. civ.

Quanto al giudizio di primo grado i ricorrenti riferisconodella fissazione della nuova udienza ex art. 183 cod. proc. civ. e deldecreto collegiale dichiarativo dell’inammissibilità della domanda,aggiungendo che il decreto di rigetto del reclamo reso dalla Corted’appello è stato poi annullato dalla Corte di Cassazione.Null’altro di rilevante è esposto circa il giudizio di rinvio, se non lamenzione dell’intervento del dott. [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale dil’[OSCURATO:PERSONA], il quale ha rigettato la domanda e compensate le spese di lite,nonché della sentenza della Corte d’appello di rigetto dell’appello propostodall’odierna ricorrente.

Del contenuto di tale ultima pronuncia è statoriferito il solo esito.Risulta, dunque, incontestabile l’inosservanza dell’onere impostodall’art. 366, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.2.

Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principidi chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni iprofili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delledoglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisarappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridicheprospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poiesporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencatadall'art. 360 cod. proc. civ.

L'inosservanza di tali doveri, tuttavia, puòPag. 4 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltantoquando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa opregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, cosìviolando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366cod. proc. civ. (v.

Cass., sez. un., 30 novembre 2021, n. 37552; sez.

V,30 aprile 2020, n. 8425; sez.

I, 3 novembre 2020, n. 24432; sez.

III, 14marzo 2022, n. 8117; 12 gennaio 2024, n. 1352; Cass., sez.

II, 21 giugno2025, n. 16618).La prescrizione normativa risponde non ad un’esigenza di meroformalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completadei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di beneintendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimentoimpugnato (Cass., sez. un., 20 febbraio 2003, n. 2602).Per soddisfare tale requisito, pertanto, occorre che il ricorso percassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l'indicazione dellereciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni didiritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e dellededuzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dellosvolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delleargomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata lasentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine,del tenore della sentenza impugnata (v.

Cass. 1352/2024, cit.).La legittimità di tale requisito di accesso al giudizio di legittimità nonpuò essere messa in dubbio in relazione al diritto di difesa delle parti, o aquello al giusto processo, tutelati dagli artt. 24 e 111 Cost., ovverodall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei dirittidell'Uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre1950, ratificata — in uno al protocollo aggiuntivo firmato a Parigi il 20marzo 1952 — con legge 4 agosto 1955, n. 848, pubblicata sulla GazzettaUfficiale n. 221 del 24 settembre 1955 ed entrata in vigore il 10 ottobre1955).Pag. 5 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026Come osservato da Cass. 1352/2024 cit.:“Sotto questo profilo, in particolare, giova ribadire che il requisito dicontenuto-forma in questione è imposto in modo chiaro e prevedibile, nonè eccessivo per il ricorrente e risulta funzionale al ruolo nomofilattico dellaSuprema Corte e segnatamente all’esigenza di «consentire alla Corte dicassazione di conoscere dall'atto, senza attingerli aliunde, gli elementiindispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto dellacontroversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in essoassunte dalle parti» (Cass. Sez.

U. 10/09/2019, n. 22575; Id.16/05/2013, n. 11826).

Mette conto, altresì, ancora una voltarammentare che la Corte europea, con la sua sentenza 15 settembre2016, in causa Trevisanato c/ Italia (i cui principi sono stati ribaditi nellarecente sentenza, depositata il 31 marzo 2021, nel caso Oorzhak c.Russia), ha riaffermato — perfino riconoscendo l'astratta ammissibilità delpure abrogato sistema del c.d.

«filtro a quesiti» per l'accesso in cassazione— il basilare principio della piena legittimità di un sistema anche rigorosodi requisiti formali per l'accesso al giudizio di legittimità e per la redazionedei ricorsi introduttivi: il quale non solo non viola l'art. 6 CEDU, ma anzi èfunzionale alla tutela del ruolo nomofilattico della Corte di legittimità equindi al conseguimento dei valori fondamentali, benché nonespressamente codificati nella Convenzione, della certezza del diritto edella buona amministrazione della giustizia; solo dovendo la compresenteesigenza di tutela del diritto del singolo trovare un contemperamento, cosìche ogni soluzione possa superare il consueto vaglio di proporzionalità trafine perseguito e mezzi impiegati (così, in motivazione, Cass. n. 26936 del2016).

A tale contesto ermeneutico di riferimento non apporta significativenovità la pronuncia della Corte Edu 28/10/2021, Succi c.

Italia: questarichiama anzi espressamente, confermandone i principi, tra le altre, lapropria sentenza 15/09/2016, Trevisanato c.

Italia.

Essa ha bensìriscontrato la violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione con riferimentoad uno dei tre casi al suo esame (nel quale venivano in rilievo i diversiPag. 6 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026requisiti di ammissibilità di cui ai nn. 4 e 6 dell’art. 366 cod. proc. civ.),ma ciò ha fatto considerando, all’esito di un esame in punto di fatto degliastratto a inammissibile formalismo fine a sé stesso ma che nel caso inesame, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di cassazione, fosserostati in realtà rispettati (e, peraltro, lo si nota sommessamente, vi sarebbeda interrogarsi sul se la censura effettuata dalla CEDU non fosse in realtàprospettabile con il rimedio interno dell’art. 391-bis cod. proc. civ.).

Quelche dunque è stata in quella sede censurata è la concreta applicazionedelle formalità previste dall’ordinamento nazionale, che occorre osservareall’atto della proposizione del ricorso, in quanto nel caso esaminatoritenuta (l’applicazione, non le formalità) in contrasto con il diritto diaccesso ad un tribunale perché di fatto ispirata ad eccessivo formalismo etale, dunque, da impedire il pur possibile esame nel merito del ricorsoproposto dall'interessato.

In tale prospettiva, la Corte EDU con lamedesima pronuncia ha invece escluso la violazione della detta normaconvenzionale in un altro caso contestualmente esaminato in cui veniva inconsiderazione proprio il requisito dell’art. 366 n. 3 cod. proc. civ.(ritenuto in quel caso non rispettato dalla S.C. per l’utilizzo della tecnicaredazionale del c.d. assemblaggio), osservando in particolare che:— l'interpretazione data all'esposizione sommaria dei fatti è compatibilecon l'applicazione del principio dell'autosufficienza del ricorso che esigeche la Corte di cassazione, ad una lettura globale del ricorso, sia in gradodi comprendere l'oggetto della controversia nonché il contenuto dellecensure che dovrebbero giustificare l'annullamento della decisioneimpugnata e sia in grado di pronunciarsi; — la giurisprudenza della Cortedi cassazione prevede procedure chiare e definite (si vedano i paragrafi 17e 30) per la redazione dell'esposizione dei fatti rilevanti; — la proceduradavanti alla Corte di cassazione prevede l'assistenza obbligatoria di unavvocato che deve essere iscritto in un albo speciale, sulla base dideterminate qualifiche, per garantire la qualità del ricorso e il rispetto diPag. 7 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026tutte le condizioni formali e sostanziali richieste; l'avvocato dei ricorrentiera quindi in grado di sapere quali fossero i suoi obblighi al riguardo, sullabase del testo dell'art. 366 e con l'aiuto dell'interpretazione della Corte dicassazione, definita «sufficientemente chiara e coerente».

Ciò premesso,occorre quindi ribadire la piena legittimità del requisito in parola e che persoddisfarlo è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure inmodo non analitico o particolareggiato, ma anzi chiaro e sintetico,l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con ipresupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delleeccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione allaposizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle suearticolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e indiritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svoltedalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata (v.Cass.

Sez.

U. n. 2602 del 2003; ed ancora da ultimo, ex multis, Cass.08/08/2023, n. 24149; 03/11/2021, n. 31318; 19/10/2021, n. 28929;08/08/2023, n. 24149)”.Requisiti, come già detto, non sussistenti nel caso di specie, perchéil ricorso, in violazione al principio dell’autosufficienza, è stato redattoomettendo di riferire il contenuto essenziale delle domande svolte, deglielementi di fatto e delle questioni giuridiche a esse sottese, e impedendodi conseguire la conoscenza dello svolgimento del giudizio e dei necessarielementi informativi per l’esame delle doglianze svolte.

Né la rilevatainadeguatezza espositiva è superabile mediante la lettura dei motivi diricorso per cassazione a causa dei limiti della narrazione in ordine alloscrutinio complessivo della domanda svolta, risultando così pregiudicatal'intelligibilità delle censure.A tal fine, inoltre, non è possibile ovviare mediante il richiamodell’approfondimento dei fatti effettuato da questa Corte con la sentenza6791/2016, né con “la lettura degli atti introduttivi delle precedenti fasidel giudizio”, come sostenuto dalla ricorrente nella memoria illustrativa aPag. 8 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026pagine 2 e 4, poiché “[l]'inammissibilità, con la quale è sanzionata lanullità per inidoneità al raggiungimento dello scopo del motivo di ricorsoper cassazione che sia carente degli elementi costitutivi necessari, hacarattere strettamente processuale, in quanto attiene alla forma-contenuto dell'atto, e, poiché deve valutarsi al momento dellaproposizione dell'impugnazione, non può essere sanata successivamentecon la memoria ex artt. 378 e 380-bis.1 c.p.c.” (v.

Cass., sez.

I, 17 luglio2025, n. 19811), fermo restando che nulla di rilevante è stato aggiuntodalla ricorrente.Come osservato di recente da questa Corte “esiste un rapporto dicomplementarità tra il requisito della "esposizione sommaria dei fatti dellacausa", di cui al n. 3, e quello della "esposizione dei motivi per i quali sichiede la cassazione", di cui al n. 4 del citato art. 366 c.p.c., essendol'esposizione sommaria della vicenda sostanziale e processuale - medianteuna sintesi dei fatti che si fondi sulla selezione dei dati rilevanti e sulloscarto di quelli inutili - funzionale a rendere intellegibili, da parte dellaCorte, i motivi di ricorso di seguito formulati così consentendole diprocedere al loro scrutinio munita delle conoscenze necessarie pervalutare se essi siano deducibili e pertinenti” (v.

Cass., sez.

II, 21 giugno2025, n. 16618.

Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorsoin cui ci si limitava a riportare integralmente, senza alcuna sintesi, l'atto diappello omettendo non solo l'esposizione sommaria dei fatti, ma perfino dirappresentare in modo dettagliato la decisione impugnata).3. [OSCURATO:PERSONA] rileva, comunque, che, quand’anche fosse possibile – perabsurdum — prescindere da tale preliminare e assorbente rilievo edesaminare i motivi, il ricorso andrebbe incontro comunque ad analogoesito per altre ragioni intrinseche al loro contenuto.4.

Con il primo motivo è denunciata “violazione e falsa applicazione”dell’art. 4, comma secondo l. 117/1988.La ricorrente lamenta che la Corte d’appello di L’[OSCURATO:PERSONA] “ha offertoun’interpretazione errata dei presupposti applicativi di tale norma di leggePag. 9 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026facendone derivare l’affermazione altrettanto errata secondo la qualel’azione di responsabilità civile non poteva essere esercitata in quanto ilprovvedimento ritenuto fonte di danno era stato integralmente riformato,quindi revocato”.Osserva la ricorrente che la Corte d’appello ha reso della normaindicata un’interpretazione estensiva a proposito della condizione diproponibilità della domanda, per l’asserita eliminazione di qualsiasi dannoper effetto della riforma in appello della decisione del Tribunale di Anconan. 639/2003, ma ciononostante ha statuito nel merito.

Ad ogni modo,l’art. 4, comma secondo, l. 117/1988 si limita a prevedere il momento apartire dal quale è possibile promuovere la domanda, differendola fino alladefinitività del provvedimento potenzialmente lesivo, ma non può essereinterpretato nel senso indicato dalla Corte d’appello di l’[OSCURATO:PERSONA] con lasentenza impugnata, poiché il successivo annullamento di unprovvedimento non è di per sé idoneo a rimuoverne gli effettipregiudizievoli, sì che è erroneo quanto affermato a propositodell’eventuale esito del giudizio di merito, se non fosse stata dichiarata laprescrizione del diritto al risarcimento del danno.L’interpretazione sostenuta dalla Corte d’appello finisce con l’imporreal danneggiato oneri e condotte “riparatorie” eccessivamente rigorose,svilendo la portata della l. 117/1988.

Infatti, una volta impugnata ladecisione del 2003, la ricorrente non avrebbe potuto che attendere l’esitodell’appello per poter cercare di riscuotere, anche solo in parte, un creditodel quale, qualora il Tribunale di Ancona fosse entrato nel merito, avrebbepotuto ottenere il pagamento nel 2003, quando avrebbe avuto maggioripossibilità di recupero nei confronti di una società non ancora fallita.Ad ogni modo, l’ammissibilità della domanda è stata già accertatadalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6791/2016 e lo stessoTribunale di l’[OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato la tempestività della domanda neltermine di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza n. 164/2009della Corte d’appello di Ancona.Pag. 10 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/20264.1.

Il motivo si esporrebbe a un primo rilievo di inammissibilità.La ricorrente ha omesso di indicare compiutamente la motivazionecriticanda.

Se deve ritenersi certo il riferimento a quanto scritto dallaCorte d’appello a pagina 6 (terzo capoverso), mediante il richiamocontenuto nell’intestazione del motivo, la ricorrente allude a pagina 8(primo e secondo capoverso) ad altri passaggi della motivazione dellasentenza, che però non sono stati indicati compiutamente.Deve essere ribadito che il motivo d'impugnazione è costituitodall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e sitraduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine,prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, lamancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo perinidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un "nonmotivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata conl'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c. (principio costante: siveda Cass. 11 novembre 2005, n. 359; ed in motivazione, Cass., sez. un.,20 marzo 2017, n. 7074; più di recente Cass. 24 settembre 2018, n.22478; 12 gennaio 2024, n. 1341; 6 aprile 2025, n. 9059).La ricorrente ha omesso di indicare compiutamente la motivazionecriticanda, così delegando inammissibilmente questa Corte a individuare ache cosa dovrebbe riferirsi, mentre è onere del ricorrente provvedervi,alla motivazione della decisione impugnata, è necessario identificarequest’ultima.4.2.

In secondo luogo, il motivo presterebbe il fianco a un secondoanalogo rilievo.Deve rilevarsi come la sentenza impugnata poggi su due rationesdecidendi.

Infatti, la Corte d’appello, sia pur prima di procedere alloscrutinio del primo motivo d’appello, senza per questo potersi relegarel’affermazione a un mero obiter, ha statuito “[…] sinanco a prescinderedalla decisione di primo grado, che ha compiuto una valutazionePag. 11 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026prognostica sulla possibilità per la Pieroni di realizzare il credito di euro26.396,11, oltre interessi, nel 2003, escludendola, ad avviso di questaCorte dirimente è la circostanza che detto credito è stato, sì, riconosciutodalla Corte di Appello di Ancona che ha accolto l’appello avverso ladecisione del [OSCURATO:PERSONA] di dichiarare prescritta la pretesa, ma ciò non valead inferire, automaticamente, che se il magistrato avesse affrontato ilmerito della controversia avrebbe condannato la Calzolari a pagare quellasomma.

La colpa grave del [OSCURATO:PERSONA] è consistita nell’avere dichiarato laprescrizione, non nell’aver omesso di condannare la Calzolari a pagarel’importo che solo in appello è stato liquidato alla Pieroni: quale decisioneavrebbe emesso il magistrato se fosse entrato nel merito, invero, non èdato sapere in quanto egli, in ogni caso, non era certo obbligato adaccogliere la domanda risarcitoria secondo i desiderata di parte attrice”(pagina 5, capoversi secondo e terzo), per poi concludere con il passoindicato dalla ricorrente nella intestazione del motivo “[n]el caso in esameil provvedimento era stato integralmente riformato, quindi revocato,sicché l’azione di responsabilità civile non poteva essere esercitata”.A questa prima ratio la Corte d’appello ne ha aggiunta una seconda,che non può intendersi come argomentazione ad abundatiam, perché nonresa all’esito di una statuizione di inammissibilità, là dove si è cosìespressa: “Quanto alla ribadita fruttuosità di un’azione esecutiva oveintrapresa nel 2003, di poi, questo Collegio non può che rilevare come dalbilancio riguardante quell’esercizio, unico documento su cui l’appellantebasa la pretesa risarcitoria, emerge, sì, un credito vantato dalla Calzolariverso terzi per euro 103.417,00, ma nulla è dato sapere su chi fosse ilterzo in questione e sulla sua solvibilità, sicché riesce impossibile, nél’appellante allega alcunché al riguardo, ipotizzare la fruttuosità di unpignoramento presso terzi, come pure non è dato comprendere che sortepotesse avere un pignoramento diretto sull’attivo circolante, composto al31.12.2003 da euro 27.000 circa di cassa, dato che l’appellante si limita acensurare genericamente il rilievo per cui «a fronte di tale attivo siPag. 12 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026pongono debiti verso banche per 39.340 (oltre che minori voci verso ilfisco e verso i soci, per complessivi ulteriori 10.000 euro circa); in talequadro, un pignoramento mobiliare della cassa da parte della Pieronidifficilmente avrebbe avuto buon esito, ben potendosi ipotizzarel’intervento dell’istituto di credito», ma non contesta che le banchevantassero pretese superiori alle sue, né che esse potessero intervenirenel processo esecutivo, assumendo che non era dato sapere sel’intervento potesse avvenire in forza di crediti vantati [in] viachirografaria o privilegiata, laddove era, evidentemente, suo onereverificare meglio le appostazioni di bilancio per dimostrare che una azionedi recupero forzoso del credito avrebbe sortito l’effetto sperato.” (pagina9, terzo capoverso).Deve essere ricordato il consolidato principio di diritto secondo cuiqualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome,ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere ladecisione, è sufficiente che anche una sola delle rationes decidendi su cuisi fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di idoneacensura (ovvero sia stata respinta) perché il ricorso (o il motivo diimpugnazione avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nellasua interezza (v.

Cass., Sez.

Un., 8 agosto 2005, n. 16602, e,conformemente, Cass., sez.

III, 27 dicembre 2016, n. 27015; Cass., sez.I, 14 agosto 2020, n. 17182; Cass., sez.

III, 26 febbraio 2024, n. 5102).Non già per carenza di interesse, come pure si è da questa Cortesovente affermato (v.

Cass., sez. lav., 11 febbraio 2011, n. 3386; Cass.,sez.

I, 12 ottobre 2007, n. 21431; Cass., sez.

I, 18 settembre 2006, n.20118; Cass., sez.

III, 24 maggio 2006, n. 12372; Cass., Sez.

Un.,16602/2005, cit.), quanto bensì per essersi formato il giudicato in ordinealla ratio decidendi non censurata (v.

Cass., sez.

III, 6 luglio 2020, n.13880; Cass., sez.

III, 13 ottobre 2017, n. 24076; Cass., 27015/2015,cit.; Cass., sez.

III, 22 settembre 2011, n. 19254, Cass., sez.

I, 11gennaio 2007, n. 1658; Cass., sez.

III, 13 luglio 2005, n. 14740).Pag. 13 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/20265.

Con il secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 345 cod.proc. civ. e del principio che vieta la proposizione di domande nuove inappello.La ricorrente sostiene che la Corte d’appello è incorsa nellaviolazione dell’art. 345 cod. proc. civ., là dove ha affermato che larichiesta di ritenere provato il danno quanto meno con riferimentoall’imposta di registro della sentenza di primo grado e agli oneri connessial giudizio di impugnazione della sentenza del Tribunale di Ancona n.639/2003, come quantificati dalla Corte d’appello di Ancona nel relativocapo della decisione di secondo grado, rappresenterebbe una domandanuova.Sostiene la ricorrente che la somma di euro 45.379,59 è l'importocomplessivo costituente, sin dall'atto introduttivo, il quantum delladomanda.

Tale richiesta è stata ribadita per l’identico importo nell’atto diriassunzione del giudizio dopo la fase di ammissibilità definita con lasentenza n. 6791/2016 della Corte di Cassazione, e poi riaffermata nelsuccessivo giudizio di impugnazione introdotto con atto di citazione inappello notificato il 5.6.2023 alla base della sentenza oggi impugnata.Con il terzo motivo è denunciata “violazione e falsa applicazione”dell’art. 2, comma terzo, l. 117/1988.La ricorrente lamenta l’applicazione non corretta della normaindicata per travisamento della ratio e dei presupposti applicativi, avendola corte aquilana erroneamente confermato la decisione del Tribunale,“quanto alla probabilità che l’appellante avrebbe avuto maggiori possibilitàdi soddisfare il suo credito, anche solo parzialmente, se fosse stataemanata una sentenza corretta nel 2003, piuttosto che nel 2009, quandoormai ogni possibilità di recupero risultava effettivamente compromessa inmodo irrimediabile dall’intervenuto fallimento della controparte”.Il giudizio probabilistico a proposito del recupero del credito,sostiene la ricorrente, è stato condotto sulla base di una erratavalutazione delle circostanze dedotte, poiché svolta focalizzandoPag. 14 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026l’attenzione sulla condotta della ricorrente nel tentativo di recupero delcredito, trascurando completamente la circostanza che la sentenza n.639/2003 del Tribunale era oggettivamente abnorme.

Quanto dedottodalle controparti è stato valutato nell’ottica della certezza assolutadell’impossibilità di procedere al recupero anche solo parziale del credito,“mentre nessuna attenzione, neppure nell'ottica di una valutazioneequitativa della domanda, è stata riservata alla violazione del diritto dellasocietà ricorrente, quale effetto della condotta negligente del magistrato,a ottenere una sentenza conforme noi legge applicabile al controversia”.6.

Deve essere esaminato preliminarmente il terzo motivo, in quanto,afferendo alla prova del legame causale tra la condotta ascritta all’operatodel magistrato e l’evento di danno, è pregiudiziale rispetto al secondomotivo relativo al perimetro della domanda svolta in sede di appello.6.1.

Il terzo motivo si esporrebbe a un rilievo in termini diinammissibilità.In primo luogo, la ricorrente ha impugnato solamente quantoespresso dalla Corte d’appello a pagina 8 (terzultimo capoverso): “Quantoalla probabilità che l’appellante avrebbe avuto maggiori possibilità disoddisfare il suo credito, anche solo parzialmente, se fosse stata emanatauna sentenza corretta nel 2003, piuttosto che nel 2009, quando ormaiogni possibilità di recupero risultava effettivamente compromessa in modoirrimediabile dall’intervenuto fallimento della controparte, la Corte reputache la gravata sentenza regga alle critiche mosse in appello”.Anche in questo caso la ricorrente si è disinteressata di quanto dettodalla Corte d’appello a pagina 9, terzo capoverso, a proposito della“fruttuosità dell’esecuzione, ove intrapresa nel 2003”, da cui è seguita unavalutazione in ordine al profilo controfattuale dell’incidenza dell’operato delmagistrato sulla base degli elementi ricavabili dal bilancio della societàCalzolari, “anche se si volesse ricondurre la responsabilità del Boniventonon tanto alla pronuncia dichiarativa della prescrizione, ma alla diversaipotesi di omessa emanazione di sentenza di condanna della Calzolari alPag. 15 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026pagamento di euro 26.396,11 oltre interessi nel 2003” (pagina 9, quartocapoverso).A tale rilievo, si dovrebbe aggiungere come il motivo sotto laparvenza di una censura in iure riveli l’aspirazione a un riesame dellaquaestio facti sulla valutazione della relazione causale, come reso evidentedalla doglianza sopra riportata: la censura di valutazione “in termini dipressoché assoluta certezza nell'escludere nel modo più risoluto ecategorico qualsivoglia possibilità di recupero, anche solo parziale, delcredito”.La ricorrente, pertanto, ha omesso di considerare che l’accertamentodelle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione e l’apprezzamentodelle risultanze istruttorie funzionali a tale accertamento sono attivitàriservate al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delleprove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelleritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (v.Cass., sez 6-III, 4 luglio 2017, n. 16467; Cass., sez.

I, 23 maggio 2014,n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, n. 13485; Cass. 15 luglio 2009, n.16499).6.2.

L’inammissibilità del primo e del terzo motivo di ricorso determinal’assorbimento del secondo motivo, poiché, quand’anche superato il vagliodella specificità ai sensi dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ., atanto non bastando il generico richiamo alle conclusioni rassegnate inprimo e secondo grado e agli atti prodotti ai sensi dell’art. 369, commasecondo, n. 4, cod. proc. civ., l’esito del giudizio non ne sarebbecondizionato stante l’avvenuto consolidamento della ratio indicata apagina 9 (quarto capoverso).7.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-Pag. 16 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., Sez.

Un., 20febbraio 2020, n. 4315).Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Magistrati OggettoDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] PresidenteResponsabilità civiledella PA –Dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Responsabilità deimagistratiDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguente ad. 14.1.2026ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23974/2024 R.G.,proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglioseparato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona delpresidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato, domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato,- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Sandro, CARDINALETTI AnnaMaria, CARDINALETTI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Ombretta,GREGORINI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Oliva, inqualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] Marco, rappresentati e difesi dall’avv.Pag. 1 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026procura su foglio separato allegato al controricorso,- controricorrenti -per la cassazione della sentenza n. 1028/2024 della CORTE d'APPELLOdell’[OSCURATO:PERSONA] pubblicata il 31.7.2024;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14.1.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1.

La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio la Presidenzadel Consiglio dei ministri al fine di ottenerne la condanna al risarcimento,ex art. 2, comma terzo, legge 117/1988, del danno subito per effetto dellasentenza n. 639/2003, emessa in data 9.12.2002 dal Tribunale di Ancona,G.U. dott. [OSCURATO:PERSONA], in quanto decisione giudiziale palesementeerrata e abnorme.Costituitasi la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, il Tribunale dil’[OSCURATO:PERSONA] dichiarava l’inammissibilità della domanda con decreto del23.2.2011.

La Corte d’appello di l’[OSCURATO:PERSONA] con decreto pubblicato il10.3.2024 rigettava il reclamo e confermava il decreto emesso dalTribunale.Con sentenza n. 6791/2016, pubblicata il 17.4.2016, la Corte diCassazione, in accoglimento del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA].r.l., annullava il decreto reso dalla Corte d’appello di l’[OSCURATO:PERSONA], rimettendoper la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di l’[OSCURATO:PERSONA].Il giudizio era riassunto presso il Tribunale di l’[OSCURATO:PERSONA], dinanzi alquale si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri e interveniva ildott. [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale con sentenza n. 831/2022, pubblicatail 14.12.2022, rigettava la domanda e compensava le spese di lite.2.

La Corte d’Appello di l’[OSCURATO:PERSONA] con sentenza pubblicata il 31.7.2024,dinanzi alla quale si costituivano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi diPag. 2 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026Bonivento Marco, rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,onerandola delle spese del grado.3.

Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre [OSCURATO:PERSONA].r.l., sulla base di tre motivi.

Resistono con controricorso la Presidenzadel Consiglio dei ministri, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi diBonivento Marco.La trattazione del ricorso era fissata in camera di consiglio, ai sensidell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ., per il giorno 27.6.2025, in occasionedella quale gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] depositavano memoria illustrativa.La camera di consiglio per impedimento del consigliere relatore eradifferita a nuovo ruolo e successivamente chiamata per la data odierna.

Intale occasione il collegio è stato integrato, a seguito dell'autorizzataastensione di uno dei componenti originariamente designati.Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso si espone a un preliminare e assorbente rilievo diinammissibilità perché carente del requisito di contenuto-forma prescrittodall’art. 366, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.Il ricorso si compone nel complesso di 17 pagine, risultando dedicateall’esposizione sommaria dei fatti le pagine da 2 (da riga 24) a pagina 5(fino a riga 10).

Senonché, gli elementi riportati nel ricorso nonconsentono, se non attingendo direttamente alla lettura degli atti delprocesso, di comprendere adeguatamente: i presupposti di fatto e leragioni di diritto che li hanno giustificati; le eccezioni, le difese e lededuzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria;l’andamento della vicenda giudiziaria e le questioni giuridiche prospettatee non risolte o risolte in maniera non condivisa; le argomentazioniPag. 3 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primogrado, le difese svolte dalle parti in appello e, infine, il tenore dellasentenza impugnata.

Il tutto al fine di permettere di intendere il significatoe la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato.Infatti, nel ricorso nell’ambito dell’esposizione del fatto si deducegenericamente a proposito dell’avvio dell’azione ex art. 2, comma terzo, l.117/1988 per il risarcimento dei danni conseguenti alla sentenza n.639/2003 del giudice unico del Tribunale di Ancona, perché gravementeerrata e abnorme; della difesa erariale si riferisce soltanto dell’eccezionedi nullità della citazione per l’assenza degli avvertimenti ex art. 163, n. 7,cod. proc. civ.

Quanto al giudizio di primo grado i ricorrenti riferisconodella fissazione della nuova udienza ex art. 183 cod. proc. civ. e deldecreto collegiale dichiarativo dell’inammissibilità della domanda,aggiungendo che il decreto di rigetto del reclamo reso dalla Corted’appello è stato poi annullato dalla Corte di Cassazione.Null’altro di rilevante è esposto circa il giudizio di rinvio, se non lamenzione dell’intervento del dott. [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale dil’[OSCURATO:PERSONA], il quale ha rigettato la domanda e compensate le spese di lite,nonché della sentenza della Corte d’appello di rigetto dell’appello propostodall’odierna ricorrente.

Del contenuto di tale ultima pronuncia è statoriferito il solo esito.Risulta, dunque, incontestabile l’inosservanza dell’onere impostodall’art. 366, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.2.

Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principidi chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni iprofili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delledoglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisarappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridicheprospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poiesporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencatadall'art. 360 cod. proc. civ.

L'inosservanza di tali doveri, tuttavia, puòPag. 4 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltantoquando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa opregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, cosìviolando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366cod. proc. civ. (v.

Cass., sez. un., 30 novembre 2021, n. 37552; sez.

V,30 aprile 2020, n. 8425; sez.

I, 3 novembre 2020, n. 24432; sez.

III, 14marzo 2022, n. 8117; 12 gennaio 2024, n. 1352; Cass., sez.

II, 21 giugno2025, n. 16618).La prescrizione normativa risponde non ad un’esigenza di meroformalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completadei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di beneintendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimentoimpugnato (Cass., sez. un., 20 febbraio 2003, n. 2602).Per soddisfare tale requisito, pertanto, occorre che il ricorso percassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l'indicazione dellereciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni didiritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e dellededuzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dellosvolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delleargomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata lasentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine,del tenore della sentenza impugnata (v.

Cass. 1352/2024, cit.).La legittimità di tale requisito di accesso al giudizio di legittimità nonpuò essere messa in dubbio in relazione al diritto di difesa delle parti, o aquello al giusto processo, tutelati dagli artt. 24 e 111 Cost., ovverodall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei dirittidell'Uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre1950, ratificata — in uno al protocollo aggiuntivo firmato a Parigi il 20marzo 1952 — con legge 4 agosto 1955, n. 848, pubblicata sulla GazzettaUfficiale n. 221 del 24 settembre 1955 ed entrata in vigore il 10 ottobre1955).Pag. 5 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026Come osservato da Cass. 1352/2024 cit.:“Sotto questo profilo, in particolare, giova ribadire che il requisito dicontenuto-forma in questione è imposto in modo chiaro e prevedibile, nonè eccessivo per il ricorrente e risulta funzionale al ruolo nomofilattico dellaSuprema Corte e segnatamente all’esigenza di «consentire alla Corte dicassazione di conoscere dall'atto, senza attingerli aliunde, gli elementiindispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto dellacontroversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in essoassunte dalle parti» (Cass. Sez.

U. 10/09/2019, n. 22575; Id.16/05/2013, n. 11826).

Mette conto, altresì, ancora una voltarammentare che la Corte europea, con la sua sentenza 15 settembre2016, in causa Trevisanato c/ Italia (i cui principi sono stati ribaditi nellarecente sentenza, depositata il 31 marzo 2021, nel caso Oorzhak c.Russia), ha riaffermato — perfino riconoscendo l'astratta ammissibilità delpure abrogato sistema del c.d.

«filtro a quesiti» per l'accesso in cassazione— il basilare principio della piena legittimità di un sistema anche rigorosodi requisiti formali per l'accesso al giudizio di legittimità e per la redazionedei ricorsi introduttivi: il quale non solo non viola l'art. 6 CEDU, ma anzi èfunzionale alla tutela del ruolo nomofilattico della Corte di legittimità equindi al conseguimento dei valori fondamentali, benché nonespressamente codificati nella Convenzione, della certezza del diritto edella buona amministrazione della giustizia; solo dovendo la compresenteesigenza di tutela del diritto del singolo trovare un contemperamento, cosìche ogni soluzione possa superare il consueto vaglio di proporzionalità trafine perseguito e mezzi impiegati (così, in motivazione, Cass. n. 26936 del2016).

A tale contesto ermeneutico di riferimento non apporta significativenovità la pronuncia della Corte Edu 28/10/2021, Succi c.

Italia: questarichiama anzi espressamente, confermandone i principi, tra le altre, lapropria sentenza 15/09/2016, Trevisanato c.

Italia.

Essa ha bensìriscontrato la violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione con riferimentoad uno dei tre casi al suo esame (nel quale venivano in rilievo i diversiPag. 6 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026requisiti di ammissibilità di cui ai nn. 4 e 6 dell’art. 366 cod. proc. civ.),ma ciò ha fatto considerando, all’esito di un esame in punto di fatto degliastratto a inammissibile formalismo fine a sé stesso ma che nel caso inesame, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di cassazione, fosserostati in realtà rispettati (e, peraltro, lo si nota sommessamente, vi sarebbeda interrogarsi sul se la censura effettuata dalla CEDU non fosse in realtàprospettabile con il rimedio interno dell’art. 391-bis cod. proc. civ.).

Quelche dunque è stata in quella sede censurata è la concreta applicazionedelle formalità previste dall’ordinamento nazionale, che occorre osservareall’atto della proposizione del ricorso, in quanto nel caso esaminatoritenuta (l’applicazione, non le formalità) in contrasto con il diritto diaccesso ad un tribunale perché di fatto ispirata ad eccessivo formalismo etale, dunque, da impedire il pur possibile esame nel merito del ricorsoproposto dall'interessato.

In tale prospettiva, la Corte EDU con lamedesima pronuncia ha invece escluso la violazione della detta normaconvenzionale in un altro caso contestualmente esaminato in cui veniva inconsiderazione proprio il requisito dell’art. 366 n. 3 cod. proc. civ.(ritenuto in quel caso non rispettato dalla S.C. per l’utilizzo della tecnicaredazionale del c.d. assemblaggio), osservando in particolare che:— l'interpretazione data all'esposizione sommaria dei fatti è compatibilecon l'applicazione del principio dell'autosufficienza del ricorso che esigeche la Corte di cassazione, ad una lettura globale del ricorso, sia in gradodi comprendere l'oggetto della controversia nonché il contenuto dellecensure che dovrebbero giustificare l'annullamento della decisioneimpugnata e sia in grado di pronunciarsi; — la giurisprudenza della Cortedi cassazione prevede procedure chiare e definite (si vedano i paragrafi 17e 30) per la redazione dell'esposizione dei fatti rilevanti; — la proceduradavanti alla Corte di cassazione prevede l'assistenza obbligatoria di unavvocato che deve essere iscritto in un albo speciale, sulla base dideterminate qualifiche, per garantire la qualità del ricorso e il rispetto diPag. 7 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026tutte le condizioni formali e sostanziali richieste; l'avvocato dei ricorrentiera quindi in grado di sapere quali fossero i suoi obblighi al riguardo, sullabase del testo dell'art. 366 e con l'aiuto dell'interpretazione della Corte dicassazione, definita «sufficientemente chiara e coerente».

Ciò premesso,occorre quindi ribadire la piena legittimità del requisito in parola e che persoddisfarlo è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure inmodo non analitico o particolareggiato, ma anzi chiaro e sintetico,l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con ipresupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delleeccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione allaposizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle suearticolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e indiritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svoltedalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata (v.Cass.

Sez.

U. n. 2602 del 2003; ed ancora da ultimo, ex multis, Cass.08/08/2023, n. 24149; 03/11/2021, n. 31318; 19/10/2021, n. 28929;08/08/2023, n. 24149)”.Requisiti, come già detto, non sussistenti nel caso di specie, perchéil ricorso, in violazione al principio dell’autosufficienza, è stato redattoomettendo di riferire il contenuto essenziale delle domande svolte, deglielementi di fatto e delle questioni giuridiche a esse sottese, e impedendodi conseguire la conoscenza dello svolgimento del giudizio e dei necessarielementi informativi per l’esame delle doglianze svolte.

Né la rilevatainadeguatezza espositiva è superabile mediante la lettura dei motivi diricorso per cassazione a causa dei limiti della narrazione in ordine alloscrutinio complessivo della domanda svolta, risultando così pregiudicatal'intelligibilità delle censure.A tal fine, inoltre, non è possibile ovviare mediante il richiamodell’approfondimento dei fatti effettuato da questa Corte con la sentenza6791/2016, né con “la lettura degli atti introduttivi delle precedenti fasidel giudizio”, come sostenuto dalla ricorrente nella memoria illustrativa aPag. 8 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026pagine 2 e 4, poiché “[l]'inammissibilità, con la quale è sanzionata lanullità per inidoneità al raggiungimento dello scopo del motivo di ricorsoper cassazione che sia carente degli elementi costitutivi necessari, hacarattere strettamente processuale, in quanto attiene alla forma-contenuto dell'atto, e, poiché deve valutarsi al momento dellaproposizione dell'impugnazione, non può essere sanata successivamentecon la memoria ex artt. 378 e 380-bis.1 c.p.c.” (v.

Cass., sez.

I, 17 luglio2025, n. 19811), fermo restando che nulla di rilevante è stato aggiuntodalla ricorrente.Come osservato di recente da questa Corte “esiste un rapporto dicomplementarità tra il requisito della "esposizione sommaria dei fatti dellacausa", di cui al n. 3, e quello della "esposizione dei motivi per i quali sichiede la cassazione", di cui al n. 4 del citato art. 366 c.p.c., essendol'esposizione sommaria della vicenda sostanziale e processuale - medianteuna sintesi dei fatti che si fondi sulla selezione dei dati rilevanti e sulloscarto di quelli inutili - funzionale a rendere intellegibili, da parte dellaCorte, i motivi di ricorso di seguito formulati così consentendole diprocedere al loro scrutinio munita delle conoscenze necessarie pervalutare se essi siano deducibili e pertinenti” (v.

Cass., sez.

II, 21 giugno2025, n. 16618.

Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorsoin cui ci si limitava a riportare integralmente, senza alcuna sintesi, l'atto diappello omettendo non solo l'esposizione sommaria dei fatti, ma perfino dirappresentare in modo dettagliato la decisione impugnata).3. [OSCURATO:PERSONA] rileva, comunque, che, quand’anche fosse possibile – perabsurdum — prescindere da tale preliminare e assorbente rilievo edesaminare i motivi, il ricorso andrebbe incontro comunque ad analogoesito per altre ragioni intrinseche al loro contenuto.4.

Con il primo motivo è denunciata “violazione e falsa applicazione”dell’art. 4, comma secondo l. 117/1988.La ricorrente lamenta che la Corte d’appello di L’[OSCURATO:PERSONA] “ha offertoun’interpretazione errata dei presupposti applicativi di tale norma di leggePag. 9 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026facendone derivare l’affermazione altrettanto errata secondo la qualel’azione di responsabilità civile non poteva essere esercitata in quanto ilprovvedimento ritenuto fonte di danno era stato integralmente riformato,quindi revocato”.Osserva la ricorrente che la Corte d’appello ha reso della normaindicata un’interpretazione estensiva a proposito della condizione diproponibilità della domanda, per l’asserita eliminazione di qualsiasi dannoper effetto della riforma in appello della decisione del Tribunale di Anconan. 639/2003, ma ciononostante ha statuito nel merito.

Ad ogni modo,l’art. 4, comma secondo, l. 117/1988 si limita a prevedere il momento apartire dal quale è possibile promuovere la domanda, differendola fino alladefinitività del provvedimento potenzialmente lesivo, ma non può essereinterpretato nel senso indicato dalla Corte d’appello di l’[OSCURATO:PERSONA] con lasentenza impugnata, poiché il successivo annullamento di unprovvedimento non è di per sé idoneo a rimuoverne gli effettipregiudizievoli, sì che è erroneo quanto affermato a propositodell’eventuale esito del giudizio di merito, se non fosse stata dichiarata laprescrizione del diritto al risarcimento del danno.L’interpretazione sostenuta dalla Corte d’appello finisce con l’imporreal danneggiato oneri e condotte “riparatorie” eccessivamente rigorose,svilendo la portata della l. 117/1988.

Infatti, una volta impugnata ladecisione del 2003, la ricorrente non avrebbe potuto che attendere l’esitodell’appello per poter cercare di riscuotere, anche solo in parte, un creditodel quale, qualora il Tribunale di Ancona fosse entrato nel merito, avrebbepotuto ottenere il pagamento nel 2003, quando avrebbe avuto maggioripossibilità di recupero nei confronti di una società non ancora fallita.Ad ogni modo, l’ammissibilità della domanda è stata già accertatadalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6791/2016 e lo stessoTribunale di l’[OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato la tempestività della domanda neltermine di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza n. 164/2009della Corte d’appello di Ancona.Pag. 10 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/20264.1.

Il motivo si esporrebbe a un primo rilievo di inammissibilità.La ricorrente ha omesso di indicare compiutamente la motivazionecriticanda.

Se deve ritenersi certo il riferimento a quanto scritto dallaCorte d’appello a pagina 6 (terzo capoverso), mediante il richiamocontenuto nell’intestazione del motivo, la ricorrente allude a pagina 8(primo e secondo capoverso) ad altri passaggi della motivazione dellasentenza, che però non sono stati indicati compiutamente.Deve essere ribadito che il motivo d'impugnazione è costituitodall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e sitraduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine,prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, lamancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo perinidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un "nonmotivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata conl'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c. (principio costante: siveda Cass. 11 novembre 2005, n. 359; ed in motivazione, Cass., sez. un.,20 marzo 2017, n. 7074; più di recente Cass. 24 settembre 2018, n.22478; 12 gennaio 2024, n. 1341; 6 aprile 2025, n. 9059).La ricorrente ha omesso di indicare compiutamente la motivazionecriticanda, così delegando inammissibilmente questa Corte a individuare ache cosa dovrebbe riferirsi, mentre è onere del ricorrente provvedervi,alla motivazione della decisione impugnata, è necessario identificarequest’ultima.4.2.

In secondo luogo, il motivo presterebbe il fianco a un secondoanalogo rilievo.Deve rilevarsi come la sentenza impugnata poggi su due rationesdecidendi.

Infatti, la Corte d’appello, sia pur prima di procedere alloscrutinio del primo motivo d’appello, senza per questo potersi relegarel’affermazione a un mero obiter, ha statuito “[…] sinanco a prescinderedalla decisione di primo grado, che ha compiuto una valutazionePag. 11 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026prognostica sulla possibilità per la Pieroni di realizzare il credito di euro26.396,11, oltre interessi, nel 2003, escludendola, ad avviso di questaCorte dirimente è la circostanza che detto credito è stato, sì, riconosciutodalla Corte di Appello di Ancona che ha accolto l’appello avverso ladecisione del [OSCURATO:PERSONA] di dichiarare prescritta la pretesa, ma ciò non valead inferire, automaticamente, che se il magistrato avesse affrontato ilmerito della controversia avrebbe condannato la Calzolari a pagare quellasomma.

La colpa grave del [OSCURATO:PERSONA] è consistita nell’avere dichiarato laprescrizione, non nell’aver omesso di condannare la Calzolari a pagarel’importo che solo in appello è stato liquidato alla Pieroni: quale decisioneavrebbe emesso il magistrato se fosse entrato nel merito, invero, non èdato sapere in quanto egli, in ogni caso, non era certo obbligato adaccogliere la domanda risarcitoria secondo i desiderata di parte attrice”(pagina 5, capoversi secondo e terzo), per poi concludere con il passoindicato dalla ricorrente nella intestazione del motivo “[n]el caso in esameil provvedimento era stato integralmente riformato, quindi revocato,sicché l’azione di responsabilità civile non poteva essere esercitata”.A questa prima ratio la Corte d’appello ne ha aggiunta una seconda,che non può intendersi come argomentazione ad abundatiam, perché nonresa all’esito di una statuizione di inammissibilità, là dove si è cosìespressa: “Quanto alla ribadita fruttuosità di un’azione esecutiva oveintrapresa nel 2003, di poi, questo Collegio non può che rilevare come dalbilancio riguardante quell’esercizio, unico documento su cui l’appellantebasa la pretesa risarcitoria, emerge, sì, un credito vantato dalla Calzolariverso terzi per euro 103.417,00, ma nulla è dato sapere su chi fosse ilterzo in questione e sulla sua solvibilità, sicché riesce impossibile, nél’appellante allega alcunché al riguardo, ipotizzare la fruttuosità di unpignoramento presso terzi, come pure non è dato comprendere che sortepotesse avere un pignoramento diretto sull’attivo circolante, composto al31.12.2003 da euro 27.000 circa di cassa, dato che l’appellante si limita acensurare genericamente il rilievo per cui «a fronte di tale attivo siPag. 12 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026pongono debiti verso banche per 39.340 (oltre che minori voci verso ilfisco e verso i soci, per complessivi ulteriori 10.000 euro circa); in talequadro, un pignoramento mobiliare della cassa da parte della Pieronidifficilmente avrebbe avuto buon esito, ben potendosi ipotizzarel’intervento dell’istituto di credito», ma non contesta che le banchevantassero pretese superiori alle sue, né che esse potessero intervenirenel processo esecutivo, assumendo che non era dato sapere sel’intervento potesse avvenire in forza di crediti vantati [in] viachirografaria o privilegiata, laddove era, evidentemente, suo onereverificare meglio le appostazioni di bilancio per dimostrare che una azionedi recupero forzoso del credito avrebbe sortito l’effetto sperato.” (pagina9, terzo capoverso).Deve essere ricordato il consolidato principio di diritto secondo cuiqualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome,ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere ladecisione, è sufficiente che anche una sola delle rationes decidendi su cuisi fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di idoneacensura (ovvero sia stata respinta) perché il ricorso (o il motivo diimpugnazione avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nellasua interezza (v.

Cass., Sez.

Un., 8 agosto 2005, n. 16602, e,conformemente, Cass., sez.

III, 27 dicembre 2016, n. 27015; Cass., sez.I, 14 agosto 2020, n. 17182; Cass., sez.

III, 26 febbraio 2024, n. 5102).Non già per carenza di interesse, come pure si è da questa Cortesovente affermato (v.

Cass., sez. lav., 11 febbraio 2011, n. 3386; Cass.,sez.

I, 12 ottobre 2007, n. 21431; Cass., sez.

I, 18 settembre 2006, n.20118; Cass., sez.

III, 24 maggio 2006, n. 12372; Cass., Sez.

Un.,16602/2005, cit.), quanto bensì per essersi formato il giudicato in ordinealla ratio decidendi non censurata (v.

Cass., sez.

III, 6 luglio 2020, n.13880; Cass., sez.

III, 13 ottobre 2017, n. 24076; Cass., 27015/2015,cit.; Cass., sez.

III, 22 settembre 2011, n. 19254, Cass., sez.

I, 11gennaio 2007, n. 1658; Cass., sez.

III, 13 luglio 2005, n. 14740).Pag. 13 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/20265.

Con il secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 345 cod.proc. civ. e del principio che vieta la proposizione di domande nuove inappello.La ricorrente sostiene che la Corte d’appello è incorsa nellaviolazione dell’art. 345 cod. proc. civ., là dove ha affermato che larichiesta di ritenere provato il danno quanto meno con riferimentoall’imposta di registro della sentenza di primo grado e agli oneri connessial giudizio di impugnazione della sentenza del Tribunale di Ancona n.639/2003, come quantificati dalla Corte d’appello di Ancona nel relativocapo della decisione di secondo grado, rappresenterebbe una domandanuova.Sostiene la ricorrente che la somma di euro 45.379,59 è l'importocomplessivo costituente, sin dall'atto introduttivo, il quantum delladomanda.

Tale richiesta è stata ribadita per l’identico importo nell’atto diriassunzione del giudizio dopo la fase di ammissibilità definita con lasentenza n. 6791/2016 della Corte di Cassazione, e poi riaffermata nelsuccessivo giudizio di impugnazione introdotto con atto di citazione inappello notificato il 5.6.2023 alla base della sentenza oggi impugnata.Con il terzo motivo è denunciata “violazione e falsa applicazione”dell’art. 2, comma terzo, l. 117/1988.La ricorrente lamenta l’applicazione non corretta della normaindicata per travisamento della ratio e dei presupposti applicativi, avendola corte aquilana erroneamente confermato la decisione del Tribunale,“quanto alla probabilità che l’appellante avrebbe avuto maggiori possibilitàdi soddisfare il suo credito, anche solo parzialmente, se fosse stataemanata una sentenza corretta nel 2003, piuttosto che nel 2009, quandoormai ogni possibilità di recupero risultava effettivamente compromessa inmodo irrimediabile dall’intervenuto fallimento della controparte”.Il giudizio probabilistico a proposito del recupero del credito,sostiene la ricorrente, è stato condotto sulla base di una erratavalutazione delle circostanze dedotte, poiché svolta focalizzandoPag. 14 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026l’attenzione sulla condotta della ricorrente nel tentativo di recupero delcredito, trascurando completamente la circostanza che la sentenza n.639/2003 del Tribunale era oggettivamente abnorme.

Quanto dedottodalle controparti è stato valutato nell’ottica della certezza assolutadell’impossibilità di procedere al recupero anche solo parziale del credito,“mentre nessuna attenzione, neppure nell'ottica di una valutazioneequitativa della domanda, è stata riservata alla violazione del diritto dellasocietà ricorrente, quale effetto della condotta negligente del magistrato,a ottenere una sentenza conforme noi legge applicabile al controversia”.6.

Deve essere esaminato preliminarmente il terzo motivo, in quanto,afferendo alla prova del legame causale tra la condotta ascritta all’operatodel magistrato e l’evento di danno, è pregiudiziale rispetto al secondomotivo relativo al perimetro della domanda svolta in sede di appello.6.1.

Il terzo motivo si esporrebbe a un rilievo in termini diinammissibilità.In primo luogo, la ricorrente ha impugnato solamente quantoespresso dalla Corte d’appello a pagina 8 (terzultimo capoverso): “Quantoalla probabilità che l’appellante avrebbe avuto maggiori possibilità disoddisfare il suo credito, anche solo parzialmente, se fosse stata emanatauna sentenza corretta nel 2003, piuttosto che nel 2009, quando ormaiogni possibilità di recupero risultava effettivamente compromessa in modoirrimediabile dall’intervenuto fallimento della controparte, la Corte reputache la gravata sentenza regga alle critiche mosse in appello”.Anche in questo caso la ricorrente si è disinteressata di quanto dettodalla Corte d’appello a pagina 9, terzo capoverso, a proposito della“fruttuosità dell’esecuzione, ove intrapresa nel 2003”, da cui è seguita unavalutazione in ordine al profilo controfattuale dell’incidenza dell’operato delmagistrato sulla base degli elementi ricavabili dal bilancio della societàCalzolari, “anche se si volesse ricondurre la responsabilità del Boniventonon tanto alla pronuncia dichiarativa della prescrizione, ma alla diversaipotesi di omessa emanazione di sentenza di condanna della Calzolari alPag. 15 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026pagamento di euro 26.396,11 oltre interessi nel 2003” (pagina 9, quartocapoverso).A tale rilievo, si dovrebbe aggiungere come il motivo sotto laparvenza di una censura in iure riveli l’aspirazione a un riesame dellaquaestio facti sulla valutazione della relazione causale, come reso evidentedalla doglianza sopra riportata: la censura di valutazione “in termini dipressoché assoluta certezza nell'escludere nel modo più risoluto ecategorico qualsivoglia possibilità di recupero, anche solo parziale, delcredito”.La ricorrente, pertanto, ha omesso di considerare che l’accertamentodelle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione e l’apprezzamentodelle risultanze istruttorie funzionali a tale accertamento sono attivitàriservate al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delleprove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelleritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (v.Cass., sez 6-III, 4 luglio 2017, n. 16467; Cass., sez.

I, 23 maggio 2014,n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, n. 13485; Cass. 15 luglio 2009, n.16499).6.2.

L’inammissibilità del primo e del terzo motivo di ricorso determinal’assorbimento del secondo motivo, poiché, quand’anche superato il vagliodella specificità ai sensi dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ., atanto non bastando il generico richiamo alle conclusioni rassegnate inprimo e secondo grado e agli atti prodotti ai sensi dell’art. 369, commasecondo, n. 4, cod. proc. civ., l’esito del giudizio non ne sarebbecondizionato stante l’avvenuto consolidamento della ratio indicata apagina 9 (quarto capoverso).7.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-Pag. 16 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., Sez.

Un., 20febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente allarifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00per esborsi ed euro 5.500,00 per competenze professionali, oltre rimborsoforfetario del 15%, Iva e cpa se dovuti per legge, in favore deicontroricorrenti eredi di [OSCURATO:PERSONA], e in euro 2.800,00 percompensi, oltre le spese prenotate e prenotande a debito, in favore dellaPresidenza del Consiglio dei ministri.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, alcompetente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 14 gennaio 2026.Il PresidenteDott.ssa Lina RubinoPag. 17 di 17P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente allarifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00per esborsi ed euro 5.500,00 per competenze professionali, oltre rimborsoforfetario del 15%, Iva e cpa se dovuti per legge, in favore deicontroricorrenti eredi di [OSCURATO:PERSONA], e in euro 2.800,00 percompensi, oltre le spese prenotate e prenotande a debito, in favore dellaPresidenza del Consiglio dei ministri.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, alcompetente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 14 gennaio 2026.Il PresidenteDott.ssa Lina RubinoPag. 17 di 17

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
       ad.   14.1.2026ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23974/2024 R.G.,proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglioseparato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona delpresidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato, domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato,- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Sandro, CARDINALETTI AnnaMaria, CARDINALETTI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Ombretta,GREGORINI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Oliva, inqualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] Marco, rappresentati e difesi dall’avv.Pag. 1 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026procura su foglio separato allegato al controricorso,- controricorrenti -per la cassazione della sentenza n. 1028/2024 della CORTE d'APPELLOdell’[OSCURATO:PERSONA] pubblicata il 31.7.2024;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14.1.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1.   La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio la Presidenzadel Consiglio dei ministri al fine di ottenerne la condanna al risarcimento,ex art. 2, comma terzo, legge 117/1988, del danno subito per effetto dellasentenza n. 639/2003, emessa in data 9.12.2002 dal Tribunale di Ancona,G.U. dott. [OSCURATO:PERSONA], in quanto decisione giudiziale palesementeerrata e abnorme.Costituitasi la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, il Tribunale dil’[OSCURATO:PERSONA] dichiarava l’inammissibilità della domanda con decreto del23.2.2011. La Corte d’appello di l’[OSCURATO:PERSONA] con decreto pubblicato il10.3.2024 rigettava il reclamo e confermava il decreto emesso dalTribunale.Con sentenza n. 6791/2016, pubblicata il 17.4.2016, la Corte diCassazione, in accoglimento del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA].r.l., annullava il decreto reso dalla Corte d’appello di l’[OSCURATO:PERSONA], rimettendoper la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di l’[OSCURATO:PERSONA].Il giudizio era riassunto presso il Tribunale di l’[OSCURATO:PERSONA], dinanzi alquale si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri e interveniva ildott. [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale con sentenza n. 831/2022, pubblicatail 14.12.2022, rigettava la domanda e compensava le spese di lite.2.   La Corte d’Appello di l’[OSCURATO:PERSONA] con sentenza pubblicata il 31.7.2024,dinanzi alla quale si costituivano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi diPag. 2 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026Bonivento Marco, rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,onerandola delle spese del grado.3.  Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre [OSCURATO:PERSONA].r.l., sulla base di tre motivi. Resistono con controricorso la Presidenzadel Consiglio dei ministri, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi diBonivento Marco.La trattazione del ricorso era fissata in camera di consiglio, ai sensidell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ., per il giorno 27.6.2025, in occasionedella quale gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] depositavano memoria illustrativa.La camera di consiglio per impedimento del consigliere relatore eradifferita a nuovo ruolo e successivamente chiamata per la data odierna. Intale occasione il collegio è stato integrato, a seguito dell'autorizzataastensione di uno dei componenti originariamente designati.Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso si espone a un preliminare e assorbente rilievo diinammissibilità perché carente del requisito di contenuto-forma prescrittodall’art. 366, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.Il ricorso si compone nel complesso di 17 pagine, risultando dedicateall’esposizione sommaria dei fatti le pagine da 2 (da riga 24) a pagina 5(fino a riga 10). Senonché, gli elementi riportati nel ricorso nonconsentono, se non attingendo direttamente alla lettura degli atti delprocesso, di comprendere adeguatamente: i presupposti di fatto e leragioni di diritto che li hanno giustificati; le eccezioni, le difese e lededuzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria;l’andamento della vicenda giudiziaria e le questioni giuridiche prospettatee non risolte o risolte in maniera non condivisa; le argomentazioniPag. 3 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primogrado, le difese svolte dalle parti in appello e, infine, il tenore dellasentenza impugnata. Il tutto al fine di permettere di intendere il significatoe la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato.Infatti, nel ricorso nell’ambito dell’esposizione del fatto si deducegenericamente a proposito dell’avvio dell’azione ex art. 2, comma terzo, l.117/1988 per il risarcimento dei danni conseguenti alla sentenza n.639/2003 del giudice unico del Tribunale di Ancona, perché gravementeerrata e abnorme; della difesa erariale si riferisce soltanto dell’eccezionedi nullità della citazione per l’assenza degli avvertimenti ex art. 163, n. 7,cod. proc. civ. Quanto al giudizio di primo grado i ricorrenti riferisconodella fissazione della nuova udienza ex art. 183 cod. proc. civ. e deldecreto collegiale dichiarativo dell’inammissibilità della domanda,aggiungendo che il decreto di rigetto del reclamo reso dalla Corted’appello è stato poi annullato dalla Corte di Cassazione.Null’altro di rilevante è esposto circa il giudizio di rinvio, se non lamenzione dell’intervento del dott. [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale dil’[OSCURATO:PERSONA], il quale ha rigettato la domanda e compensate le spese di lite,nonché della sentenza della Corte d’appello di rigetto dell’appello propostodall’odierna ricorrente. Del contenuto di tale ultima pronuncia è statoriferito il solo esito.Risulta, dunque, incontestabile l’inosservanza dell’onere impostodall’art. 366, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.2.  Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principidi chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni iprofili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delledoglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisarappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridicheprospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poiesporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencatadall'art. 360 cod. proc. civ. L'inosservanza di tali doveri, tuttavia, puòPag. 4 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltantoquando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa opregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, cosìviolando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366cod. proc. civ. (v. Cass., sez. un., 30 novembre 2021, n. 37552; sez. V,30 aprile 2020, n. 8425; sez. I, 3 novembre 2020, n. 24432; sez. III, 14marzo 2022, n. 8117; 12 gennaio 2024, n. 1352; Cass., sez. II, 21 giugno2025, n. 16618).La prescrizione normativa risponde non ad un’esigenza di meroformalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completadei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di beneintendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimentoimpugnato (Cass., sez. un., 20 febbraio 2003, n. 2602).Per soddisfare tale requisito, pertanto, occorre che il ricorso percassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l'indicazione dellereciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni didiritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e dellededuzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dellosvolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delleargomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata lasentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine,del tenore della sentenza impugnata (v. Cass. 1352/2024, cit.).La legittimità di tale requisito di accesso al giudizio di legittimità nonpuò essere messa in dubbio in relazione al diritto di difesa delle parti, o aquello al giusto processo, tutelati dagli artt. 24 e 111 Cost., ovverodall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei dirittidell'Uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre1950, ratificata — in uno al protocollo aggiuntivo firmato a Parigi il 20marzo 1952 — con legge 4 agosto 1955, n. 848, pubblicata sulla GazzettaUfficiale n. 221 del 24 settembre 1955 ed entrata in vigore il 10 ottobre1955).Pag. 5 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026Come osservato da Cass. 1352/2024 cit.:“Sotto questo profilo, in particolare, giova ribadire che il requisito dicontenuto-forma in questione è imposto in modo chiaro e prevedibile, nonè eccessivo per il ricorrente e risulta funzionale al ruolo nomofilattico dellaSuprema Corte e segnatamente all’esigenza di «consentire alla Corte dicassazione di conoscere dall'atto, senza attingerli aliunde, gli elementiindispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto dellacontroversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in essoassunte dalle parti» (Cass. Sez. U. 10/09/2019, n. 22575; Id.16/05/2013, n. 11826). Mette conto, altresì, ancora una voltarammentare che la Corte europea, con la sua sentenza 15 settembre2016, in causa Trevisanato c/ Italia (i cui principi sono stati ribaditi nellarecente sentenza, depositata il 31 marzo 2021, nel caso Oorzhak c.Russia), ha riaffermato — perfino riconoscendo l'astratta ammissibilità delpure abrogato sistema del c.d. «filtro a quesiti» per l'accesso in cassazione— il basilare principio della piena legittimità di un sistema anche rigorosodi requisiti formali per l'accesso al giudizio di legittimità e per la redazionedei ricorsi introduttivi: il quale non solo non viola l'art. 6 CEDU, ma anzi èfunzionale alla tutela del ruolo nomofilattico della Corte di legittimità equindi al conseguimento dei valori fondamentali, benché nonespressamente codificati nella Convenzione, della certezza del diritto edella buona amministrazione della giustizia; solo dovendo la compresenteesigenza di tutela del diritto del singolo trovare un contemperamento, cosìche ogni soluzione possa superare il consueto vaglio di proporzionalità trafine perseguito e mezzi impiegati (così, in motivazione, Cass. n. 26936 del2016). A tale contesto ermeneutico di riferimento non apporta significativenovità la pronuncia della Corte Edu 28/10/2021, Succi c. Italia: questarichiama anzi espressamente, confermandone i principi, tra le altre, lapropria sentenza 15/09/2016, Trevisanato c. Italia. Essa ha bensìriscontrato la violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione con riferimentoad uno dei tre casi al suo esame (nel quale venivano in rilievo i diversiPag. 6 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026requisiti di ammissibilità di cui ai nn. 4 e 6 dell’art. 366 cod. proc. civ.),ma ciò ha fatto considerando, all’esito di un esame in punto di fatto degliastratto a inammissibile formalismo fine a sé stesso ma che nel caso inesame, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di cassazione, fosserostati in realtà rispettati (e, peraltro, lo si nota sommessamente, vi sarebbeda interrogarsi sul se la censura effettuata dalla CEDU non fosse in realtàprospettabile con il rimedio interno dell’art. 391-bis cod. proc. civ.). Quelche dunque è stata in quella sede censurata è la concreta applicazionedelle formalità previste dall’ordinamento nazionale, che occorre osservareall’atto della proposizione del ricorso, in quanto nel caso esaminatoritenuta (l’applicazione, non le formalità) in contrasto con il diritto diaccesso ad un tribunale perché di fatto ispirata ad eccessivo formalismo etale, dunque, da impedire il pur possibile esame nel merito del ricorsoproposto dall'interessato. In tale prospettiva, la Corte EDU con lamedesima pronuncia ha invece escluso la violazione della detta normaconvenzionale in un altro caso contestualmente esaminato in cui veniva inconsiderazione proprio il requisito dell’art. 366 n. 3 cod. proc. civ.(ritenuto in quel caso non rispettato dalla S.C. per l’utilizzo della tecnicaredazionale del c.d. assemblaggio), osservando in particolare che:— l'interpretazione data all'esposizione sommaria dei fatti è compatibilecon l'applicazione del principio dell'autosufficienza del ricorso che esigeche la Corte di cassazione, ad una lettura globale del ricorso, sia in gradodi comprendere l'oggetto della controversia nonché il contenuto dellecensure che dovrebbero giustificare l'annullamento della decisioneimpugnata e sia in grado di pronunciarsi; — la giurisprudenza della Cortedi cassazione prevede procedure chiare e definite (si vedano i paragrafi 17e 30) per la redazione dell'esposizione dei fatti rilevanti; — la proceduradavanti alla Corte di cassazione prevede l'assistenza obbligatoria di unavvocato che deve essere iscritto in un albo speciale, sulla base dideterminate qualifiche, per garantire la qualità del ricorso e il rispetto diPag. 7 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026tutte le condizioni formali e sostanziali richieste; l'avvocato dei ricorrentiera quindi in grado di sapere quali fossero i suoi obblighi al riguardo, sullabase del testo dell'art. 366 e con l'aiuto dell'interpretazione della Corte dicassazione, definita «sufficientemente chiara e coerente». Ciò premesso,occorre quindi ribadire la piena legittimità del requisito in parola e che persoddisfarlo è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure inmodo non analitico o particolareggiato, ma anzi chiaro e sintetico,l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con ipresupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delleeccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione allaposizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle suearticolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e indiritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svoltedalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata (v.Cass. Sez. U. n. 2602 del 2003; ed ancora da ultimo, ex multis, Cass.08/08/2023, n. 24149; 03/11/2021, n. 31318; 19/10/2021, n. 28929;08/08/2023, n. 24149)”.Requisiti, come già detto, non sussistenti nel caso di specie, perchéil ricorso, in violazione al principio dell’autosufficienza, è stato redattoomettendo di riferire il contenuto essenziale delle domande svolte, deglielementi di fatto e delle questioni giuridiche a esse sottese, e impedendodi conseguire la conoscenza dello svolgimento del giudizio e dei necessarielementi informativi per l’esame delle doglianze svolte.  Né la rilevatainadeguatezza espositiva è superabile mediante la lettura dei motivi diricorso per cassazione a causa dei limiti della narrazione in ordine alloscrutinio complessivo della domanda svolta, risultando così pregiudicatal'intelligibilità delle censure.A tal fine, inoltre, non è possibile ovviare mediante il richiamodell’approfondimento dei fatti effettuato da questa Corte con la sentenza6791/2016, né con “la lettura  degli atti introduttivi delle precedenti fasidel giudizio”, come sostenuto dalla ricorrente nella memoria illustrativa aPag. 8 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026pagine 2 e 4, poiché “[l]'inammissibilità, con la quale è sanzionata lanullità per inidoneità al raggiungimento dello scopo del motivo di ricorsoper cassazione che sia carente degli elementi costitutivi necessari, hacarattere strettamente processuale, in quanto attiene alla forma-contenuto dell'atto, e, poiché deve valutarsi al momento dellaproposizione dell'impugnazione, non può essere sanata successivamentecon la memoria ex artt. 378 e 380-bis.1 c.p.c.” (v. Cass., sez. I, 17 luglio2025, n. 19811), fermo restando che nulla di rilevante è stato aggiuntodalla ricorrente.Come osservato di recente da questa Corte “esiste un rapporto dicomplementarità tra il requisito della "esposizione sommaria dei fatti dellacausa", di cui al n. 3, e quello della "esposizione dei motivi per i quali sichiede la cassazione", di cui al n. 4 del citato art. 366 c.p.c., essendol'esposizione sommaria della vicenda sostanziale e processuale - medianteuna sintesi dei fatti che si fondi sulla selezione dei dati rilevanti e sulloscarto di quelli inutili - funzionale a rendere intellegibili, da parte dellaCorte, i motivi di ricorso di seguito formulati così consentendole diprocedere al loro scrutinio munita delle conoscenze necessarie pervalutare se essi siano deducibili e pertinenti” (v.  Cass., sez. II, 21 giugno2025, n. 16618. Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorsoin cui ci si limitava a riportare integralmente, senza alcuna sintesi, l'atto diappello omettendo non solo l'esposizione sommaria dei fatti, ma perfino dirappresentare in modo dettagliato la decisione impugnata).3. [OSCURATO:PERSONA] rileva, comunque, che, quand’anche fosse possibile – perabsurdum — prescindere da tale preliminare e assorbente rilievo edesaminare i motivi, il ricorso andrebbe incontro comunque ad analogoesito per altre ragioni intrinseche al loro contenuto.4. Con il primo motivo è denunciata “violazione e falsa applicazione”dell’art. 4, comma secondo l. 117/1988.La ricorrente lamenta che la Corte d’appello di L’[OSCURATO:PERSONA] “ha offertoun’interpretazione errata dei presupposti applicativi di tale norma di leggePag. 9 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026facendone derivare l’affermazione altrettanto errata secondo la qualel’azione di responsabilità civile non poteva essere esercitata in quanto ilprovvedimento ritenuto fonte di danno era stato integralmente riformato,quindi revocato”.Osserva la ricorrente che la Corte d’appello ha reso della normaindicata un’interpretazione estensiva a proposito della condizione diproponibilità della domanda, per l’asserita eliminazione di qualsiasi dannoper effetto della riforma in appello della decisione del Tribunale di Anconan. 639/2003, ma ciononostante ha statuito nel merito. Ad ogni modo,l’art. 4, comma secondo, l. 117/1988 si limita a prevedere il momento apartire dal quale è possibile promuovere la domanda, differendola fino alladefinitività del provvedimento potenzialmente lesivo, ma non può essereinterpretato nel senso indicato dalla Corte d’appello di l’[OSCURATO:PERSONA] con lasentenza impugnata, poiché il successivo annullamento di unprovvedimento non è di per sé idoneo a rimuoverne gli effettipregiudizievoli, sì che è erroneo quanto affermato a propositodell’eventuale esito del giudizio di merito, se non fosse stata dichiarata laprescrizione del diritto al risarcimento del danno.L’interpretazione sostenuta dalla Corte d’appello finisce con l’imporreal danneggiato oneri e condotte “riparatorie” eccessivamente rigorose,svilendo la portata della l. 117/1988. Infatti, una volta impugnata ladecisione del 2003, la ricorrente non avrebbe potuto che attendere l’esitodell’appello per poter cercare di riscuotere, anche solo in parte, un creditodel quale, qualora il Tribunale di Ancona fosse entrato nel merito, avrebbepotuto ottenere il pagamento nel 2003, quando avrebbe avuto maggioripossibilità di recupero nei confronti di una società non ancora fallita.Ad ogni modo, l’ammissibilità della domanda è stata già accertatadalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6791/2016 e lo stessoTribunale di l’[OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato la tempestività della domanda neltermine di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza n. 164/2009della Corte d’appello di Ancona.Pag. 10 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/20264.1. Il motivo si esporrebbe a un primo rilievo di inammissibilità.La ricorrente ha omesso di indicare compiutamente la motivazionecriticanda. Se deve ritenersi certo il riferimento a quanto scritto dallaCorte d’appello a pagina 6 (terzo capoverso), mediante il richiamocontenuto nell’intestazione del motivo, la ricorrente allude a pagina 8(primo e secondo capoverso) ad altri passaggi della motivazione dellasentenza, che però non sono stati indicati compiutamente.Deve essere ribadito che il motivo d'impugnazione è costituitodall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e sitraduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine,prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, lamancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo perinidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un "nonmotivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata conl'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c. (principio costante: siveda Cass. 11 novembre 2005, n. 359; ed in motivazione, Cass., sez. un.,20 marzo 2017, n. 7074; più di recente Cass. 24 settembre 2018, n.22478; 12 gennaio 2024, n. 1341; 6 aprile 2025, n. 9059).La ricorrente ha omesso di indicare compiutamente la motivazionecriticanda, così delegando inammissibilmente questa Corte a individuare ache cosa dovrebbe riferirsi, mentre è onere del ricorrente provvedervi,alla motivazione della decisione impugnata, è necessario identificarequest’ultima.4.2. In secondo luogo, il motivo presterebbe il fianco a un secondoanalogo rilievo.Deve rilevarsi come la sentenza impugnata poggi su due rationesdecidendi. Infatti, la Corte d’appello, sia pur prima di procedere alloscrutinio del primo motivo d’appello, senza per questo potersi relegarel’affermazione a un mero obiter, ha statuito “[…] sinanco a prescinderedalla decisione di primo grado, che ha compiuto una valutazionePag. 11 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026prognostica sulla possibilità per la Pieroni di realizzare il credito di euro26.396,11, oltre interessi, nel 2003, escludendola, ad avviso di questaCorte dirimente è la circostanza che detto credito è stato, sì, riconosciutodalla Corte di Appello di Ancona che ha accolto l’appello avverso ladecisione del [OSCURATO:PERSONA] di dichiarare prescritta la pretesa, ma ciò non valead inferire, automaticamente, che se il magistrato avesse affrontato ilmerito della controversia avrebbe condannato la Calzolari a pagare quellasomma. La colpa grave del [OSCURATO:PERSONA] è consistita nell’avere dichiarato laprescrizione, non nell’aver omesso di condannare la Calzolari a pagarel’importo che solo in appello è stato liquidato alla Pieroni: quale decisioneavrebbe emesso il magistrato se fosse entrato nel merito, invero, non èdato sapere in quanto egli, in ogni caso, non era certo obbligato adaccogliere la domanda risarcitoria secondo i desiderata di parte attrice”(pagina 5, capoversi secondo e terzo), per poi concludere con il passoindicato dalla ricorrente nella intestazione del motivo “[n]el caso in esameil provvedimento era stato integralmente riformato, quindi revocato,sicché l’azione di responsabilità civile non poteva essere esercitata”.A questa prima ratio la Corte d’appello ne ha aggiunta una seconda,che non può intendersi come argomentazione ad abundatiam, perché nonresa all’esito di una statuizione di inammissibilità, là dove si è cosìespressa: “Quanto alla ribadita fruttuosità di un’azione esecutiva oveintrapresa nel 2003, di poi, questo Collegio non può che rilevare come dalbilancio riguardante quell’esercizio, unico documento su cui l’appellantebasa la pretesa risarcitoria, emerge, sì, un credito vantato dalla Calzolariverso terzi per euro 103.417,00, ma nulla è dato sapere su chi fosse ilterzo in questione e sulla sua solvibilità, sicché riesce impossibile, nél’appellante allega alcunché al riguardo, ipotizzare la fruttuosità di unpignoramento presso terzi, come pure non è dato comprendere che sortepotesse avere un pignoramento diretto sull’attivo circolante, composto al31.12.2003 da euro 27.000 circa di cassa, dato che l’appellante si limita acensurare genericamente il rilievo per cui «a fronte di tale attivo siPag. 12 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026pongono debiti verso banche per 39.340 (oltre che minori voci verso ilfisco e verso i soci, per complessivi ulteriori 10.000 euro circa); in talequadro, un pignoramento mobiliare della cassa da parte della Pieronidifficilmente avrebbe avuto buon esito, ben potendosi ipotizzarel’intervento dell’istituto di credito», ma non contesta che le banchevantassero pretese superiori alle sue, né che esse potessero intervenirenel processo esecutivo, assumendo che non era dato sapere sel’intervento potesse avvenire in forza di crediti vantati [in] viachirografaria o privilegiata, laddove era, evidentemente, suo onereverificare meglio le appostazioni di bilancio per dimostrare che una azionedi recupero forzoso del credito avrebbe sortito l’effetto sperato.” (pagina9, terzo capoverso).Deve essere ricordato il consolidato principio di diritto secondo cuiqualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome,ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere ladecisione, è sufficiente che anche una sola delle rationes decidendi su cuisi fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di idoneacensura (ovvero sia stata respinta) perché il ricorso (o il motivo diimpugnazione avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nellasua interezza (v. Cass., Sez. Un., 8 agosto 2005, n. 16602, e,conformemente, Cass., sez. III, 27 dicembre 2016, n. 27015; Cass., sez.I, 14 agosto 2020, n. 17182; Cass., sez. III, 26 febbraio 2024, n. 5102).Non già per carenza di interesse, come pure si è da questa Cortesovente affermato (v. Cass., sez. lav., 11 febbraio 2011, n. 3386; Cass.,sez. I, 12 ottobre 2007, n. 21431; Cass., sez. I, 18 settembre 2006, n.20118; Cass., sez. III, 24 maggio 2006, n. 12372; Cass., Sez. Un.,16602/2005, cit.), quanto bensì per essersi formato il giudicato in ordinealla ratio decidendi non censurata (v. Cass., sez. III, 6 luglio 2020, n.13880; Cass., sez. III, 13 ottobre 2017, n. 24076; Cass., 27015/2015,cit.; Cass., sez. III, 22 settembre 2011, n. 19254, Cass., sez. I, 11gennaio 2007, n. 1658; Cass., sez. III, 13 luglio 2005, n. 14740).Pag. 13 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/20265.  Con il secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 345 cod.proc. civ. e del principio che vieta la proposizione di domande nuove inappello.La ricorrente sostiene che la Corte d’appello è incorsa nellaviolazione dell’art. 345 cod. proc. civ., là dove ha affermato che larichiesta di ritenere provato il danno quanto meno con riferimentoall’imposta di registro della sentenza di primo grado e agli oneri connessial giudizio di impugnazione della sentenza del Tribunale di Ancona n.639/2003, come quantificati dalla Corte d’appello di Ancona nel relativocapo della decisione di secondo grado, rappresenterebbe una domandanuova.Sostiene la ricorrente che la somma di euro 45.379,59 è l'importocomplessivo costituente, sin dall'atto introduttivo, il quantum delladomanda. Tale richiesta è stata ribadita per l’identico importo nell’atto diriassunzione del giudizio dopo la fase di ammissibilità definita con lasentenza n. 6791/2016 della Corte di Cassazione, e poi riaffermata nelsuccessivo giudizio di impugnazione introdotto con atto di citazione inappello notificato il 5.6.2023 alla base della sentenza oggi impugnata.Con il terzo motivo è denunciata “violazione e falsa applicazione”dell’art. 2, comma terzo, l. 117/1988.La ricorrente lamenta l’applicazione non corretta della normaindicata per travisamento della ratio e dei presupposti applicativi, avendola corte aquilana erroneamente confermato la decisione del Tribunale,“quanto alla probabilità che l’appellante avrebbe avuto maggiori possibilitàdi soddisfare il suo credito, anche solo parzialmente, se fosse stataemanata una sentenza corretta nel 2003, piuttosto che nel 2009, quandoormai ogni possibilità di recupero risultava effettivamente compromessa inmodo irrimediabile dall’intervenuto fallimento della controparte”.Il giudizio probabilistico a proposito del recupero del credito,sostiene la ricorrente, è stato condotto sulla base di una erratavalutazione delle circostanze dedotte, poiché svolta focalizzandoPag. 14 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026l’attenzione sulla condotta della ricorrente nel tentativo di recupero delcredito, trascurando completamente la circostanza che la sentenza n.639/2003 del Tribunale era oggettivamente abnorme. Quanto dedottodalle controparti è stato valutato nell’ottica della certezza assolutadell’impossibilità di procedere al recupero anche solo parziale del credito,“mentre nessuna attenzione, neppure nell'ottica di una valutazioneequitativa della domanda, è stata riservata alla violazione del diritto dellasocietà ricorrente, quale effetto della condotta negligente del magistrato,a ottenere una sentenza conforme noi legge applicabile al controversia”.6. Deve essere esaminato preliminarmente il terzo motivo, in quanto,afferendo alla prova del legame causale tra la condotta ascritta all’operatodel magistrato e l’evento di danno, è pregiudiziale rispetto al secondomotivo relativo al perimetro della domanda svolta in sede di appello.6.1. Il terzo motivo si esporrebbe a un rilievo in termini diinammissibilità.In primo luogo, la ricorrente ha impugnato solamente quantoespresso dalla Corte d’appello a pagina 8 (terzultimo capoverso): “Quantoalla probabilità che l’appellante avrebbe avuto maggiori possibilità disoddisfare il suo credito, anche solo parzialmente, se fosse stata emanatauna sentenza corretta nel 2003, piuttosto che nel 2009, quando ormaiogni possibilità di recupero risultava effettivamente compromessa in modoirrimediabile dall’intervenuto fallimento della controparte, la Corte reputache la gravata sentenza regga alle critiche mosse in appello”.Anche in questo caso la ricorrente si è disinteressata di quanto dettodalla Corte d’appello a pagina 9, terzo capoverso, a proposito della“fruttuosità dell’esecuzione, ove intrapresa nel 2003”, da cui è seguita unavalutazione in ordine al profilo controfattuale dell’incidenza dell’operato delmagistrato sulla base degli elementi ricavabili dal bilancio della societàCalzolari, “anche se si volesse ricondurre la responsabilità del Boniventonon tanto alla pronuncia dichiarativa della prescrizione, ma alla diversaipotesi di omessa emanazione di sentenza di condanna della Calzolari alPag. 15 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026pagamento di euro 26.396,11 oltre interessi nel 2003” (pagina 9, quartocapoverso).A tale rilievo, si dovrebbe aggiungere come il motivo sotto laparvenza di una censura in iure riveli l’aspirazione a un riesame dellaquaestio facti sulla valutazione della relazione causale, come reso evidentedalla doglianza sopra riportata: la censura di valutazione “in termini dipressoché assoluta certezza nell'escludere nel modo più risoluto ecategorico qualsivoglia possibilità di recupero, anche solo parziale, delcredito”.La ricorrente, pertanto, ha omesso di considerare che l’accertamentodelle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione e l’apprezzamentodelle risultanze istruttorie funzionali a tale accertamento sono attivitàriservate al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delleprove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelleritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (v.Cass., sez 6-III, 4 luglio 2017, n. 16467; Cass., sez. I, 23 maggio 2014,n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, n. 13485; Cass. 15 luglio 2009, n.16499).6.2. L’inammissibilità del primo e del terzo motivo di ricorso determinal’assorbimento del secondo motivo, poiché, quand’anche superato il vagliodella specificità ai sensi dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ., atanto non bastando il generico richiamo alle conclusioni rassegnate inprimo e secondo grado e agli atti prodotti ai sensi dell’art. 369, commasecondo, n. 4, cod. proc. civ., l’esito del giudizio non ne sarebbecondizionato stante l’avvenuto consolidamento della ratio indicata apagina 9 (quarto capoverso).7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-Pag. 16 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., Sez. Un., 20febbraio 2020, n. 4315).Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Magistrati      OggettoDott.ssa  [OSCURATO:PERSONA]    PresidenteResponsabilità civiledella PA –Dott.  [OSCURATO:PERSONA]    Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Responsabilità deimagistratiDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]   ConsigliereDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]  ConsigliereDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]  Consigliereha pronunciato la seguente       ad.   14.1.2026ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23974/2024 R.G.,proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglioseparato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona delpresidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato, domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato,- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Sandro, CARDINALETTI AnnaMaria, CARDINALETTI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Ombretta,GREGORINI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Oliva, inqualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] Marco, rappresentati e difesi dall’avv.Pag. 1 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026procura su foglio separato allegato al controricorso,- controricorrenti -per la cassazione della sentenza n. 1028/2024 della CORTE d'APPELLOdell’[OSCURATO:PERSONA] pubblicata il 31.7.2024;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14.1.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1.   La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio la Presidenzadel Consiglio dei ministri al fine di ottenerne la condanna al risarcimento,ex art. 2, comma terzo, legge 117/1988, del danno subito per effetto dellasentenza n. 639/2003, emessa in data 9.12.2002 dal Tribunale di Ancona,G.U. dott. [OSCURATO:PERSONA], in quanto decisione giudiziale palesementeerrata e abnorme.Costituitasi la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, il Tribunale dil’[OSCURATO:PERSONA] dichiarava l’inammissibilità della domanda con decreto del23.2.2011. La Corte d’appello di l’[OSCURATO:PERSONA] con decreto pubblicato il10.3.2024 rigettava il reclamo e confermava il decreto emesso dalTribunale.Con sentenza n. 6791/2016, pubblicata il 17.4.2016, la Corte diCassazione, in accoglimento del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA].r.l., annullava il decreto reso dalla Corte d’appello di l’[OSCURATO:PERSONA], rimettendoper la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di l’[OSCURATO:PERSONA].Il giudizio era riassunto presso il Tribunale di l’[OSCURATO:PERSONA], dinanzi alquale si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri e interveniva ildott. [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale con sentenza n. 831/2022, pubblicatail 14.12.2022, rigettava la domanda e compensava le spese di lite.2.   La Corte d’Appello di l’[OSCURATO:PERSONA] con sentenza pubblicata il 31.7.2024,dinanzi alla quale si costituivano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi diPag. 2 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026Bonivento Marco, rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,onerandola delle spese del grado.3.  Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre [OSCURATO:PERSONA].r.l., sulla base di tre motivi. Resistono con controricorso la Presidenzadel Consiglio dei ministri, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi diBonivento Marco.La trattazione del ricorso era fissata in camera di consiglio, ai sensidell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ., per il giorno 27.6.2025, in occasionedella quale gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] depositavano memoria illustrativa.La camera di consiglio per impedimento del consigliere relatore eradifferita a nuovo ruolo e successivamente chiamata per la data odierna. Intale occasione il collegio è stato integrato, a seguito dell'autorizzataastensione di uno dei componenti originariamente designati.Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso si espone a un preliminare e assorbente rilievo diinammissibilità perché carente del requisito di contenuto-forma prescrittodall’art. 366, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.Il ricorso si compone nel complesso di 17 pagine, risultando dedicateall’esposizione sommaria dei fatti le pagine da 2 (da riga 24) a pagina 5(fino a riga 10). Senonché, gli elementi riportati nel ricorso nonconsentono, se non attingendo direttamente alla lettura degli atti delprocesso, di comprendere adeguatamente: i presupposti di fatto e leragioni di diritto che li hanno giustificati; le eccezioni, le difese e lededuzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria;l’andamento della vicenda giudiziaria e le questioni giuridiche prospettatee non risolte o risolte in maniera non condivisa; le argomentazioniPag. 3 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primogrado, le difese svolte dalle parti in appello e, infine, il tenore dellasentenza impugnata. Il tutto al fine di permettere di intendere il significatoe la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato.Infatti, nel ricorso nell’ambito dell’esposizione del fatto si deducegenericamente a proposito dell’avvio dell’azione ex art. 2, comma terzo, l.117/1988 per il risarcimento dei danni conseguenti alla sentenza n.639/2003 del giudice unico del Tribunale di Ancona, perché gravementeerrata e abnorme; della difesa erariale si riferisce soltanto dell’eccezionedi nullità della citazione per l’assenza degli avvertimenti ex art. 163, n. 7,cod. proc. civ. Quanto al giudizio di primo grado i ricorrenti riferisconodella fissazione della nuova udienza ex art. 183 cod. proc. civ. e deldecreto collegiale dichiarativo dell’inammissibilità della domanda,aggiungendo che il decreto di rigetto del reclamo reso dalla Corted’appello è stato poi annullato dalla Corte di Cassazione.Null’altro di rilevante è esposto circa il giudizio di rinvio, se non lamenzione dell’intervento del dott. [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale dil’[OSCURATO:PERSONA], il quale ha rigettato la domanda e compensate le spese di lite,nonché della sentenza della Corte d’appello di rigetto dell’appello propostodall’odierna ricorrente. Del contenuto di tale ultima pronuncia è statoriferito il solo esito.Risulta, dunque, incontestabile l’inosservanza dell’onere impostodall’art. 366, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.2.  Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principidi chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni iprofili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delledoglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisarappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridicheprospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poiesporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencatadall'art. 360 cod. proc. civ. L'inosservanza di tali doveri, tuttavia, puòPag. 4 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltantoquando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa opregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, cosìviolando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366cod. proc. civ. (v. Cass., sez. un., 30 novembre 2021, n. 37552; sez. V,30 aprile 2020, n. 8425; sez. I, 3 novembre 2020, n. 24432; sez. III, 14marzo 2022, n. 8117; 12 gennaio 2024, n. 1352; Cass., sez. II, 21 giugno2025, n. 16618).La prescrizione normativa risponde non ad un’esigenza di meroformalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completadei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di beneintendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimentoimpugnato (Cass., sez. un., 20 febbraio 2003, n. 2602).Per soddisfare tale requisito, pertanto, occorre che il ricorso percassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l'indicazione dellereciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni didiritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e dellededuzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dellosvolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delleargomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata lasentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine,del tenore della sentenza impugnata (v. Cass. 1352/2024, cit.).La legittimità di tale requisito di accesso al giudizio di legittimità nonpuò essere messa in dubbio in relazione al diritto di difesa delle parti, o aquello al giusto processo, tutelati dagli artt. 24 e 111 Cost., ovverodall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei dirittidell'Uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre1950, ratificata — in uno al protocollo aggiuntivo firmato a Parigi il 20marzo 1952 — con legge 4 agosto 1955, n. 848, pubblicata sulla GazzettaUfficiale n. 221 del 24 settembre 1955 ed entrata in vigore il 10 ottobre1955).Pag. 5 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026Come osservato da Cass. 1352/2024 cit.:“Sotto questo profilo, in particolare, giova ribadire che il requisito dicontenuto-forma in questione è imposto in modo chiaro e prevedibile, nonè eccessivo per il ricorrente e risulta funzionale al ruolo nomofilattico dellaSuprema Corte e segnatamente all’esigenza di «consentire alla Corte dicassazione di conoscere dall'atto, senza attingerli aliunde, gli elementiindispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto dellacontroversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in essoassunte dalle parti» (Cass. Sez. U. 10/09/2019, n. 22575; Id.16/05/2013, n. 11826). Mette conto, altresì, ancora una voltarammentare che la Corte europea, con la sua sentenza 15 settembre2016, in causa Trevisanato c/ Italia (i cui principi sono stati ribaditi nellarecente sentenza, depositata il 31 marzo 2021, nel caso Oorzhak c.Russia), ha riaffermato — perfino riconoscendo l'astratta ammissibilità delpure abrogato sistema del c.d. «filtro a quesiti» per l'accesso in cassazione— il basilare principio della piena legittimità di un sistema anche rigorosodi requisiti formali per l'accesso al giudizio di legittimità e per la redazionedei ricorsi introduttivi: il quale non solo non viola l'art. 6 CEDU, ma anzi èfunzionale alla tutela del ruolo nomofilattico della Corte di legittimità equindi al conseguimento dei valori fondamentali, benché nonespressamente codificati nella Convenzione, della certezza del diritto edella buona amministrazione della giustizia; solo dovendo la compresenteesigenza di tutela del diritto del singolo trovare un contemperamento, cosìche ogni soluzione possa superare il consueto vaglio di proporzionalità trafine perseguito e mezzi impiegati (così, in motivazione, Cass. n. 26936 del2016). A tale contesto ermeneutico di riferimento non apporta significativenovità la pronuncia della Corte Edu 28/10/2021, Succi c. Italia: questarichiama anzi espressamente, confermandone i principi, tra le altre, lapropria sentenza 15/09/2016, Trevisanato c. Italia. Essa ha bensìriscontrato la violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione con riferimentoad uno dei tre casi al suo esame (nel quale venivano in rilievo i diversiPag. 6 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026requisiti di ammissibilità di cui ai nn. 4 e 6 dell’art. 366 cod. proc. civ.),ma ciò ha fatto considerando, all’esito di un esame in punto di fatto degliastratto a inammissibile formalismo fine a sé stesso ma che nel caso inesame, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di cassazione, fosserostati in realtà rispettati (e, peraltro, lo si nota sommessamente, vi sarebbeda interrogarsi sul se la censura effettuata dalla CEDU non fosse in realtàprospettabile con il rimedio interno dell’art. 391-bis cod. proc. civ.). Quelche dunque è stata in quella sede censurata è la concreta applicazionedelle formalità previste dall’ordinamento nazionale, che occorre osservareall’atto della proposizione del ricorso, in quanto nel caso esaminatoritenuta (l’applicazione, non le formalità) in contrasto con il diritto diaccesso ad un tribunale perché di fatto ispirata ad eccessivo formalismo etale, dunque, da impedire il pur possibile esame nel merito del ricorsoproposto dall'interessato. In tale prospettiva, la Corte EDU con lamedesima pronuncia ha invece escluso la violazione della detta normaconvenzionale in un altro caso contestualmente esaminato in cui veniva inconsiderazione proprio il requisito dell’art. 366 n. 3 cod. proc. civ.(ritenuto in quel caso non rispettato dalla S.C. per l’utilizzo della tecnicaredazionale del c.d. assemblaggio), osservando in particolare che:— l'interpretazione data all'esposizione sommaria dei fatti è compatibilecon l'applicazione del principio dell'autosufficienza del ricorso che esigeche la Corte di cassazione, ad una lettura globale del ricorso, sia in gradodi comprendere l'oggetto della controversia nonché il contenuto dellecensure che dovrebbero giustificare l'annullamento della decisioneimpugnata e sia in grado di pronunciarsi; — la giurisprudenza della Cortedi cassazione prevede procedure chiare e definite (si vedano i paragrafi 17e 30) per la redazione dell'esposizione dei fatti rilevanti; — la proceduradavanti alla Corte di cassazione prevede l'assistenza obbligatoria di unavvocato che deve essere iscritto in un albo speciale, sulla base dideterminate qualifiche, per garantire la qualità del ricorso e il rispetto diPag. 7 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026tutte le condizioni formali e sostanziali richieste; l'avvocato dei ricorrentiera quindi in grado di sapere quali fossero i suoi obblighi al riguardo, sullabase del testo dell'art. 366 e con l'aiuto dell'interpretazione della Corte dicassazione, definita «sufficientemente chiara e coerente». Ciò premesso,occorre quindi ribadire la piena legittimità del requisito in parola e che persoddisfarlo è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure inmodo non analitico o particolareggiato, ma anzi chiaro e sintetico,l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con ipresupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delleeccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione allaposizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle suearticolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e indiritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svoltedalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata (v.Cass. Sez. U. n. 2602 del 2003; ed ancora da ultimo, ex multis, Cass.08/08/2023, n. 24149; 03/11/2021, n. 31318; 19/10/2021, n. 28929;08/08/2023, n. 24149)”.Requisiti, come già detto, non sussistenti nel caso di specie, perchéil ricorso, in violazione al principio dell’autosufficienza, è stato redattoomettendo di riferire il contenuto essenziale delle domande svolte, deglielementi di fatto e delle questioni giuridiche a esse sottese, e impedendodi conseguire la conoscenza dello svolgimento del giudizio e dei necessarielementi informativi per l’esame delle doglianze svolte.  Né la rilevatainadeguatezza espositiva è superabile mediante la lettura dei motivi diricorso per cassazione a causa dei limiti della narrazione in ordine alloscrutinio complessivo della domanda svolta, risultando così pregiudicatal'intelligibilità delle censure.A tal fine, inoltre, non è possibile ovviare mediante il richiamodell’approfondimento dei fatti effettuato da questa Corte con la sentenza6791/2016, né con “la lettura  degli atti introduttivi delle precedenti fasidel giudizio”, come sostenuto dalla ricorrente nella memoria illustrativa aPag. 8 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026pagine 2 e 4, poiché “[l]'inammissibilità, con la quale è sanzionata lanullità per inidoneità al raggiungimento dello scopo del motivo di ricorsoper cassazione che sia carente degli elementi costitutivi necessari, hacarattere strettamente processuale, in quanto attiene alla forma-contenuto dell'atto, e, poiché deve valutarsi al momento dellaproposizione dell'impugnazione, non può essere sanata successivamentecon la memoria ex artt. 378 e 380-bis.1 c.p.c.” (v. Cass., sez. I, 17 luglio2025, n. 19811), fermo restando che nulla di rilevante è stato aggiuntodalla ricorrente.Come osservato di recente da questa Corte “esiste un rapporto dicomplementarità tra il requisito della "esposizione sommaria dei fatti dellacausa", di cui al n. 3, e quello della "esposizione dei motivi per i quali sichiede la cassazione", di cui al n. 4 del citato art. 366 c.p.c., essendol'esposizione sommaria della vicenda sostanziale e processuale - medianteuna sintesi dei fatti che si fondi sulla selezione dei dati rilevanti e sulloscarto di quelli inutili - funzionale a rendere intellegibili, da parte dellaCorte, i motivi di ricorso di seguito formulati così consentendole diprocedere al loro scrutinio munita delle conoscenze necessarie pervalutare se essi siano deducibili e pertinenti” (v.  Cass., sez. II, 21 giugno2025, n. 16618. Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorsoin cui ci si limitava a riportare integralmente, senza alcuna sintesi, l'atto diappello omettendo non solo l'esposizione sommaria dei fatti, ma perfino dirappresentare in modo dettagliato la decisione impugnata).3. [OSCURATO:PERSONA] rileva, comunque, che, quand’anche fosse possibile – perabsurdum — prescindere da tale preliminare e assorbente rilievo edesaminare i motivi, il ricorso andrebbe incontro comunque ad analogoesito per altre ragioni intrinseche al loro contenuto.4. Con il primo motivo è denunciata “violazione e falsa applicazione”dell’art. 4, comma secondo l. 117/1988.La ricorrente lamenta che la Corte d’appello di L’[OSCURATO:PERSONA] “ha offertoun’interpretazione errata dei presupposti applicativi di tale norma di leggePag. 9 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026facendone derivare l’affermazione altrettanto errata secondo la qualel’azione di responsabilità civile non poteva essere esercitata in quanto ilprovvedimento ritenuto fonte di danno era stato integralmente riformato,quindi revocato”.Osserva la ricorrente che la Corte d’appello ha reso della normaindicata un’interpretazione estensiva a proposito della condizione diproponibilità della domanda, per l’asserita eliminazione di qualsiasi dannoper effetto della riforma in appello della decisione del Tribunale di Anconan. 639/2003, ma ciononostante ha statuito nel merito. Ad ogni modo,l’art. 4, comma secondo, l. 117/1988 si limita a prevedere il momento apartire dal quale è possibile promuovere la domanda, differendola fino alladefinitività del provvedimento potenzialmente lesivo, ma non può essereinterpretato nel senso indicato dalla Corte d’appello di l’[OSCURATO:PERSONA] con lasentenza impugnata, poiché il successivo annullamento di unprovvedimento non è di per sé idoneo a rimuoverne gli effettipregiudizievoli, sì che è erroneo quanto affermato a propositodell’eventuale esito del giudizio di merito, se non fosse stata dichiarata laprescrizione del diritto al risarcimento del danno.L’interpretazione sostenuta dalla Corte d’appello finisce con l’imporreal danneggiato oneri e condotte “riparatorie” eccessivamente rigorose,svilendo la portata della l. 117/1988. Infatti, una volta impugnata ladecisione del 2003, la ricorrente non avrebbe potuto che attendere l’esitodell’appello per poter cercare di riscuotere, anche solo in parte, un creditodel quale, qualora il Tribunale di Ancona fosse entrato nel merito, avrebbepotuto ottenere il pagamento nel 2003, quando avrebbe avuto maggioripossibilità di recupero nei confronti di una società non ancora fallita.Ad ogni modo, l’ammissibilità della domanda è stata già accertatadalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6791/2016 e lo stessoTribunale di l’[OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato la tempestività della domanda neltermine di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza n. 164/2009della Corte d’appello di Ancona.Pag. 10 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/20264.1. Il motivo si esporrebbe a un primo rilievo di inammissibilità.La ricorrente ha omesso di indicare compiutamente la motivazionecriticanda. Se deve ritenersi certo il riferimento a quanto scritto dallaCorte d’appello a pagina 6 (terzo capoverso), mediante il richiamocontenuto nell’intestazione del motivo, la ricorrente allude a pagina 8(primo e secondo capoverso) ad altri passaggi della motivazione dellasentenza, che però non sono stati indicati compiutamente.Deve essere ribadito che il motivo d'impugnazione è costituitodall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e sitraduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine,prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, lamancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo perinidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un "nonmotivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata conl'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c. (principio costante: siveda Cass. 11 novembre 2005, n. 359; ed in motivazione, Cass., sez. un.,20 marzo 2017, n. 7074; più di recente Cass. 24 settembre 2018, n.22478; 12 gennaio 2024, n. 1341; 6 aprile 2025, n. 9059).La ricorrente ha omesso di indicare compiutamente la motivazionecriticanda, così delegando inammissibilmente questa Corte a individuare ache cosa dovrebbe riferirsi, mentre è onere del ricorrente provvedervi,alla motivazione della decisione impugnata, è necessario identificarequest’ultima.4.2. In secondo luogo, il motivo presterebbe il fianco a un secondoanalogo rilievo.Deve rilevarsi come la sentenza impugnata poggi su due rationesdecidendi. Infatti, la Corte d’appello, sia pur prima di procedere alloscrutinio del primo motivo d’appello, senza per questo potersi relegarel’affermazione a un mero obiter, ha statuito “[…] sinanco a prescinderedalla decisione di primo grado, che ha compiuto una valutazionePag. 11 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026prognostica sulla possibilità per la Pieroni di realizzare il credito di euro26.396,11, oltre interessi, nel 2003, escludendola, ad avviso di questaCorte dirimente è la circostanza che detto credito è stato, sì, riconosciutodalla Corte di Appello di Ancona che ha accolto l’appello avverso ladecisione del [OSCURATO:PERSONA] di dichiarare prescritta la pretesa, ma ciò non valead inferire, automaticamente, che se il magistrato avesse affrontato ilmerito della controversia avrebbe condannato la Calzolari a pagare quellasomma. La colpa grave del [OSCURATO:PERSONA] è consistita nell’avere dichiarato laprescrizione, non nell’aver omesso di condannare la Calzolari a pagarel’importo che solo in appello è stato liquidato alla Pieroni: quale decisioneavrebbe emesso il magistrato se fosse entrato nel merito, invero, non èdato sapere in quanto egli, in ogni caso, non era certo obbligato adaccogliere la domanda risarcitoria secondo i desiderata di parte attrice”(pagina 5, capoversi secondo e terzo), per poi concludere con il passoindicato dalla ricorrente nella intestazione del motivo “[n]el caso in esameil provvedimento era stato integralmente riformato, quindi revocato,sicché l’azione di responsabilità civile non poteva essere esercitata”.A questa prima ratio la Corte d’appello ne ha aggiunta una seconda,che non può intendersi come argomentazione ad abundatiam, perché nonresa all’esito di una statuizione di inammissibilità, là dove si è cosìespressa: “Quanto alla ribadita fruttuosità di un’azione esecutiva oveintrapresa nel 2003, di poi, questo Collegio non può che rilevare come dalbilancio riguardante quell’esercizio, unico documento su cui l’appellantebasa la pretesa risarcitoria, emerge, sì, un credito vantato dalla Calzolariverso terzi per euro 103.417,00, ma nulla è dato sapere su chi fosse ilterzo in questione e sulla sua solvibilità, sicché riesce impossibile, nél’appellante allega alcunché al riguardo, ipotizzare la fruttuosità di unpignoramento presso terzi, come pure non è dato comprendere che sortepotesse avere un pignoramento diretto sull’attivo circolante, composto al31.12.2003 da euro 27.000 circa di cassa, dato che l’appellante si limita acensurare genericamente il rilievo per cui «a fronte di tale attivo siPag. 12 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026pongono debiti verso banche per 39.340 (oltre che minori voci verso ilfisco e verso i soci, per complessivi ulteriori 10.000 euro circa); in talequadro, un pignoramento mobiliare della cassa da parte della Pieronidifficilmente avrebbe avuto buon esito, ben potendosi ipotizzarel’intervento dell’istituto di credito», ma non contesta che le banchevantassero pretese superiori alle sue, né che esse potessero intervenirenel processo esecutivo, assumendo che non era dato sapere sel’intervento potesse avvenire in forza di crediti vantati [in] viachirografaria o privilegiata, laddove era, evidentemente, suo onereverificare meglio le appostazioni di bilancio per dimostrare che una azionedi recupero forzoso del credito avrebbe sortito l’effetto sperato.” (pagina9, terzo capoverso).Deve essere ricordato il consolidato principio di diritto secondo cuiqualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome,ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere ladecisione, è sufficiente che anche una sola delle rationes decidendi su cuisi fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di idoneacensura (ovvero sia stata respinta) perché il ricorso (o il motivo diimpugnazione avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nellasua interezza (v. Cass., Sez. Un., 8 agosto 2005, n. 16602, e,conformemente, Cass., sez. III, 27 dicembre 2016, n. 27015; Cass., sez.I, 14 agosto 2020, n. 17182; Cass., sez. III, 26 febbraio 2024, n. 5102).Non già per carenza di interesse, come pure si è da questa Cortesovente affermato (v. Cass., sez. lav., 11 febbraio 2011, n. 3386; Cass.,sez. I, 12 ottobre 2007, n. 21431; Cass., sez. I, 18 settembre 2006, n.20118; Cass., sez. III, 24 maggio 2006, n. 12372; Cass., Sez. Un.,16602/2005, cit.), quanto bensì per essersi formato il giudicato in ordinealla ratio decidendi non censurata (v. Cass., sez. III, 6 luglio 2020, n.13880; Cass., sez. III, 13 ottobre 2017, n. 24076; Cass., 27015/2015,cit.; Cass., sez. III, 22 settembre 2011, n. 19254, Cass., sez. I, 11gennaio 2007, n. 1658; Cass., sez. III, 13 luglio 2005, n. 14740).Pag. 13 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/20265.  Con il secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 345 cod.proc. civ. e del principio che vieta la proposizione di domande nuove inappello.La ricorrente sostiene che la Corte d’appello è incorsa nellaviolazione dell’art. 345 cod. proc. civ., là dove ha affermato che larichiesta di ritenere provato il danno quanto meno con riferimentoall’imposta di registro della sentenza di primo grado e agli oneri connessial giudizio di impugnazione della sentenza del Tribunale di Ancona n.639/2003, come quantificati dalla Corte d’appello di Ancona nel relativocapo della decisione di secondo grado, rappresenterebbe una domandanuova.Sostiene la ricorrente che la somma di euro 45.379,59 è l'importocomplessivo costituente, sin dall'atto introduttivo, il quantum delladomanda. Tale richiesta è stata ribadita per l’identico importo nell’atto diriassunzione del giudizio dopo la fase di ammissibilità definita con lasentenza n. 6791/2016 della Corte di Cassazione, e poi riaffermata nelsuccessivo giudizio di impugnazione introdotto con atto di citazione inappello notificato il 5.6.2023 alla base della sentenza oggi impugnata.Con il terzo motivo è denunciata “violazione e falsa applicazione”dell’art. 2, comma terzo, l. 117/1988.La ricorrente lamenta l’applicazione non corretta della normaindicata per travisamento della ratio e dei presupposti applicativi, avendola corte aquilana erroneamente confermato la decisione del Tribunale,“quanto alla probabilità che l’appellante avrebbe avuto maggiori possibilitàdi soddisfare il suo credito, anche solo parzialmente, se fosse stataemanata una sentenza corretta nel 2003, piuttosto che nel 2009, quandoormai ogni possibilità di recupero risultava effettivamente compromessa inmodo irrimediabile dall’intervenuto fallimento della controparte”.Il giudizio probabilistico a proposito del recupero del credito,sostiene la ricorrente, è stato condotto sulla base di una erratavalutazione delle circostanze dedotte, poiché svolta focalizzandoPag. 14 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026l’attenzione sulla condotta della ricorrente nel tentativo di recupero delcredito, trascurando completamente la circostanza che la sentenza n.639/2003 del Tribunale era oggettivamente abnorme. Quanto dedottodalle controparti è stato valutato nell’ottica della certezza assolutadell’impossibilità di procedere al recupero anche solo parziale del credito,“mentre nessuna attenzione, neppure nell'ottica di una valutazioneequitativa della domanda, è stata riservata alla violazione del diritto dellasocietà ricorrente, quale effetto della condotta negligente del magistrato,a ottenere una sentenza conforme noi legge applicabile al controversia”.6. Deve essere esaminato preliminarmente il terzo motivo, in quanto,afferendo alla prova del legame causale tra la condotta ascritta all’operatodel magistrato e l’evento di danno, è pregiudiziale rispetto al secondomotivo relativo al perimetro della domanda svolta in sede di appello.6.1. Il terzo motivo si esporrebbe a un rilievo in termini diinammissibilità.In primo luogo, la ricorrente ha impugnato solamente quantoespresso dalla Corte d’appello a pagina 8 (terzultimo capoverso): “Quantoalla probabilità che l’appellante avrebbe avuto maggiori possibilità disoddisfare il suo credito, anche solo parzialmente, se fosse stata emanatauna sentenza corretta nel 2003, piuttosto che nel 2009, quando ormaiogni possibilità di recupero risultava effettivamente compromessa in modoirrimediabile dall’intervenuto fallimento della controparte, la Corte reputache la gravata sentenza regga alle critiche mosse in appello”.Anche in questo caso la ricorrente si è disinteressata di quanto dettodalla Corte d’appello a pagina 9, terzo capoverso, a proposito della“fruttuosità dell’esecuzione, ove intrapresa nel 2003”, da cui è seguita unavalutazione in ordine al profilo controfattuale dell’incidenza dell’operato delmagistrato sulla base degli elementi ricavabili dal bilancio della societàCalzolari, “anche se si volesse ricondurre la responsabilità del Boniventonon tanto alla pronuncia dichiarativa della prescrizione, ma alla diversaipotesi di omessa emanazione di sentenza di condanna della Calzolari alPag. 15 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026pagamento di euro 26.396,11 oltre interessi nel 2003” (pagina 9, quartocapoverso).A tale rilievo, si dovrebbe aggiungere come il motivo sotto laparvenza di una censura in iure riveli l’aspirazione a un riesame dellaquaestio facti sulla valutazione della relazione causale, come reso evidentedalla doglianza sopra riportata: la censura di valutazione “in termini dipressoché assoluta certezza nell'escludere nel modo più risoluto ecategorico qualsivoglia possibilità di recupero, anche solo parziale, delcredito”.La ricorrente, pertanto, ha omesso di considerare che l’accertamentodelle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione e l’apprezzamentodelle risultanze istruttorie funzionali a tale accertamento sono attivitàriservate al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delleprove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelleritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (v.Cass., sez 6-III, 4 luglio 2017, n. 16467; Cass., sez. I, 23 maggio 2014,n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, n. 13485; Cass. 15 luglio 2009, n.16499).6.2. L’inammissibilità del primo e del terzo motivo di ricorso determinal’assorbimento del secondo motivo, poiché, quand’anche superato il vagliodella specificità ai sensi dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ., atanto non bastando il generico richiamo alle conclusioni rassegnate inprimo e secondo grado e agli atti prodotti ai sensi dell’art. 369, commasecondo, n. 4, cod. proc. civ., l’esito del giudizio non ne sarebbecondizionato stante l’avvenuto consolidamento della ratio indicata apagina 9 (quarto capoverso).7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-Pag. 16 di 17Numero registro generale 23974/2024Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 7099/2026Data pubblicazione 25/03/2026quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., Sez. Un., 20febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente allarifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00per esborsi ed euro 5.500,00 per competenze professionali, oltre rimborsoforfetario del 15%, Iva e cpa se dovuti per legge, in favore deicontroricorrenti eredi di [OSCURATO:PERSONA], e in euro 2.800,00 percompensi, oltre le spese prenotate e prenotande a debito, in favore dellaPresidenza del Consiglio dei ministri.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, alcompetente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 14 gennaio 2026.Il PresidenteDott.ssa Lina RubinoPag. 17 di 17P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente allarifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00per esborsi ed euro 5.500,00 per competenze professionali, oltre rimborsoforfetario del 15%, Iva e cpa se dovuti per legge, in favore deicontroricorrenti eredi di [OSCURATO:PERSONA], e in euro 2.800,00 percompensi, oltre le spese prenotate e prenotande a debito, in favore dellaPresidenza del Consiglio dei ministri.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, alcompetente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 14 gennaio 2026.Il PresidenteDott.ssa Lina RubinoPag. 17 di 17
Sentenza Cassazione n. 07099/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris