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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 10854/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 162-38302/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per l'assoluta aspecificità dei motivi proposti ([OSCURATO:PERSONA]) in tema di quantificazione della pena base, pretesa prevalenza delle circostanze attenuanti ed esclusione della recidiva e ponendosi il motivo speso nell'interesse del Montelli al di là dei limiti posti dalla catena devolutiva prevista dalla disciplina processuale delle impugnazioni (art. 589, 591, 606, comma 3, cod. proc. pen.) per essere stato rinunciato.

1.1. La difesa del [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 99, 62 bis prevalenti, 133, cod. pen., 125 cod. proc. pen.) per avere la Corte omesso l'esame dei motivi di gravame afferenti la valutazione della recidiva, delle circostanze attenuanti generiche e per la eccessiva severità del trattamento sanzionatorio riconosciuto in appello a seguito della rinuncia ai motivi di impugnazione ad eccezione di quelli afferenti il trattamento sanzionatorio.

1.2. Il processo di appello si è formato sulla base della impugnazione proposta dagli imputati che attingeva sia l'affermazione della responsabilità, che il riconoscimento delle circostanze del reato, che infine il momento sanzionatorio della decisione di primo grado.

In udienza camerale di appello gli imputati ed i loro difensori rinunciavano a tutti i motivi di merito proposti, con esclusione solo di quelli afferenti il trattamento sanzionatorio loro riservato nel corso del giudizio di primo grado, sulla base della non più contestata equivalenza tra circostanze di segno diverso.

La Corte distrettuale, quindi, riduceva gli aumenti (disposti per continuazione, mantenendo la pena base per il più grave reato riconosciuto in termini non discosti dal minimo edittale, senza applicare aumento per la recidiva.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato motivi di ricorso in tema di riconosciuta applicazione della recidiva contestata, mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti e dosimetria rigorosa della sanzione per il più grave reato di usura posto a base della piramide sanzionatoria.

Montelli ha invece solo contestato l'omessa indicazione della mancanza di cause di proscioglimento nel merito.

1.3. Con riferimento alla possibilità di proporre in questa sede censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati la soluzione non può che essere negativa.

Questa Corte ha condivisibilmente affermato che "il potere dispositivo, esercitato con la rinuncia, da un lato, limita la cognizione del giudice d'appello, dall'altro ha effetto preclusivo sull'intero svolgimento processuale"(Sez. 1, Sentenza n. 39439 del 03/10/2007, Rv. 237735).

A seguito dell'abrogazione del c.d. patteggiamento in appello (art. 599 c.p.p., commi 4 e 5), pertanto, la rinunzia parziale ai motivi di appello deve ritenersi incondizionata e determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, con la conseguenza che la Corte d'appello non ha l'onere di motivare in ordine ad essi (Cass. Sez. 2 n. 46053 del 21/11/2012, Rv 255069).

Il principio affermato assume valore anche con riferimento alle questioni rilevabili d'ufficio in ipotesi attinenti a motivi rinunciati (si veda Cass., sez. 3 n. 19442/2014, Rv. 255069).

1.4. Alla luce dei rilievi svolti, possono essere presi in esame esclusivamente i motivi di ricorso che riguardano il trattamento sanzionatorio.

Tra essi non rientrano quelli proposti in relazione alle circostanze del reato (recidiva e circostanze attenuanti generiche), poiché, investendo 162-38302/2021 elementi strutturali del reato, sono riconducibili nell'alveo delle censure attinenti alla responsabilità penale (Sez. 2, n. 29648, del 17/6/2019; Sez. 4, n .827, del 21/11/2017, Rv. 271750; Sez. 4, n. 53340, del 24/11/2016, Rv. 268696; Sez. 4, n. 9857, del 12/2/2015, Rv. 262448).

Del resto, per [OSCURATO:PERSONA], la Corte non ha applicato aumento per la recidiva, mentre la divisata equivalenza tra circostanze era rimasta assorbita tra i motivi oggetto di rinunzia.

1.5. Quanto alla censurata misura della sanzione applicata a seguito della rinuncia operata in appello, il motivo si presenta quanto mai generico, non offrendo alcuno spunto di riflessione'e che consenta di ritenere illegale o manifestamente illogici i criteri seguiti dalla Corte di merito nella riforma migliorativa della sanzione inferta in primo grado.

Va pertanto dichiarato inammissibile anche il primo motivo proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA].

2. Segue alla inammissibilità dei ricorsiil la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2022.

Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 162-38302/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per l'assoluta aspecificità dei motivi proposti ([OSCURATO:PERSONA]) in tema di quantificazione della pena base, pretesa prevalenza delle circostanze attenuanti ed esclusione della recidiva e ponendosi il motivo speso nell'interesse del Montelli al di là dei limiti posti dalla catena devolutiva prevista dalla disciplina processuale delle impugnazioni (art. 589, 591, 606, comma 3, cod. proc. pen.) per essere stato rinunciato. 1.1. La difesa del [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 99, 62 bis prevalenti, 133, cod. pen., 125 cod. proc. pen.) per avere la Corte omesso l'esame dei motivi di gravame afferenti la valutazione della recidiva, delle circostanze attenuanti generiche e per la eccessiva severità del trattamento sanzionatorio riconosciuto in appello a seguito della rinuncia ai motivi di impugnazione ad eccezione di quelli afferenti il trattamento sanzionatorio. 1.2. Il processo di appello si è formato sulla base della impugnazione proposta dagli imputati che attingeva sia l'affermazione della responsabilità, che il riconoscimento delle circostanze del reato, che infine il momento sanzionatorio della decisione di primo grado. In udienza camerale di appello gli imputati ed i loro difensori rinunciavano a tutti i motivi di merito proposti, con esclusione solo di quelli afferenti il trattamento sanzionatorio loro riservato nel corso del giudizio di primo grado, sulla base della non più contestata equivalenza tra circostanze di segno diverso. La Corte distrettuale, quindi, riduceva gli aumenti (disposti per continuazione, mantenendo la pena base per il più grave reato riconosciuto in termini non discosti dal minimo edittale, senza applicare aumento per la recidiva. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato motivi di ricorso in tema di riconosciuta applicazione della recidiva contestata, mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti e dosimetria rigorosa della sanzione per il più grave reato di usura posto a base della piramide sanzionatoria. Montelli ha invece solo contestato l'omessa indicazione della mancanza di cause di proscioglimento nel merito. 1.3. Con riferimento alla possibilità di proporre in questa sede censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati la soluzione non può che essere negativa. Questa Corte ha condivisibilmente affermato che "il potere dispositivo, esercitato con la rinuncia, da un lato, limita la cognizione del giudice d'appello, dall'altro ha effetto preclusivo sull'intero svolgimento processuale"(Sez. 1, Sentenza n. 39439 del 03/10/2007, Rv. 237735). A seguito dell'abrogazione del c.d. patteggiamento in appello (art. 599 c.p.p., commi 4 e 5), pertanto, la rinunzia parziale ai motivi di appello deve ritenersi incondizionata e determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, con la conseguenza che la Corte d'appello non ha l'onere di motivare in ordine ad essi (Cass. Sez. 2 n. 46053 del 21/11/2012, Rv 255069). Il principio affermato assume valore anche con riferimento alle questioni rilevabili d'ufficio in ipotesi attinenti a motivi rinunciati (si veda Cass., sez. 3 n. 19442/2014, Rv. 255069). 1.4. Alla luce dei rilievi svolti, possono essere presi in esame esclusivamente i motivi di ricorso che riguardano il trattamento sanzionatorio. Tra essi non rientrano quelli proposti in relazione alle circostanze del reato (recidiva e circostanze attenuanti generiche), poiché, investendo 162-38302/2021 elementi strutturali del reato, sono riconducibili nell'alveo delle censure attinenti alla responsabilità penale (Sez. 2, n. 29648, del 17/6/2019; Sez. 4, n .827, del 21/11/2017, Rv. 271750; Sez. 4, n. 53340, del 24/11/2016, Rv. 268696; Sez. 4, n. 9857, del 12/2/2015, Rv. 262448). Del resto, per [OSCURATO:PERSONA], la Corte non ha applicato aumento per la recidiva, mentre la divisata equivalenza tra circostanze era rimasta assorbita tra i motivi oggetto di rinunzia. 1.5. Quanto alla censurata misura della sanzione applicata a seguito della rinuncia operata in appello, il motivo si presenta quanto mai generico, non offrendo alcuno spunto di riflessione'e che consenta di ritenere illegale o manifestamente illogici i criteri seguiti dalla Corte di merito nella riforma migliorativa della sanzione inferta in primo grado. Va pertanto dichiarato inammissibile anche il primo motivo proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]. 2. Segue alla inammissibilità dei ricorsiil la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2022. Il Consigliere