Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 2024

Cassazione n. 23473/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con il quale si contesta la insufficiente motivazione posta a fondamento del trattamento sanzionatorio è inammissibile per assoluta genericità e manifesta infondatezza; considerato che il motivo con il quale si censura la mancata applicazione della pena nel minimo si risolve in una richiesta non argomentata, non deducibile in questa sede, specie a fronte della motivazione resa in sentenza che reputa congrua la pena inflitta e non suscettibile di rimodulazione in ragione delle modalità della condotta e della personalità negativa dell'imputata, gravata da plurimi precedenti (pag. 2-3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 31 maggio 2024 Il consiglièrie estensore [OSCURATO:PERSONA] efirte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con il quale si contesta la insufficiente motivazione posta a fondamento del trattamento sanzionatorio è inammissibile per assoluta genericità e manifesta infondatezza; considerato che il motivo con il quale si censura la mancata applicazione della pena nel minimo si risolve in una richiesta non argomentata, non deducibile in questa sede, specie a fronte della motivazione resa in sentenza che reputa congrua la pena inflitta e non suscettibile di rimodulazione in ragione delle modalità della condotta e della personalità negativa dell'imputata, gravata da plurimi precedenti (pag. 2-3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il consiglièrie estensore [OSCURATO:PERSONA] efirte
Sentenza Cassazione n. 23473/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris