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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 gennaio 2026

Cassazione n. 14186/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

13/01/2026 della Corte di Appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];preso atto che il procedimento in parola viene trattato con il rito “de plano”.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso lasentenza pronunciata in data 13 gennaio 2026 con cui la Corte di Appello di Milano haapplicato, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la pena di anni 4, mesi 5, giorni 10 direclusione ed euro 1.000,00 di multa in relazione ai reati di rapina e lesioni di cui al capo diimputazione.2.

Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, erronea applicazione dell’art.129 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenzadi proscioglimento.3.

Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dallalegge.Questa Corte ha avuto più volte modo di rilevare che il ricorso avverso la sentenza emessaex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo se vengano dedotti motivi relativi allaformazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblicoministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto aquanto concordato, motivi non dedotti nel caso di specie (Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004,Gallo, Rv. 226715; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 – 01; Sez. 3, n.19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504–01).Nel cd. patteggiamento della pena in appello, infatti, le parti esercitano il potere dispositivoloro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che,una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato- salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito,mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione.4.

All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassadelle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
13/01/2026 della Corte di Appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];preso atto che il procedimento in parola viene trattato con il rito “de plano”.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso lasentenza pronunciata in data 13 gennaio 2026 con cui la Corte di Appello di Milano haapplicato, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la pena di anni 4, mesi 5, giorni 10 direclusione ed euro 1.000,00 di multa in relazione ai reati di rapina e lesioni di cui al capo diimputazione.2. Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, erronea applicazione dell’art.129 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenzadi proscioglimento.3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dallalegge.Questa Corte ha avuto più volte modo di rilevare che il ricorso avverso la sentenza emessaex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo se vengano dedotti motivi relativi allaformazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblicoministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto aquanto concordato, motivi non dedotti nel caso di specie (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004,Gallo, Rv. 226715; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 – 01; Sez. 3, n.19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504–01).Nel cd. patteggiamento della pena in appello, infatti, le parti esercitano il potere dispositivoloro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che,una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato- salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito,mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione.4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassadelle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]
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