CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 marzo 2024
Cassazione n. 23032/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, avendo il giudice concesso le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza sulla recidiva reiterata specifica e non in regime di prevalenza, senza tenere conto del buon comportamento processuale e della minore gravità del fatto. In relazione alla censura formulata in ordine al riconoscimento o meno delle attenuanti generiche, il Giudice di merito ha affermato, con motivazione insindacabile in sede di legittimità avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai plurimi precedenti, sia pure risalenti nel tempo, ed inferito dal,14 essi, per la tipologia dei reati, una evidente attitudine delinquenziale del ricorrente, sintomatica di una maggiore pericolosità e persistente inclinazione al delitto, non avendo l'imputato modificato la propria condotta, anzi, avendo ripreso a spacciare sostanza stupefacente su strada non appena sia rimasto privo di reddito da lavoro. Pertanto, la recidiva reiterata è stata ritualmente contestata e ritenuta sussistente dal giudice che non la ha disapplicata, ritenendola equivalente alle concesse circostanze attenuanti generiche. L'art. 69, comma 4, cod. pen., preclude, del resto, in sede di giudizio di bilanciamento, la prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata, a condizione, naturalmente, che quest'ultima sia stata applicata dal giudice. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di ingmmissibilità», 'alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]