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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24884/2026

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pello di PalermoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo haconfermato la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per il delittodi bancarotta fraudolenta documentale.In conformità con la prospettazione accusatoria l’imputato, qualeamministratore della fallita società [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a.r.l., aveva sottratto,in parte, con lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, i libri e le scritturecontabili e li aveva tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione delpatrimonio e del movimento degli affari.

In particolare, aveva tenuto solo partedella documentazione contabile relativa alle annualità 2013, 2014 e 2015,aggiornato l’inventario solo sino all’anno 2014 e omesso di tenere il registro deibeni ammortizzabili.2.

Avverso la richiamata sentenza l’imputato ha proposto ricorso percassazione, riconducendosi, mediante il difensore di fiducia, a quattro motivi diimpugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per ladecisione.2.1.

Con il primo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della leggepenale in relazione agli artt. 216 e 223 l. fall. e 43 cod. pen., nonché vizio dimotivazione per manifesta illogicità e contradditorietà intrinseca della decisione.Lamenta, a riguardo, che la Corte di appello, pur avendo riconosciuto cheegli era un semplice dipendente della società con mansioni di magazziniere, chenon partecipava agli utili, né percepiva compensi aggiuntivi per la caricarivestita, e dunque era una mera “testa di legno”, ne aveva affermato laresponsabilità penale, per la mera posizione rivestita.2.2.

Con il secondo motivo denuncia manifesta illogicità della motivazioneper il travisamento delle ragioni dell’accettazione della carica, atteso che, per unverso, la decisione impugnata ha riconosciuto che ciò è dipeso da motivi affettivi(ovvero fare una cortesia al suocero) e, per un altro, ha ritenuto integrato ildolo, che doveva invece essere escluso, trattandosi di un mero atto di fiduciaparentale in un contesto sociale nel quale i legami familiari prevalgono sullaconsapevolezza dei rischi giuridici.2.3.

Con il terzo motivo assume contradditorietà e carenza della motivazionerispetto alla materiale disponibilità delle scritture e all’adempimento degliobblighi di custodia, poiché la Corte di appello afferma che un semplicemagazziniere avrebbe potuto o dovuto ottenere le scritture da quelli che, inrealtà, erano i suoi datori di lavoro, che peraltro non avevano dato riscontro, inseguito, neppure alle relative richieste del curatore.2.4.

Mediante il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione agliartt. 163 cod. pen. e 530 cod. proc. pen. nonché illogicità e contradditorietàintrinseca del dispositivo rispetto alla motivazione, in quanto avrebbe dovutoessere riconosciuto, ai fini della concessione della sospensione condizionale dellapena, il suo ruolo meramente formale nella società fallita.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I primi tre motivi di ricorso, i cui motivi sono suscettibili, con riguardoall’elemento soggettivo del reato, di vaglio unitario, sono fondati, per le ragionidi seguito indicate, con rilievo assorbente rispetto alle altre censure.2.Occorre innanzi tutto rammentare che, in temadi bancarotta fraudolenta documentale, la responsabilità dell'amministratore, cherisulti essere stato soltanto un prestanome, nasce dalla violazione dei doveri divigilanza e di controllo che derivano dalla accettazione della carica, cui però vaaggiunta la dimostrazione non solo astratta e presunta ma effettiva e concretadella consapevolezza dello stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzionedel movimento degli affari o, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare uningiusto profitto a taluno (tra le altre, Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Liberati,Rv. 232816).3.Mette inoltre conto evidenziare che nella fattispecie per cui è processo lastessa prospettazione accusatoria non lascia comprendere se il ricorrente siastato chiamato a rispondere del reato di bancarotta fraudolenta documentale peraver tenuto le scritture in modo tale da non consentire la ricostruzione dellasituazione economico-patrimoniale della società oppure per omessa tenuta didette scritture, stante il riferimento al dolo di arrecare pregiudizio ai creditori, el’elencazione di una serie di scritture che per alcuni anni, coincidenti con la suagestione, non erano state tenute.Se la sentenza di primo grado risolve la questione nella prima direzione e,quindi, ritiene integrato il dolo generico in capo all’imputato per le responsabilitàconnesse alla carica ricoperta e la firma della documentazione contabile, quellaimpugnata si muove lungo un incerto crinale, facendo riferimento tantoall’impossibilità di ricostruire le scritture, quanto all’omessa tenuta delle stesse.E, tuttavia, come ha affermato ormai ripetutamente questa Corte, in tema dibancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, perla cui sussistenza è necessario il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori,consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organifallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce unafattispecie autonoma e alternativa – nell’ambito dell'art. 216, comma primo, n.2), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture che, invece,integra un'ipotesi di reato a dolo generico e presuppone un accertamentocondotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predettiorgani (ex ceteris, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838;Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650).La richiamata motivazione della pronuncia della Corte di appello, oltre aoperare una sorta di “commistione” tra le condotte, invece distinte come si èappena ricordato, previste dalla norma incriminatrice, omette di indicare glielementi dai quali sarebbe ritraibile il dolo specifico necessario per laconfigurabilità del reato, concretatosi nell’omessa tenuta delle scritture,ritenendo che i relativi indici sintomatici possano desumersi dalle modalità dellacondotta, ovvero dalla totale assenza delle scritture dall’anno 2014, proprio nelperiodo più critico per la società.Epperò va al riguardo considerato che l’imputato è stato riconosciutoresponsabile per il solo reato di bancarotta documentale (e non anche per lacondotta di bancarotta distrattiva pure originariamente contestata), e, dunque,sarebbe stata necessaria una motivazione c.d. rafforzata sul dolo del delitto dibancarotta fraudolenta documentale, stante il venir meno del collegamentoinferenziale tra i due reati, costituito dall’alterazione dei dati contabili ocomunque dalla tenuta delle scritture in modo da non rendere possibile laricostruzione della situazione economica della società, al fine di celare lecondotte distrattive (arg. ex Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv.284677 – 02, § 4).Come noto, invero, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, il dolopuò essere desunto, con metodo logico-presuntivo, dall'accertata responsabilitàdell'imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto lacondotta è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di attidepauperativi del patrimonio sociale (tra le altre, Sez. 5, n. 15743 del18/01/2023, Gualandri, cit.; Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, Scarponi, Rv.283659).2.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio pernuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Palermo.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di PalermoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo haconfermato la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per il delittodi bancarotta fraudolenta documentale.In conformità con la prospettazione accusatoria l’imputato, qualeamministratore della fallita società [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a.r.l., aveva sottratto,in parte, con lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, i libri e le scritturecontabili e li aveva tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione delpatrimonio e del movimento degli affari. In particolare, aveva tenuto solo partedella documentazione contabile relativa alle annualità 2013, 2014 e 2015,aggiornato l’inventario solo sino all’anno 2014 e omesso di tenere il registro deibeni ammortizzabili.2. Avverso la richiamata sentenza l’imputato ha proposto ricorso percassazione, riconducendosi, mediante il difensore di fiducia, a quattro motivi diimpugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per ladecisione.2.1. Con il primo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della leggepenale in relazione agli artt. 216 e 223 l. fall. e 43 cod. pen., nonché vizio dimotivazione per manifesta illogicità e contradditorietà intrinseca della decisione.Lamenta, a riguardo, che la Corte di appello, pur avendo riconosciuto cheegli era un semplice dipendente della società con mansioni di magazziniere, chenon partecipava agli utili, né percepiva compensi aggiuntivi per la caricarivestita, e dunque era una mera “testa di legno”, ne aveva affermato laresponsabilità penale, per la mera posizione rivestita.2.2. Con il secondo motivo denuncia manifesta illogicità della motivazioneper il travisamento delle ragioni dell’accettazione della carica, atteso che, per unverso, la decisione impugnata ha riconosciuto che ciò è dipeso da motivi affettivi(ovvero fare una cortesia al suocero) e, per un altro, ha ritenuto integrato ildolo, che doveva invece essere escluso, trattandosi di un mero atto di fiduciaparentale in un contesto sociale nel quale i legami familiari prevalgono sullaconsapevolezza dei rischi giuridici.2.3. Con il terzo motivo assume contradditorietà e carenza della motivazionerispetto alla materiale disponibilità delle scritture e all’adempimento degliobblighi di custodia, poiché la Corte di appello afferma che un semplicemagazziniere avrebbe potuto o dovuto ottenere le scritture da quelli che, inrealtà, erano i suoi datori di lavoro, che peraltro non avevano dato riscontro, inseguito, neppure alle relative richieste del curatore.2.4. Mediante il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione agliartt. 163 cod. pen. e 530 cod. proc. pen. nonché illogicità e contradditorietàintrinseca del dispositivo rispetto alla motivazione, in quanto avrebbe dovutoessere riconosciuto, ai fini della concessione della sospensione condizionale dellapena, il suo ruolo meramente formale nella società fallita.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I primi tre motivi di ricorso, i cui motivi sono suscettibili, con riguardoall’elemento soggettivo del reato, di vaglio unitario, sono fondati, per le ragionidi seguito indicate, con rilievo assorbente rispetto alle altre censure.2.Occorre innanzi tutto rammentare che, in temadi bancarotta fraudolenta documentale, la responsabilità dell'amministratore, cherisulti essere stato soltanto un prestanome, nasce dalla violazione dei doveri divigilanza e di controllo che derivano dalla accettazione della carica, cui però vaaggiunta la dimostrazione non solo astratta e presunta ma effettiva e concretadella consapevolezza dello stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzionedel movimento degli affari o, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare uningiusto profitto a taluno (tra le altre, Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Liberati,Rv. 232816).3.Mette inoltre conto evidenziare che nella fattispecie per cui è processo lastessa prospettazione accusatoria non lascia comprendere se il ricorrente siastato chiamato a rispondere del reato di bancarotta fraudolenta documentale peraver tenuto le scritture in modo tale da non consentire la ricostruzione dellasituazione economico-patrimoniale della società oppure per omessa tenuta didette scritture, stante il riferimento al dolo di arrecare pregiudizio ai creditori, el’elencazione di una serie di scritture che per alcuni anni, coincidenti con la suagestione, non erano state tenute.Se la sentenza di primo grado risolve la questione nella prima direzione e,quindi, ritiene integrato il dolo generico in capo all’imputato per le responsabilitàconnesse alla carica ricoperta e la firma della documentazione contabile, quellaimpugnata si muove lungo un incerto crinale, facendo riferimento tantoall’impossibilità di ricostruire le scritture, quanto all’omessa tenuta delle stesse.E, tuttavia, come ha affermato ormai ripetutamente questa Corte, in tema dibancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, perla cui sussistenza è necessario il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori,consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organifallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce unafattispecie autonoma e alternativa – nell’ambito dell'art. 216, comma primo, n.2), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture che, invece,integra un'ipotesi di reato a dolo generico e presuppone un accertamentocondotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predettiorgani (ex ceteris, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838;Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650).La richiamata motivazione della pronuncia della Corte di appello, oltre aoperare una sorta di “commistione” tra le condotte, invece distinte come si èappena ricordato, previste dalla norma incriminatrice, omette di indicare glielementi dai quali sarebbe ritraibile il dolo specifico necessario per laconfigurabilità del reato, concretatosi nell’omessa tenuta delle scritture,ritenendo che i relativi indici sintomatici possano desumersi dalle modalità dellacondotta, ovvero dalla totale assenza delle scritture dall’anno 2014, proprio nelperiodo più critico per la società.Epperò va al riguardo considerato che l’imputato è stato riconosciutoresponsabile per il solo reato di bancarotta documentale (e non anche per lacondotta di bancarotta distrattiva pure originariamente contestata), e, dunque,sarebbe stata necessaria una motivazione c.d. rafforzata sul dolo del delitto dibancarotta fraudolenta documentale, stante il venir meno del collegamentoinferenziale tra i due reati, costituito dall’alterazione dei dati contabili ocomunque dalla tenuta delle scritture in modo da non rendere possibile laricostruzione della situazione economica della società, al fine di celare lecondotte distrattive (arg. ex Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv.284677 – 02, § 4).Come noto, invero, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, il dolopuò essere desunto, con metodo logico-presuntivo, dall'accertata responsabilitàdell'imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto lacondotta è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di attidepauperativi del patrimonio sociale (tra le altre, Sez. 5, n. 15743 del18/01/2023, Gualandri, cit.; Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, Scarponi, Rv.283659).2. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio pernuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Palermo.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]
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