CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 40494/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 13 luglio 2022 in parziale riforma della decisione del Tribunale di Torino del 20 novembre 2020 ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente ai reati sub A e B dell'imputazione (art. 44, lettera C, 93 e 95 d.P.R. 380/2001, accertati il 16 dicembre 2016) perché estinti per prescrizione e ha rideterminato la pena per i residui reati, capi C e D dell'imputazione (art. 181, comma 1 bis, cl. Igs. n. 42 del 2004, 633 e 639 bis cod. pen., reati accertati il 16 dicembre 2016) in anni 1 e mesi 1 di reclusione. 2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge, art. 62 bis, cod. pen. e motivazione carente sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche La Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche richiamando apoditticamente la motivazione del giudice di primo grado senza considerare le esigenze abitative del ricorrente e del suo nucleo familiare. 't Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile perché il motivo è manifestamente infondato e ripetitivo dei motivi di appello, senza critiche specifiche di legittimità alle motivazioni della sentenza impugnata. Il ricorso per cassazione non contesta la responsabilità ma si limita a ritenere non motivata la decisione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio. La decisione della Corte di appello (e la sentenza di primo grado, in doppia conforme) contiene adeguata motivazione, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rilevando l'assenza di indici di positiva valutazione e la presenza di numerosi precedenti penali, inoltre l'attività edilizia risulta oggettivamente grave in quanto è consistita "nella realizzazione di opere non irrilevanti in area sottoposta a vincolo, senza autorizzazione, con invasione dell'area di proprietà comunale". La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 - dep. 14/06/1983, ROSAMILIA, Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 - dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731). Del resto «In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena» (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore