CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31264/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n° 1785del ruolo generale dell'anno 2025, proposto da [OSCURATO:PERSONA] locale di Pescara, [OSCURATO:PARTITA_IVA],con sede in Pescara (PE) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 47, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro - tempore, dott. [OSCURATO:PERSONA]- telli, rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pescara, iscritto all’Albo speciale dei Cassazionisti dal 22.05.2015, c.f. LPTLNZ 69S27 G482Q, con studio in Pescara alla Via dei Marsi n. 174, in forza di provvedimento deliberativo imme- diatamente esecutivo n. 1230 del 25.07.2024, ed elettivamente domiciliata in Pescara presso lostudio del nominato procuratore e presso l’indirizzo di posta elettronica certificata avvlorenzolupoti- mini @ puntopec.it, giusta procura del 11.09.2024 da intendersi apposta in calce al ricorso anche ai sensi dell’art. 18, comma 5, D.M. Giustizia n. 44/2011 (perle comunicazioni di rito vedasi inte- stazionedel ricorso), la quale dichiara di voler ricevere le comuni- cazioni da parte della Cancelleria al seguente indirizzo di posta elet- tronicacertificata avvlorenzolupotimini @ puntopec.it . Ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] o di altro legale rappresentante pro tempore, con sede in Pescara, alla via Ancona n. 12, P.I.: 01214661009, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58S27 G482M), in virtù di procura rilasciata con atto separato, il quale dichiara, ai sensi dell’art. 176, c. 3, c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni al numero di [OSCURATO:TELEFONO] o all’indirizzo di posta elettronica avvocatocarlomasci @ pec.giuff re.it, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Pescara, alla via Venezia n. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquilan° 824 depo- sitata il 18 giugno 2024. Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la deci- sione dell’impugnazione; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali; che le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccom- bente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 36,4 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso per la fase decisionale; P.Q.M il Consigliere delegato dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 4.300,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributo previden