CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 settembre 1961
Cassazione n. 40806/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/09/1961 avverso l'ordinanza del 03/06/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sen9.te le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] TASSONEudito il dif sore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso straordinario proposto ai sensi dell'art. 625-bis del codice di rito, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si deduce che la ordinanza di inammissibilità emessa dalla Settima sezione di questa Corte in data 3 giugno 2021 è illegittima perchè pronunciata in violazione degli artt. 3, 27 della Cost., 3, 5, 6 e 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché carente di motivazione, e affetta da errore di diritto e materiale insito nella carenza di motivazione del provvedimento impugnato, dal momento che gli argomenti in essa posti a sostegno della legittimità dell'ergastolo - possibilità di usufruire del beneficio della liberazione anticipata dopo 26 anni di esecuzione - non sono condivisibili in quanto circoscrivono comunque la possibilità che venga in rilievo tempestivamente la rieducazione del condannato medio tempore intervenuta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché avanzato fuori dai casi consentiti (art. 625-bis cod. proc. pen.). Il provvedimento impugnato, nell'affermare la legittimità dell'ergastolo rispetto alle disposizioni citate, ha ben posto in evidenza le ragioni per le quali la questione "d& fine pena mai" sollevata dal ricorrente fosse del tutto infondata, non solo esposto che, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, nell'ordinamento statuale sono previsti dei correttivi norrnativi che rendono la pena dell'ergastolo pienamente compatibile con i principi Cedu, posto che ai sensi dell'articolo 176 del codice penale il condannato all'ergastolo che abbia scontato 26 anni di pena ha comunque la possibilità di usufruire del beneficio della liberazione condizionale, ma anche evidenziando che quindi, come ritenuto dalla stessa Corte europea, la pena dell'ergastolo stabilita dall'ordinamento italiano non presenta i caratteri della irriducibilità proprio perché essa può, de iure e de facto, essere ridotta e riconvertita in pena detentiva temporanea dopo 26 anni di esecuzione. Indi, le doglianze poste a base del ricorso straordinario sono prive iii pregio e non possono certamente trovare ingresso attraverso il rimedio esperito. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così d