CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 aprile 1972
Cassazione n. 22648/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1.PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 4.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i quattro diversi ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di tutti i ricorsi; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'inammissibilità del ricorso del P.G.; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 febbraio 2023 la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del 20 Aprile 2021 del Tribunale di Catanzaro, appellata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per le condanne relative ai capi 1) e 2), assolveva quest'ultimo dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto, rideterminava, invece, le pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in anni nove di reclusione e 9.000 euro di multa ciascuno, confermando nel resto la condanna agli altri tre predetti imputati, con altresì la condanna alla rifusione delle spese di grado in favore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Avverso la predetta decisione propongono ricorso per cassazione da un lato la Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro in relazione all'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], e dall'altro gli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con distinti ricorsi, in relazione alle condanne per i delitti di cui al capo 1), relativo agli artt. 110, 81, 629 e 628 n.3, 513-bis, cod. pen. e art. 7 L. n.203/1990 (ora 416-bis.1 cod. pen.), e al capo 2), relativo agli artt. 110, 629 e 628 n.3, cod. pen. e art. 7 L. n.203/1990 (ora 416-bis.1 cod. pen.). 2.1. La Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro deduce con un unico motivo la violazione di legge, in relazione agli artt. 110 - 629 - 513-bis cod. pen. e 192, 125 cod. proc. pen., nonché il vizio della motivazione. In particolare, evidenzia che la sentenza impugnata, che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto in relazione ai capi 1) e 2) di cui sopra, avrebbe omesso di prendere in considerazione una serie di intercettazioni allegate al ricorso, il cui contenuto è stato in parte riportato nel motivo di impugnazione, dalle quali emergerebbe la piena consapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] degli accordi illeciti alla base dell'appalto per le opere civili dato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., nonché della presenza delle cosche locali dietro le richieste economiche imposte alla società vittima della estorsione. I contenuti delle intercettazioni indicate nel ricorso avrebbero dovuto essere analizzate singolarmente e poi, però, considerate complessivamente, né sarebbe stata fornita dalla Corte territoriale alcuna spiegazione del perché esse non siano state considerate rilevanti. 2.2, Con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] egli deduce quattro diversi motivi di ricorso.Con il primo motivo eccepisce la violazione di legge in relazione agli articoli: 125, comma 3, 546, comma 1, lett. E), 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen.; artt. 81, 513- bis, 629, commi 1 e 2, in relazione all'art.628, terzo comma, n.3, e 416-bis.1 cod. pen.; artt. 111, comma 6, e 27, comma 3, Cost., nonché vizio della motivazione, con riferimento allo specifico profilo di apprezzamento relativo al riconoscimento del [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto incontrato da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dei suoi viaggi presso località vibonesi. In particolare, si evidenzia che la sola testimonianza dell'agente di P.G. Patafi non sarebbe certamente idonea ad individuare con certezza il ricorrente come l'interlocutore degli incontri con [OSCURATO:PERSONA] a Nicotera, a fronte delle conclusioni esposte dal consulente tecnico della difesa che escludeva la possibilità di una comparazione tecnico-fonetica sulla presunta voce del [OSCURATO:PERSONA], in ragione della brevità delle comunicazioni vocali registrate (precisamente nelle intercettazioni nn.26390 e 750). La Corte di appello avrebbe, perciò, errato nel momento in cui ha deciso di non svolgere alcun accertamento tecnico a fronte di un dato di per sé incerto come il riconoscimento della voce di [OSCURATO:PERSONA] da parte del testimone Patafi. Inoltre, sarebbe incongruente la motivazione laddove non spiega come mai l'imputato avrebbe dovuto contattare direttamente Evalto lasciandogli un messaggio sulla segreteria telefonica, e non già tramite la mediazione di [OSCURATO:PERSONA], il quale, secondo la sentenza, fungeva da filtro delle sue comunicazioni telefoniche, contravvenendo così alla regola ritenuta ferrea di non parlare mai personalmente al telefono. Al pari, risulta l'inidoneità dei contatti tra [OSCURATO:PERSONA] ed Evalto per pervenire all'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] come il soggetto incontrato a Nicotera da Evalto. Con il secondo motivo eccepisce analogamente violazioni di legge (negli stessi termini di cui al primo motivo) e vizio della motivazione con riferimento all'apporto concorsuale astrattamente addebitabile al ricorrente nella perpetrazione della condotta delittuosa patita dalla persona offesa. In particolare, si evidenzia che l'unico elemento indiziario riferibile al [OSCURATO:PERSONA] sarebbe l'intercettazione n.26390, in cui [OSCURATO:PERSONA], mentre parlava con [OSCURATO:PERSONA], avrebbe passato il telefono a [OSCURATO:PERSONA] per un saluto. Tale fatto si sarebbe verificato il 28 giugno 2012, quindi in data successiva rispetto all'esecuzione delle opere relative al bypass di Cortale, che erano state completate alla data del 19 giugno 2012. Vi sarebbe, perciò, un vuoto argomentativo nella motivazione della sentenza impugnata, malgrado le sollecitazioni difensive, che possa collegare il [OSCURATO:PERSONA], al di là del rapporto di vicinanza tra quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA], alle eventuali pregresse condotte estorsive nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. per la realizzazione dei lavori edili citati; di converso, vi sarebbe, perciò, l'assenza di un elemento costitutivo del reato in forma concorsuale, ossia il contributo causale del singolo imputato rispetto alle condotte illecite altrui. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen.; 416-bis.1 e 628, comma terzo, n.3, cod. pen., artt. 111, comma 6, e 27, comma 3, Cost., nonché vizio della motivazione, in relazione all'aggravante mafiosa, che in appello è stata confermata in entrambe le forme del "metodo mafioso" e della "agevolazione mafiosa". La Corte territoriale, infatti, quanto al cd. "metodo mafioso" non avrebbe fornito alcuna congrua motivazione relativamente al fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse posto in essere una condotta idonea ad esercitare una particolare coazione psicologica con i caratteri propri dell'intimidazione derivante all'organizzazione criminale, cui asseritamente sarebbe appartenuto. Analogamente, sulla ritenuta "agevolazione mafiosa", aggravante avente natura soggettiva e caratterizzata dalla necessità del dolo intenzionale, secondo i principi affermati dalle Sez. un. n.8545 del 19.12.2019, la sentenza non avrebbe fornito adeguata motivazione. Infine, con il quarto motivo, si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, per la quale i giudici di appello avrebbero utilizzato mere clausole di stile, senza compiere un effettivo vaglio del caso concreto che andasse al di là del richiamo alla oggettiva gravità dei fatti contestati. 2.3. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] seppur distinti sono sovrapponibili; essi formulano nei rispettivi ricorsi cinque distinti motivi. Con il primo si eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art.178 cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale avrebbe fondato la decisione di condanna sulla base di conclusioni contenute in una sentenza, emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in diverso procedimento per fatti analoghi, che è divenuta irrevocabile in data 1° marzo 2023, quindi dopo la pronuncia della Corte di appello di Catanzaro del 23/02/2023. La sentenza pronunciata in diverso procedimento non poteva, quindi, essere utilizzata ex art. 238-bis cod. proc. pen., ma solo come mero documento ex art. 234 cod. proc. pen. Con il secondo motivo lamentano l'omessa motivazione o comunque la manifesta contraddittorietà della stessa, per non aver valutato la memoria difensiva depositata il 23 marzo 2021, con allegata documentazione e la relazione del consulente tecnico di parte, atti idonei a dimostrare l'innocenza dei rispettivi ricorrenti. Si deduce, altresì, la violazione degli artt. 513-bis e 629 cod. pen.; con riferimento alla condanna per il reato di cui all'art. 513-bis cod. pen., viene eccepito anche il vizio della motivazione, in quanto non sarebbe stata indicata alcuna prova del fatto che la scelta della ditta [OSCURATO:PERSONA] per la realizzazione delle opere civili oggetto delle imputazioni, sarebbe avvenuta a seguito di violenza o minaccia diretta ad una ditta concorrente. Quanto alla violazione dell'art. 629 cod. pen., delitto contestato in relazione "alla corresponsione di somme di denaro esorbitanti non rispetto al badget ma rispetto al corrispettivo contrattuale", si deduce che la sentenza impugnata avrebbe affermato la sussistenza del reato solo in forza del contenuto di intercettazioni telefoniche del 29/06/2012 svolte tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (manager della [OSCURATO:SOCIETA].), senza che nelle motivazioni siano stati indicati i termini degli accordi contrattuali, l'entità dei lavori da eseguire e le somme pattuite per l'esecuzione, tutte circostanze esaminate dal C.T.P. ing. Libero, che nella sua relazione avrebbe, invece, dimostrato la congruità delle somme versate rispetto ai lavori effettuati e la mancanza di sovrafatturazione. I giudici di appello, quindi, avrebbero deciso solo in forza delle intercettazioni, senza provvedere ad una valutazione ex art. 192 cod. proc. pen. che tenesse conto degli ulteriori elementi di prova emersi nel corso del dibattimento. Con il terzo motivo viene eccepita la violazione dell'art. 603 cod. pen. pen., perché la Corte di Catanzaro ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale senza valutare adeguatamente la rilevanza delle prove richieste, utilizzando unicamente la prova desunta dalle intercettazioni. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la mancanza di motivazione e la manifesta illogicità della stessa in ordine all'aggravante sia dell'agevolazione dell'associazione mafiosa sia del metodo mafioso, che la sentenza impugnata ha riconosciuto senza tener conto degli specifici motivi di appello. In particolare, ci si duole che la Corte territoriale abbia omesso di indicare elementi di prova circa specifiche condotte dalle quali emergerebbe l'utilizzo del metodo mafioso, da intendersi come un'esteriorizzazione della forza intimidatrice promanante dal vincolo associativo; analogamente, appare carente la motivazione nel fornire prova adeguata circa il dolo specifico richiesto per integrare l'aggravante, avente natura soggettiva, dell'agevolazione alla cosca mafiosa, non essendo sufficiente il fatto che [OSCURATO:PERSONA] sia stato ritenuto appartenente al sodalizio 'ndranghetista e non rilevando possibili vantaggi indiretti dell'associazione, né il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca. Tale iter argomentativo, fondato su una evidente presunzione, avrebbe riverberato i suoi effetti anche sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che di fatto sarebbe rimasto attratto dall'orbita della presunta caratura criminale attribuita a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Infine, con il quinto motivo si dolgono del vizio di motivazione, ritenuta omessa, relativamente alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché l'errore nel calcolo della pena finale, in quanto l'aumento per la continuazione riguarderebbe un solo reato e quindi un unico aumento di pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché proposti con motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o comunque manifestamente infondati. Sono, invece, fondati, per le ragioni di seguito esposte, sia il ricorso proposto dalla Procura generale di Catanzaro avverso l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] sia quello presentato da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con riferimento al ricorso proposto dalla Procura generale va evidenziato che esso richiama una serie di intercettazioni di comunicazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'indiscusso protagonista delle vicende estorsive oggetto della sentenza impugnata, nonché poche altre intercorse sempre tra [OSCURATO:PERSONA] di Palma ed il fratello Antonio, coamministratore della società [OSCURATO:PERSONA] a r.I., e con [OSCURATO:PERSONA], dipendente della predetta società e originariamente imputato anch'egli dei due delitti contestati ai capi 1) e 2) per i quali è stato poi assolto. Dal contenuto di queste conversazioni intercettate, in parte riportato nel ricorso del P.G. (che ha, inoltre, allegato la trascrizione integrale di ognuna delle intercettazioni indicate), emerge che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza del sistema illecito sotteso alla realizzazione delle opere civili appaltate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla società [OSCURATO:PERSONA] a r.I., nonché della sovrafatturazione dei costi dei lavori edili di molto superiori rispetto a quelli pattuiti. Di queste intercettazioni non vi è quasi traccia nella motivazione della sentenza impugnata, che, pur rilevando l'esistenza di gravi indizi a suo carico, sminuisce l'effettivo ruolo nella vicenda di [OSCURATO:PERSONA], a cui viene attribuito all'interno della società [OSCURATO:PERSONA] a r.I., coannministrata insieme al fratello [OSCURATO:PERSONA], il mero svolgimento di "compiti di natura eminentemente tecnica, relativi alla esecuzione materiale dei lavori, mentre gli aspetti più propriamente gestionali e le scelte economico - imprenditoriali erano di pertinenza del fratello [OSCURATO:PERSONA], che infatti compare sistematicamente nelle intercettazioni", escludendo perciò l'esistenza del suo concorso nei reati che, invece, di fatto è riconosciuto in capo al fratello [OSCURATO:PERSONA], giudicato però in separato procedimento. Queste conclusioni appaiono sostanzialmente contraddette dal contenuto dei colloqui intercettati, che, come già evidenziato, sono avvenuti in più occasioni con [OSCURATO:PERSONA], indicato dalla Corte territoriale, come l'esecutore materiale delle minacce estorsive. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, che la sentenza impugnata contenga un deficit motivazionale laddove non prende in considerazioni una serie di intercettazioni certamente significative, né spiega perché esse siano state implicitamente considerate irrilevanti, giungendo, così, a conclusioni assolutorie che, nel loro complesso, risultano contraddittorie con altre affermazioni contenute in motivazione. Infatti, per un verso (si veda pag. 4 della sentenza) si attribuisce centralità nei fatti contestati alla società [OSCURATO:PERSONA] a r.I., formale aggiudicataria dell'opera (avendo stipulato la convenzione con il Comune di Cortale per il bypass stradale) ma che sarebbe rimasta sostanzialmente estranea ai lavori, affidati alla ditta di [OSCURATO:PERSONA] in ragioni delle minacce di [OSCURATO:PERSONA] ai dirigenti della [OSCURATO:SOCIETA]., e per altro verso si esclude ogni rilevanza penale alle condotte di [OSCURATO:PERSONA] all'interno del meccanismo estorsivo descritto, riversando di fatto ogni responsabilità sul fratello [OSCURATO:PERSONA], pur avendo entrambi il ruolo di amministratore della citata società. Fermo quanto precede,la Corte d'appello dovrà, perciò, rivalutare le prove contenute nelle intercettazioni in atti, svolgendo una valutazione anche complessiva delle stesse, al fine di verificare se vi sono prove, oltre ogni ragionevole dubbio, sulla piena consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] di aver fornito un contributo concorsuale alle condotte di cui ai capi 1) e 2) in cui [OSCURATO:PERSONA] a r.l. è stata ritenuta "strumento" per la realizzazione degli illeciti. Per le ragioni sin qui esposte il ricorso della Procura generale di Catanzaro deve essere accolto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio sulle imputazioni di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] esso è articolato in diversi motivi, di cui il primo è infondato, il secondo, invece, deve essere accolto, ed i motivi terzo e quarto sono assorbiti dall'accoglimento del secondo. 3.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso relativo al riconoscimento vocale di [OSCURATO:PERSONA] da parte del testimone Patafi, agente di P.G. che aveva partecipato alle attività di indagine, esso è inammissibile perché aspecifico. Sul punto, va evidenziato che la Corte territoriale (si vedano Ag.34 e ss. della sentenza) ha disatteso i motivi di appello con ampia, coerente e compiuta motivazione, richiamando, peraltro, l'approfondita valutazione giudiziaria circa il riconoscimento vocale di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto con sentenza del 7 giugno 2022 della Corte di appello di Catanzaro, passata in giudicato il 27/06/2023, nel procedimento penale per fatti analoghi relativo alla realizzazione del parco eolico di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro. Il motivo risulta ampiamente reiterativo di quanto già proposto nell'atto di appello, disatteso, come detto, nella sentenza impugnata, con specifiche e puntuali argomentazioni, con le quali la difesa in buona parte non si è confrontata (come ad esempio sull'utilizzo ex art. 234 cod. proc. pen. dell'accertamento vocale compiuto in altro procedimento definito con sentenza irrevocabile): esso risulta, perciò, inammissibile perché aspecifico. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è innanzitutto il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. La mancanza di specificità del motivo, dunque, va valutata anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01 e Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, in motivazione). Va ribadito, dunque, che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino - come nel caso di specie - di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di gravame non sono stati accolti (cfr. Sez. 2, n.33580 dell' 1/08/2023, Santagata, non massimata sul punto; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133). Quanto alla censura inerente la decisione di non disporre alcun accertamento tecnico peritale sulle voci registrate attribuite al [OSCURATO:PERSONA], si rileva che la Corte catanzarese ha fatto proprio il principio di diritto affermato in maniera costante dalla Suprema Corte, secondo cui: "In tema di intercettazioni telefoniche, qualora sia contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio convincimento da altre circostanze - quali i contenuti delle conversazioni intercettate; il riconoscimento delle voci da parte del personale della polizia giudiziaria; le intestazioni formali delle schede telefoniche - che consentano di risalire con certezza all'identità degli interlocutori, mentre incombe sulla parte che contesti il riconoscimento l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario" (cfr. Sez.5, n.20610 del 09/03/2021, Sadikaj, Rv.281265-01; Sez. 2, n.12858 del 27/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv.269900-01). [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire il suddetto principio che consente di escludere l'eccepita violazione di legge, rilevando, altresì, che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (così, tra le tante, Sez.6, n.5465 del 4/11/2020, dep.2021, F., Rv.280601-01). 3.2. Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato e deve essere perciò accolto. Si osserva che le prove a carico di [OSCURATO:PERSONA] sono state ricavate principalmente (si vedano in particolare le pagg. 7, 33 e 41 della sentenza impugnata) dal contenuto di due telefonate intercettate, entrambe avvenute in data 28 giugno 2012: nella prima (prog. n.26390) risulta che [OSCURATO:PERSONA], mentre parlava al telefono con [OSCURATO:PERSONA] (coamministratore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), passava il suo cellulare a [OSCURATO:PERSONA] per un brevissimo saluto tra i due; nella seconda (prog. n.26570), di poco successiva, vi è una conversazione tra Evalto e [OSCURATO:PERSONA] (dipendente di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), in cui il primo commenta l'episodio del breve scambio di battute tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello, dopo aver descritto in dettaglio il contenuto delle due citate intercettazioni, afferma (pag. 41 della sentenza) che: "È chiaro quindi l'apporto concorsuale offerto da [OSCURATO:PERSONA] alla condotta dei correi, consistito nel rafforzare la richiesta estorsiva dietro minaccia implicita (ma esplicitata da Evalto nel fornire ai destinatari l'interpretazione di quanto avvenuto: "sai che vuol dire, che domani mattina è meglio che prendete i camion e ve ne andate") di impedire la prosecuzione dei lavori in caso di mancato soddisfacimento delle richieste. Il carattere unitario e la stretta cadenza temporale dell'intera vicenda (tutta concentrata nel mese di giugno 2012), in una con il rapporto ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] in altre vicende analoghe e coeve (l'estorsione del parco eolico di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro, per il quale pure [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna), ragionevolmente dimostra che l'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non era estemporaneo, ma si inseriva nel contesto di accordi spartitori che riguardavano i rispettivi territori di influenza, ai quali [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato tramite Evalto". [OSCURATO:PERSONA] rileva che la prima conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], valutata singolarmente non contiene alcun importante elemento indiziario, dato che tra i due vi fu un mero e cordiale scambio di saluti e l'epiteto "grande capo", attribuito da [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], non può modificare in termini significativi tale valutazione. Nella seconda telefonata intercettata, quella tra Evalto e Scognamiglio, vi fu, invece, un'interlocuzione specifica in ordine ai lavori oggetto dell'estorsione, con un riferimento implicito fatto da Evalto al possibile intervento del [OSCURATO:PERSONA], ricavabile, a suo dire, dal solo fatto che il ricorrente aveva poco prima parlato al telefono con [OSCURATO:PERSONA]. I giudici di appello hanno fornito una lettura congiunta delle due telefonate, giungendo poi ad affermare che da esse si ricaverebbe la prova dell'apporto concorsuale del [OSCURATO:PERSONA], specificamente nell'aver egli rafforzato in questo modo la richiesta estorsiva di cui esecutore era [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, deve essere sottolineato che, nelle due telefonate intercettate, i colloqui avvenivano sempre tra soggetti coinvolti a diverso titolo nell'estorsione, non essendoci alcuna interlocuzione con i dirigenti della società vittima dei delitti contestati. Questi ultimi, sentiti in dibattimento in qualità di persone offese, non hanno mai affermato di aver ricevuto minacce per conto del [OSCURATO:PERSONA], né di aver percepito che dietro ad Evalto o ad altri protagonisti dell'estorsione vi fosse la presenza di [OSCURATO:PERSONA]. In questo quadro probatorio di natura meramente indiziaria, colgono nel segno le censure difensive, che hanno evidenziato un deficit motivazionale in ordine alla sussistenza di prove certe circa l'apporto concorsuale del [OSCURATO:PERSONA], evidenziando, peraltro, la contraddizione della motivazione della sentenza, laddove essa da un lato condanna l'odierno ricorrente in concorso per le estorsioni e l'illecita concorrenza relativa alle opere civili del cd. bypass di Cortale di cui ai capi 1) e 2), e dall'altro, fa risalire il presunto intervento di [OSCURATO:PERSONA] solo in un secondo momento, ovvero quando sarebbe sorto un contrasto sul pagamento della guardiania dei cantieri dei lavori stradali (si veda pag. 32 della sentenza impugnata), vicenda contestata al capo 3) dell'originaria imputazione e per la quale vi è però un giudicato assolutorio. La Corte di appello di Catanzaro, quindi, non si è confrontata adeguatamente con le censure del ricorrente che hanno preso spunto proprio dall'incerto dato temporale relativamente al contributo causale di [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, le due citate telefonate intercettate di cui sopra sono datate 28 giugno 2012, mentre le condotte illecite di cui ai capi 1) e 2) sono sicuramente antecedenti a quel giorno, non solo perché le date di consumazione dei reati ivi indicate sono formalmente antecedenti, ma perché l'intero compendio probatorio porta ad affermare che le minacce di Evalto, che aveva imposto alla [OSCURATO:SOCIETA]. l'affidamento dei lavori alla ditta di [OSCURATO:PERSONA] per il tramite della formale subappaltatrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., risalivano ai mesi precedenti allorquando i lavori oggetto degli illeciti erano già iniziati da un po' di tempo (a pag. 4 si afferma che i lavori del bypass stradale sarebbero iniziati il 12 giugno 2012). La sentenza deve essere perciò annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello, che, tenuto conto delle considerazioni sin qui esposte, dovrà rivalutare gli elementi indiziari a carico di [OSCURATO:PERSONA] per verificare, con motivazione più congrua, se egli ha effettivamente fornito un contributo causale, precisandone le caratteristiche in termini di concorso, alle condotte illecite di cui ai capi 1) e 2); il tutto, al di là di ogni altra valutazione sul rapporto certo con [OSCURATO:PERSONA] e dei precedenti penali che riguardano entrambi. L'accoglimento di questo motivo di ricorso assorbe, peraltro, gli altri due motivi di ricorso che presuppongono l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Quanto ai ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che come detto sono sostanzialmente sovrapponibili, essi risultano inammissibili perché aspecifici, nei termini sopra delineati, e comunque manifestamente infondati. Con riferimento al primo motivo, ossia l'utilizzo della sentenza pronunciata per fatti analoghi dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] e divenuta irrevocabile in data di poco successiva rispetto a quella di emissione della sentenza impugnata, va evidenziato che in nessun passaggio della motivazione si afferma che la sentenza emessa in altro procedimento dalla Corte di [OSCURATO:PERSONA] veniva utilizzata dalla Corte catanzarese ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., come erroneamente sostenuto dai ricorrenti. Solo a pag.1 della sentenza si fa cenno al contenuto della decisione di [OSCURATO:PERSONA], divenuta irrevocabile in data 10 marzo 2023, come mero incipit per la descrizione dell'origine delle attività investigative, salvo precisare, alla successiva pag.3, che il prosieguo delle indagini aveva consentito di accertare i fatti relativi al parco eolico di Amaroni e oggetto delle presenti contestazioni. Il motivo è perciò manifestamente infondato, atteso che l'altra sentenza, ancorché passata in giudicato solo nel corso della stesura della motivazione di quella impugnata, ben poteva essere utilizzata come mero documento ex art. 234 cod. proc. pen. 4.1. Quanto al secondo motivo di ricorso relativo al presunto mancato esame della memoria difensiva del 23/03/2021, della documentazione e della consulenza tecnica, da parte del giudice di prime cure, il Collegio richiama il consolidato principio di questa Corte (così Sez.5, n.24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv.276511-01; conf. Sez.1, n.26536 del 24/06/2020, Zilia, Rv. 279578-01), secondo cui: "La parte che deduce l'omessa valutazione di memorie difensive ha l'onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l'argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'omessa valutazione di memorie difensive non costituisce causa di nullità della decisione, ma può unicamente incidere sulla tenuta logico-giuridica della motivazione)". In ogni caso, la sentenza impugnata ha ampiamente dato conto delle censure proposte dai ricorrenti avverso la sentenza di primo grado, mostrando di non trascurare affatto le argomentazioni difensive. Le deduzioni relative alla presunta violazione di legge riguardante gli artt. 513-bis e 629 cod. pen., risultano, poi, aspecifiche nei termini sopra esposti, in quanto reiterative di doglianze già espresse negli atti di appello e non si confrontano con le motivazioni espresse dai giudici di merito. Infatti, la sentenza impugnata ha correttamente applicato in ordine al delitto ex art. 513-bis cod. pen. il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'integrazione del reato di concorrenza illecita ex art. 513-bis cod. pen. non è necessario che i comportamenti ivi contemplati siano diretti nei confronti dell'imprenditore concorrente, non essendo tale caratteristica espressamente richiesta dalla norma a fronte di condotte che ben possono coinvolgere anche persone diverse da quello" (così Sez.6, n.37520 del 18/04/2019, Rocca, Rv.276725-01; conf. Sez.2, n.34214 del 15/10/2020, Capriat,'Rv. 280237-02). Quanto, invece, al contenuto dell'estorsione di cui al capo 1) le sentenze di primo e secondo grado, che vanno lette congiuntamente atteso il richiamo esplicito che viene effettuato dalla sentenza impugnata (si veda a pag.3, dove si evidenzia che "quando era sorta la necessità di modificare il tracciato stradale in territorio di Corta/e, onde consentire ai trasporti eccezionali di raggiungere il sito di installazione degli impianti eolici, Evalto per il tramite [OSCURATO:PERSONA] srl, subappaltatrice del trasporto, aveva imposto alla [OSCURATO:SOCIETA], che ne avrebbe in ultimo sopportato i costi, di affidare il lavoro alla ditta le/api [OSCURATO:PERSONA] di Filadelfiat tale assunto risulta confermato dalle intercettazioni del 29/05/2012 in cui - v. pag. 29 della motivazione - [OSCURATO:PERSONA] convoca [OSCURATO:PERSONA] davanti a [OSCURATO:PERSONA], dai commenti circa l'incontro da cui emerge come si fosse stabilito l'affidamento dei lavori stradali di Cortale alla ditta [OSCURATO:PERSONA], nonché dalle intercettazioni dei colloqui tra Evalto e [OSCURATO:PERSONA], dipendente di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., da cui si comprende che le minacce di Evalto ai dirigenti della [OSCURATO:SOCIETA]., sono espresse nell'interesse della ditta di [OSCURATO:PERSONA], che, però, di fatto rispondeva al famoso "geometra" individuato nella persona di [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata con argomentazioni che non risultano viziate da manifesta illogicità o contraddittorietà esplicita i vari passaggi in cui si è sviluppata l'estorsione e la condotta di illecita concorrenza in favore della ditta [OSCURATO:PERSONA] di Filadelfia, senza che le censure esposte nei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] inficino la coerenza e la compiutezza delle conclusioni dei giudici di merito. Analoghe considerazioni possono svolgersi riguardo le censure relative al mancato svolgimento in dibattimento di approfondimenti tecnici sul valore delle opere realizzate, atteso che la Corte di appello ha ritenuto provata l'avvenuta estorsione in forza delle intercettazioni, tra cui in particolare quella del 29/06/2012 tra Evalto e [OSCURATO:PERSONA], project manager della [OSCURATO:SOCIETA]. in cui quest'ultimo protestava per aver pagato ingenti importi di denaro in esubero rispetto al preventivo, somme difficili da giustificare nei confronti della propria azienda. Le prove poste alla base della decisione di conferma della condanna di primo grado nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono dotate di una loro evidente efficacia probatoria fornita dal contenuto esplicito delle numerose intercettazioni in atti, che evidenziano una chiara situazione di intimidazione dei dirigenti della [OSCURATO:SOCIETA]di fronte alle richieste estorsive di [OSCURATO:PERSONA], che, è bene ricordare, era soggetto del tutto estraneo alle formali parti contrattuali che, pertanto, non avevano ragioni per interloquire con lo stesso. Le censure dei ricorrenti sono, perciò, anche sotto questo profilo reiterative di doglianze già formulate negli atti di appello, su cui la Corte territoriale ha fornito motivazioni adeguate. 4.2. Il terzo motivo di ricorso è del tutto generico, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: "In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nell'ipotesi di cui all'art. 603, comma primo, cod. proc. pen. la riassunzione di prove già acquisite o l'assunzione di quelle nuove è subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività, mentre, nel caso previsto dal secondo comma, il giudice è tenuto a disporre l'ammissione delle prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado negli stessi termini di cui all'art. 495, cod. proc. pen., con il solo limite costituito dalle richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti." (così Sez.3, n.47963 del 13/09/2016, F., Rv. 268657-01). I ricorrenti, invece, non hanno indicato puntualmente le ragioni di decisività delle prove oggetto della richiesta di riassunzione ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen., per cui il motivo si presenta come inammissibile. 4.3. Con riferimento al quarto motivo, in cui si eccepisce il vizio della motivazione in ordine alle aggravanti di cui all'art. 7 L. n.203/1991 (ora art. 416.1-bis cod. pen.), esso è inammissibile perché manifestamente infondato. Quanto all'utilizzo del cd. "metodo mafioso" la sentenza impugnata ha motivato con argomentazioni congrue, seppure in modo sintetico, facendo leva sulla notoria e palesata egemonia delle cosche della 'ndrangheta in quel territorio; le minacce perentorie di far bloccare i lavori e mandar via i cantieri da parte di Evalto (e quindi anche da parte dei suoi correi) erano espressione dell'esteriorizzazione del metodo mafioso, poiché le persone offese si erano rese ben conto che quelle minacce fossero espressione della forza intimidatrice derivante dall'associazione criminale, la 'ndrangheta, radicata in quel territorio, a cui si aggiungeva il dato oggettivo che sia Evalto, sia i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati già condannati a vario titolo per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, intende ribadire il principio, affermato già in precedenza dalla Corte in casi del tutto analoghi (così, Sez.2, n.19245 del 30/03/2017, Paiano, Rv.269938-01; conf. n.34786 del 31/05/2023, Gabriele, Rv.284950-01), secondo cui: "Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in I. 12 luglio 1991, n. 203), è sufficiente - in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica - che il soggetto agente faccia riferimento, in maniera anche contratta od implicita, al potere criminale dell'associazione, in quanto esso è di per sé noto alla collettività. (Nella fattispecie, relativa ad un'estorsione commessa nel territorio calabrese, la Corte ha ritenuto che i toni percepiti come "mafiosi" dalla P. O. - destinataria della richiesta di uno dei due imputati, pregiudicato per reati gravi, di non eseguire lavori ottenuti in appalto, in modo da favorire l'altro imputato - consentissero di ritenere integrato il "metodo mafioso" di cui alla predetta aggravante, essendo tali toni ben conosciuti dall'imprenditoria del luogo, ove la 'ndrangheta agisce, nella gestione delle attività economiche, in modo seriale, con modalità "tipiche" immediatamente distinguibili dalle vittime) ". Quanto, invece, all'altro profilo dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., ossia la finalità agevolatrice dell'associazione mafiosa, va richiamato il principio affermato in massima dant Sezioni unite (sent., n.8545 del 19.12.2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734-01) secondo cui: "La circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe". Sul punto la Corte territoriale ha offerto una motivazione congrua e comunque non viziata per contraddittorietà o manifesta illogicità, sostenendo che: "..anche a prescindere dalla destinazione dei proventi dei reati a una cassa comune il fatto stesso della loro perpetrazione ha consolidato e accresciuto il prestigio e il predominio territoriale dei gruppi malavitosi di cui gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati riconosciuti elementi apicali con sentenze definitive". Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], infatti, è provato che egli fosse considerato come un esponente di vertice dell'omonima cosca di Filadelfia, e le condanne per fatti di mafia indicate dalla sentenza impugnata (v. pag. 45) ne costituiscono un oggettivo corollario. Il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non si confronta con queste emergenze processuali e neppure con le argomentazioni utilizzate dalla Corte catanzarese, ma svolge censure astratte sulla presunta assenza del dolo specifico richiesto dall'aggravante de qua, tema che, in realtà, esula dal caso di specie atteso che l'agevolazione è stata individuata anche solo nell'accrescimento oggettivo del prestigio mafioso della cosca di [OSCURATO:PERSONA] derivante dall'aver imposto, ad una multinazionale come la [OSCURATO:SOCIETA]., la ditta di [OSCURATO:PERSONA] per l'esecuzione dei lavori stradali, senza necessità di provare anche che i soldi estorti finissero nella "cassa" del sodalizio. Analoghe considerazioni per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], beneficiario dell'estorsione e dell'illecita concorrenza per aver ottenuto il subappalto, che ha agito d'intesa con [OSCURATO:PERSONA] di cui ben conosceva il ruolo all'interno della cosca di Filadelfia. Non a caso la sentenza impugnata ricorda che anch'egli è stato condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. nel processo denominato "Imponimento", lui come partecipe del sodalizio quale "imprenditore di riferimento" e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di capo del clan. In base al principio di diritto fissato dalla sentenza delle Sezioni unite di cui sopra, è sufficiente che [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (ossia [OSCURATO:PERSONA]) e tale presupposto appare senza dubbio provato dal concatenarsi dei fatti, così come emergenti dal contenuto delle intercettazioni telefoniche oggetto di attenta valutazione da parte dei giudici di merito. 4.4. Quanto, infine, al quinto motivo di ricorso esso è inammissibile per entrambi i profili prospettati dai ricorrenti. In relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuati generiche, va ribadito che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826). Detti t, 3 principi sono stati riaffermati dalle Sezioni Unite,ì-emessa in tema di rapporti fra diniego delle attenuanti generiche e applicazione della recidiva (ai fini del calcolo della prescrizione), nella quale si è sostenuto che la meritevolezza dell'adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, con l'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., necessita, «quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda» (così Sez. U, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, non mass. sul punto).Anche i soli precedenti penali possono essere valorizzati per escludere il riconoscimento delle attenuanti (cfr., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Il giudice di appello, inoltre, non è tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione ulteriore (cfr. Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999). Nel caso di specie, i giudici di appello si sono attenuti a tutti questi principi enunciati, indicando la presenza di precedenti penali e giudiziari, nonché l'assenza di valide ragioni per il riconoscimento dell'attenuante richiesta. Quanto al calcolo della sanzione la Corte di appello ha indicato come pena base quella prevista per il reato di estorsione aggravata. Ha poi correttamente effettuato due aumenti per la continuazione, uno relativo al delitto di cui all'art. 513-bis cod. pen. e l'altro per un ulteriore episodio di estorsione, essendo state contestate ai capi 1) e 2) due diverse estorsioni. Il motivo di ricorso è, perciò, manifestamente infondato. 5. Per tutte le considerazioni fin qui esposte, dunque, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili. Alla inammissibilità degli stessi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa di