CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 1967
Cassazione n. 33465/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/04/1967 avverso l'ordinanza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale partenopeo che, in data 23.11.2021, l'aveva riconosciuta responsabile del delitto di associazione a delinquere e, con la contestata recidiva, condannata alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere. 2. Ricorre per cassazione il difensore della Tascone lamentando violazione degli artt. 545 e 585 cod. proc. pen. quanto al mancato decorso del termine per l'impugnazione: rileva che nel caso in esame, come risulta dal verbale di udienza, il giudice non aveva dato lettura della sentenza ma si era "riservato" il suo deposito in Cancelleria; e, tuttavia, alle ore 12.00 era rientrato in aula ed aveva dato lettura del dispositivo così inducendo in errore le parti circa la decorrenza del termine per impugnare. Il ricorso è manifestamente infondato poiché dalla stessa lettura del verbale di udienza risulta che il GIP, procedendo con rito abbreviato, aveva raccolto le conclusioni formalizzate all'esito della discussione e, "riservandosi" di decidere, era entrato in camera di consiglio da cui era uscito alle ore 12,00 dando lettura della sentenza; non si vede, d'altra parte, quale sarebbe stato il diverso modello procedurale con cui il processo si sarebbe dovuto concludere e, perciò, quale sarebbe stato l'errore in cui erano incorse le parti circa la decorrenza del termine per impugnare che, in ogni caso, non poteva che essere quello di trenta giorni dalla data dell'udienza dal momento che - incontestatamente - la motivazione era stata depositata entro i quindici giorni successivi all'udienza con la conseguenza per cui nessun avviso era dovuto al difensore. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deci • in Rosrna 1'8.07.2022 [OSCURATO:PERSONA] gliere est z sor cor D E POS1TATA [OSCURATO:PERSONA] • irP; IN (:;\Nc t i. R1 \ [OSCURATO:PERSONA]