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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 13993/2026

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iudice per le indagini preliminari delTribunale di Nola – in funzione di giudice dell'esecuzione – ha rigettato la richiesta volta alriconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati, giudicati con due sentenzeemesse a carico di [OSCURATO:PERSONA] (sentenza del Giudice dell’udienzapreliminare del Tribunale di Nola del 27/01/2023, passata in giudicato il 14/03/2023, dicondanna alla pena di anni due di reclusione ed euro quattrocento di multa, per i reati di cuiagli artt. 628 terzo comma cod. pen. e 4 legge 18 aprile 1975 n. 110, commessi in SanSebastiano al Vesuvio in data 11/02/2022; sentenza del Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Nola del 04/07/2025, irrevocabile il 21/10/2025, di condanna alla pena dianni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 1.067,00 di multa, poi ridotta ex art. 442comma 2-bis cod. proc. pen. alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro1.067,00 di multa, per due episodi di rapina commessi in [OSCURATO:PERSONA] al Vesuvio,rispettivamente nei giorni 01 e 25 gennaio 2025 e tra loro già riuniti in continuazione e per ilreato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, commesso il 01/01/2025).2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo cumulativamente vizi ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc.pen., per violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen., nonché contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, oltreche dalla lettura delle sentenze versate in atti e dalle produzioni difensive.3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezzadei motivi addotti.

Nel caso in esame, infatti, la dedotta questione è stata risolta – ad operadel giudice dell’esecuzione - con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della lorogenesi prossima, delle loro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui“ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità.Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiesta dirivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con la conformazionenormativa del giudizio di legittimità.

Da ciò, deriva la inammissibilità del proposto ricorso, cherisulta aspecifico e fattuale, in quanto le doglianze - oltre a sollecitare una diversa ealternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell’ordinanza impugnata, nonconsentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601) -denunciano difetti di motivazione non emergenti nel provvedimento impugnato.Lo stato di tossicodipendenza, inoltre, non era stato oggetto di specificadeduzione e allegazione in sede di presentazione dell’istanza e, pertanto, non può esserededotto in questa sede, quale nuova postulazione.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52,comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iudice per le indagini preliminari delTribunale di Nola – in funzione di giudice dell'esecuzione – ha rigettato la richiesta volta alriconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati, giudicati con due sentenzeemesse a carico di [OSCURATO:PERSONA] (sentenza del Giudice dell’udienzapreliminare del Tribunale di Nola del 27/01/2023, passata in giudicato il 14/03/2023, dicondanna alla pena di anni due di reclusione ed euro quattrocento di multa, per i reati di cuiagli artt. 628 terzo comma cod. pen. e 4 legge 18 aprile 1975 n. 110, commessi in SanSebastiano al Vesuvio in data 11/02/2022; sentenza del Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Nola del 04/07/2025, irrevocabile il 21/10/2025, di condanna alla pena dianni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 1.067,00 di multa, poi ridotta ex art. 442comma 2-bis cod. proc. pen. alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro1.067,00 di multa, per due episodi di rapina commessi in [OSCURATO:PERSONA] al Vesuvio,rispettivamente nei giorni 01 e 25 gennaio 2025 e tra loro già riuniti in continuazione e per ilreato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, commesso il 01/01/2025).2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo cumulativamente vizi ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc.pen., per violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen., nonché contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, oltreche dalla lettura delle sentenze versate in atti e dalle produzioni difensive.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezzadei motivi addotti. Nel caso in esame, infatti, la dedotta questione è stata risolta – ad operadel giudice dell’esecuzione - con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della lorogenesi prossima, delle loro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui“ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità.Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiesta dirivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con la conformazionenormativa del giudizio di legittimità. Da ciò, deriva la inammissibilità del proposto ricorso, cherisulta aspecifico e fattuale, in quanto le doglianze - oltre a sollecitare una diversa ealternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell’ordinanza impugnata, nonconsentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601) -denunciano difetti di motivazione non emergenti nel provvedimento impugnato.Lo stato di tossicodipendenza, inoltre, non era stato oggetto di specificadeduzione e allegazione in sede di presentazione dell’istanza e, pertanto, non può esserededotto in questa sede, quale nuova postulazione.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52,comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.