Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 44/2006
ECLI:EU:C:2006:175
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 14 marzo 2006
1
(
1
)
Causa C‑103/05
[OSCURATO:PERSONA] AG
contro
[OSCURATO:PERSONA]H
(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] della Repubblica d’Austria)
«Competenza giurisdizionale – Fori speciali – Art. 6, n. 1, del regolamento n. 44/2001– Pluralità di convenuti»
I –
Introduzione
1. L’art. 6, n. 1, del regolamento del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (
2
), consente, in caso di pluralità di convenuti con domicilio in Stati membri diversi, di adire il giudice di uno qualsiasi
di tali paesi, sempre che tra le domande esista uno stretto nesso.
2. L’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale supremo austriaco) deve interpretare la suddetta norma nell'ambito di una causa promossa,
per ottenere il pagamento di un certo importo, nei confronti di due soggetti, di cui uno è stabilito in Austria e l’altro
in Germania. Però l’azione diretta contro il primo, sottoposto a procedimento concorsuale, risulta inammissibile,
in limine
, con la conseguenza che il giudizio può essere avviato soltanto nei confronti del secondo.
3. La questione è stata sollevata ai sensi dell’art. 68 CE, in combinato disposto con l’art. 234 CE, al fine di sapere se, in
siffatte circostanze, possa essere invocato il foro elettivo indicato.
II –
Il contesto giuridico
A –
Il regolamento n. 44/2001
4. Il Consiglio, fondandosi sull'art. 65 del Trattato CE, sostituiva la Convenzione di Bruxelles del 1968 (
3
) con il regolamento n. 44/2001 (
4
) nell’intento di unificare le regole che designano il giudice competente a decidere delle controversie, al fine di salvaguardare
il funzionamento del mercato interno (
5
).
5. Le norme sulle «controversie intracomunitarie» debbono presentare «un alto grado di prevedibilità», fondandosi sul «domicilio
del convenuto (…) salvo in alcuni casi rigorosamente determinati nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti
giustifichi un diverso criterio di collegamento» (
6
), anche se il detto foro deve essere completato attraverso fori alternativi, «in base al collegamento stretto tra l’organo
giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia» (
7
).
6. Coerentemente con tali principi, l’art. 2, n. 1, del detto regolamento dispone che «salvo le disposizioni del presente regolamento,
le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai
giudici di tale Stato membro».
7. In conformità a tale premessa, gli artt. 5, 6 e 7 contemplano vari casi di competenze speciali. Secondo l’art. 6, «le persone
di cui all’articolo precedente possono essere convenute:
1) in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra
le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il
rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili.
(…)».
B –
Il diritto austriaco
8. L’art. 6 del Konkursordnung (legge fallimentare austriaca; in prosieguo: la «KO») recita:
«1) I giudizi intesi a far valere o a garantire diritti sul patrimonio appartenente alla massa fallimentare non possono essere
avviati né proseguiti dopo l’apertura del procedimento fallimentare a carico del debitore fallito.
2) I giudizi relativi a crediti privilegiati e al diritto all’esclusione di beni della massa fallimentare possono essere avviati
e proseguiti anche dopo l’apertura del procedimento fallimentare, ma soltanto nei confronti del curatore fallimentare.
3) I giudizi sui diritti che non riguardano in via di principio il patrimonio appartenente alla massa fallimentare, in particolare
quelli relativi a diritti a prestazioni personali del debitore fallito, possono essere avviati o proseguiti anche durante
il fallimento, contro il debitore fallito o da parte sua».
9. Di conseguenza, tale norma pone una «preclusione processuale», impedendo che, una volta dichiarato il fallimento, vengano
avviati o proseguiti giudizi aventi ad oggetto beni che rientrano nel fallimento, con la conseguenza che le domande a tal
fine proposte debbono considerarsi inammissibili.
10. Si tratta di misure analoghe a quelle di altri ordinamenti giuridici, che sono intese a unificare i crediti nei confronti
del debitore insolvente per agevolarne l’esecuzione (
8
). L’autorizzazione di azioni individuali provocherebbe un cumulo di inconvenienti giuridici e pratici.
11. Come precisato dal giudice a quo, il curatore fallimentare deve esaminare i diritti menzionati nell’art. 6, n. 1, della KO,
per incorporarli nella massa senza adire un organo giudiziario (
9
), però, se tale inclusione viene contestata, l’interessato deve citare in giudizio tutti coloro che negano il credito (
10
). Se in tale fase di esame il fallito non contesta espressamente il debito, il creditore gode di un titolo esecutivo privilegiato
sul fallimento (
11
).
III –
I fatti, la causa a qua e la questione pregiudiziale
12. Il 30 gennaio 2004, la [OSCURATO:PERSONA] AG citava dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale cantonale) di Bezau il sig. [OSCURATO:PERSONA],
domiciliato in Austria, e la società [OSCURATO:PERSONA] GmbH, con sede sociale in Germania, per sentirli condannare
in solido a pagare EUR 8 689,22 in forza del contratto da entrambi sottoscritto con il sig. [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe
ceduto il credito alla ricorrente (
12
).
13. [OSCURATO:PERSONA] di Bezau, con decisione 24 febbraio 2004, respingeva l’azione nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], poiché il
23 luglio 2003 era stata aperta una procedura fallimentare sul suo patrimonio. Con ordinanza 15 aprile 2004, dichiarava la
propria incompetenza internazionale e territoriale.
14. La decisione non soddisfaceva la [OSCURATO:PERSONA] AG, la quale interponeva appello dinanzi al Landesgericht (Tribunale regionale)
di Feldkirch, che con sentenza 8 giugno 2004 dichiarava il giudice di primo grado competente a conoscere della domanda.
15. La società convenuta presentava ricorso per cassazione dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA], il quale ha sospeso il procedimento
e ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
«Se un attore possa invocare l’applicazione dell’art. 6, n. 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 (…) nel convenire in giudizio
una persona residente nello Stato del foro e una persona [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], sebbene l’azione contro la persona
residente nello Stato del foro sia irricevibile fin dal momento della sua proposizione a causa di un procedimento fallimentare
avente ad oggetto il patrimonio del convenuto, che, in osservanza del diritto nazionale, comporta una preclusione processuale».
IV –
Il procedimento dinanzi alla Corte di giustizia
16. Hanno presentato osservazioni scritte, nei termini fissati dall’art. 20 dello Statuto della Corte di giustizia, i governi
tedesco e francese, come pure la Commissione.
17. Conclusa la fase scritta, non essendo stata chiesta l’apertura della fase orale, a seguito della riunione generale della Corte
di giustizia del 14 febbraio 2006, la causa risultava matura per la presentazione delle conclusioni.
V –
Analisi della questione pregiudiziale
A –
Nota preliminare
18. In limine, si deve fare presente che molte disposizioni del regolamento n. 44/2001 coincidono con quelle della Convenzione
di Bruxelles, che detto regolamento ha sostituito, per cui i commenti dottrinali e la giurisprudenza sono perfettamente estrapolabili.
19. È quanto accade con l’art. 2, identico nella sua formulazione in ambedue i testi (
13
), e con l’art. 6, n. 1, nel quale il regolamento n. 41/2001 ha incorporato le precisazioni apportate alla correlativa disposizione
della Convenzione dalla sentenza 27 settembre 1988, Kalfelis (
14
), reiterate in successive decisioni (
15
), e che richiedono un nesso tra le azioni esercitate nei confronti di vari soggetti.
B –
Le regole sulla competenza giudiziaria
20. Il detto art. 2 costituisce il punto di partenza dei criteri che, con carattere obbligatorio, procedono all’attribuzione di
competenza (
16
). I suoi due postulati costituiscono l’ossatura del sistema: le regole si applicano in funzione del fatto che il convenuto
ha il suo domicilio nella Comunità (
17
), e che resta così assoggettato ai giudici dello Stato dove egli vive, indipendentemente dalla sua cittadinanza (
18
).
21. La detta disposizione ricalca l’adagio
actor sequitur forum rei,
comunemente accettato dal diritto comparato per agevolare la tutela degli interessi del convenuto, per il quale è più difficile
difendersi davanti a giudici di un paese diverso dal suo (
19
), sebbene anche l’attore ottenga vantaggi in quanto maggiormente agevolato nell’esecuzione della decisione.
22. Il
forum domicilii
si rivela, pertanto, come la regola generale, ma non esclusiva, perché coesiste con fori diversi (
20
), i quali in alcuni casi, in considerazione della materia (
21
) o della volontà delle parti (
22
), lo escludono.
23. Altre volte, l’art. 2 confluisce con disposizioni nelle quali viene stabilita la competenza internazionale e quella territoriale,
mediante norme tassative per il convenuto e facoltative per l’attore, che può scegliere tra un ventaglio di opzioni (
23
).
24. In questo senso, gli artt. 5 e 6 del regolamento n. 44/2001 enunciano alcuni fori speciali per adire un giudice che non siede
nello Stato membro dove è domiciliato il debitore, e indicano direttamente e a margine del diritto nazionale il giudice competente
a conoscere della causa, sulla base dello stretto nesso che questa presenta con la controversia.
25. Nelle citate disposizioni è dato di ravvisare alcuni criteri, come il
forum contractus
(
24
) o il
forum delicti commissi
(
25
)
,
e quello del
forum connexitatis,
che interessa nella presente fattispecie e che abbraccia distinte categorie di connessione processuale, tra le quali quella
della pluralità dei convenuti; siffatto foro corrisponde alla costante volontà del legislatore comunitario di concentrare
le azioni relative ad una stessa causa nell’autorità giudiziaria più vicina o che è in più stretto rapporto con la controversia (
26
).
C –
La specialità in caso di pluralità di convenuti
26. L’intervento di una pluralità di persone nel processo dà luogo al litisconsorzio, il quale può essere attivo (più attori e
un convenuto), passivo (un attore e più convenuti) o misto (più attori e più convenuti).
27. L’art. 6, n. 1, del regolamento n. 44/2001 contempla il litisconsorzio passivo (
27
), anche se non deve escludersi il litisconsorzio misto (
28
). Perché possa farsi ricorso al foro elettivo si devono avere due o più debitori domiciliati in Stati membri diversi (
29
) e le domande (
30
) debbono essere connesse, in modo che convenga trattarle e risolverle in una sola volta.
28. Il requisito della connessione ubbidisce a due ragioni. Da un lato, riduce il rischio di decisioni giudiziarie discordanti,
e, dall’altro lato, evita di sottrarre illegittimamente taluno dei convenuti ai giudici dello Stato membro in cui abita (
31
).
D –
Esame della questione pregiudiziale
29. Due sono le soluzioni suggerite per la questione formulata dal giudice a quo: il governo francese e la Commissione ritengono
che si possa invocare il foro speciale, mentre il governo tedesco nega tale possibilità. Occorre analizzare ciascuna delle
due possibilità.
1. La prima alternativa
30. Nel caso di specie sono soddisfatte, a prima vista, le condizioni di applicazione dell’art. 6, n. 1, poiché vi sono due convenuti
e alcune azioni strettamente connesse, giacché derivano da un’obbligazione solidale (
32
), in forza della quale l’intero credito può essere escusso nei confronti di uno qualsiasi dei debitori.
31. In un’ottica formale, per avvalersi del foro speciale, l'attore dovrebbe semplicemente dirigere la propria azione contro una
pluralità di soggetti, i quali assumerebbero così tutti la qualità di convenuto a prescindere da eventuali ostacoli processuali
o materiali, concomitanti o successivi.
32. Questa tesi si fonda, almeno su quattro motivi. In primo luogo, il giudice, prima di verificare la validità del rapporto giuridico
processuale, deve accertare la propria competenza, che non dipende dall’ammissibilità della domanda né dall’analisi sostanziale
della fondatezza della pretesa, che è questione di merito.
33. In secondo luogo, il regolamento non precisa il concetto di «convenuto» né quello di «coconvenuto» (
33
), ma richiede semplicemente un nesso tra le «domande», senza aggiungere altro.
34. Inoltre, in terzo luogo, secondo l’art. 30 del regolamento, un giudice è considerato adito «quando la domanda giudiziaria
è depositata presso il giudice». Tale momento serve altresì, a tenore della sopra citata sentenza Kalfelis, a valutare la
connessione (
34
) e, di conseguenza, anche a verificare se nel detto atto figurano due o più convenuti (
35
).
35. Infine, se l’attore, per rinuncia agli atti, abbandona l’azione nei confronti della parte domiciliata nel territorio di competenza
del giudice presso il quale pende la causa, conformemente all’art. 6, n. 1, il principio della
perpetuatio jurisdictionis
vieta l’alterazione della competenza internazionale, con la conseguenza che il suo corso continua dinanzi al medesimo organo
giudiziario (
36
). Lo stesso principio vale quando taluno dei chiamati in giudizio viene messo da parte per altre circostanze.
2. La seconda alternativa
36. L’art. 6, n. 1, al pari delle altre disposizioni che derogano alla regola generale posta dall’art. 2, ha carattere tassativo (
37
) e va interpretato restrittivamente (
38
), in funzione dell’interesse perseguito; stando a tale premessa, nel caso di specie non è possibile avvalersi di tale norma.
37. Vi sono altri argomenti che confortano tale indicazione. Da un lato, il foro facoltativo previsto per il caso di pluralità
di convenuti, non è un foro fine a sé stesso, poiché trova la sua giustificazione in esigenze di economia processuale e per
evitare decisioni contrastanti, obiettivi che verrebbero meno se una delle azioni esercitate dovesse risultare inammissibile.
38. Dall’altro lato, il vantaggio di non doversi difendere dinanzi ad un Tribunale straniero non pregiudica la controparte né
le impone un onere eccessivo come, nella presente controversia, quello di informarsi del procedimento fallimentare.
3. La soluzione proposta
39. Nessuna delle due alternative illustrate si adatta ai fatti esposti dal giudice a quo; inoltre, l’una e l’altra implicano
taluni rischi, che si scorgono facilmente,come sarà qui di seguito evidenziato.
40. Se a un giudice di uno Stato membro viene presentata una domanda per un credito solidale nei confronti di due o più debitori,
di cui uno domiciliato in tale Stato e l’altro no, qualora quello che attrae la competenza sia deceduto prima che sia stato
avviato il procedimento, se ci si basa sull’aspetto formale, la prima delle alternative illustrate risolve chiaramente la
questione, ma il risultato resta insoddisfacente, dato che il rischio di decisioni contrastanti è eluso solo perché non si
cita in giudizio un defunto – la cosa sarebbe diversa se venissero chiamati in causa gli eredi.
41. Procedendo nella stessa linea di ragionamento, se il convenuto il cui domicilio determina la competenza ha ceduto il suo debito
senza averne dato notifica all’attore, i dubbi circa la legittimazione passiva e circa le conseguenze di tale difetto di notifica
giustificherebbero la previa analisi di tali aspetti per rifiutare di conoscere della controversia; altrettanto potrebbe fare
il giudice di un altro Stato membro, dove sia domiciliato un altro convenuto, con la pronuncia di decisioni differenti.
42. Il dilemma, a mio modo di vedere, si basa sul fatto che quando,
ab initio,
conformemente alla legge nazionale, una delle domande deve dichiarasi inammissibile, non vi è un concorso effettivo di convenuti,
in quanto viene meno il presupposto del foro elettivo, che non svolge neanche la sua funzione.
43. La presenza di due o più persone nel processo sorge artificiosamente. Non è che l’azione sia da respingere o che debba esaminarsi
questo aspetto, ma, imperativamente, ne viene impedito l’esercizio dalla legge.
44. Inoltre, se fin dal primo momento si ha sopravvenuta incapacità di uno dei convenuti di partecipare al procedimento, non si
persegue lo scopo di evitare decisioni contraddittorie, poiché non si avranno decisioni del tribunale dello Stato dove il
soggetto escluso è domiciliato.
45. Al contrario, l’impiego della regola in casi come quello di cui alla controversia principale altera il principio generale
in termini vietati dalla Corte di giustizia (
39
), dal momento che sotto lo schermo di una mera apparenza, si pone un cittadino dinanzi ai tribunali di un paese straniero,
con la conseguenza che le sue possibilità di difesa ne restano sminuite.
46. La tesi che propongo prende in considerazione la prevedibilità delle disposizioni in materia di competenza giudiziaria poiché
i casi contemplati presentano contorni precisi, non introduce nuovi requisiti per invocare il foro speciale, e circoscrive
quelli esistenti.
47. Non implica neppure che gli ordinamenti nazionali incidano indirettamente sul foro a danno della sua efficacia, essendo ciò
vietato dalla giurisprudenza (
40
), che sancisce il primato delle norme comunitarie sulle norme nazionali incompatibili (
41
). Non ne risulta sminuita l’operatività delle funzioni comunitarie, né si ravvisano contraddizioni, poiché i disposti normativi
operano in ambiti diversi, pur convergendo su alcuni punti.
48. Si deve aggiungere che il regolamento n. 44/2001 – come in precedenza la Convenzione di Bruxelles – non unifica le norme processuali
nazionali ma persegue un obiettivo più modesto, indicando il giudice idoneo a conoscere taluni casi, attraverso taluni parametri
differenti da quelli che vigono per l’accettazione delle domande (
42
).
49. Il regolamento stesso fa talvolta rinvio al diritto nazionale, per esempio, per concretizzare un concetto così essenziale
come quello di «domicilio» (
43
); la Corte di giustizia ha autorizzato in varie occasioni il ricorso alle norme interne per completare quelle comunitarie (
44
).
50. Di conseguenza, non è possibile avvalersi dell’art. 6, n. 1, del detto regolamento quando la domanda rivolta nei confronti
di una persona stabilita nel paese per i cui giudici viene operata l’opzione, deve essere respinta sin dal primo momento,
per il fatto che la legge ne impedisce l’ammissibilità.
51. Una soluzione in questo senso mitiga gli inconvenienti di ciascuna delle altre due soluzioni esaminate, si iscrive nella ratio
del sistema istituito dal regolamento n. 44/2001 e fornisce un’indicazione utile ai giudici chiamati ad applicare la detta
norma.
VI –
Conclusioni
52. In considerazione di tutto quanto sopra esposto, suggerisco alla Corte di giustizia di risolvere la questione pregiudiziale
sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA] nei seguenti termini:
«L’art. 6, n. 1, del regolamento del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, non può esser invocato per proporre una domanda
nei confronti di una persona domiciliata nello Stato del foro e contro un’altra persona stabilita in un altro Stato membro,
nel caso in cui la prima azione, per ragioni manifeste e
ex lege
, debba essere dichiarata inammissibile
in limine
».
1
– Lingua originale: lo spagnolo.
2
– GU L 12, pag. 1.
3
– Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (versione
consolidata reperibile in GU 1998, C 27, pag. 1).
4
– Art. 68 del regolamento n. 44/2001. Ciononostante, la Convenzione di Bruxelles è in vigore in Danimarca (art. 1, n. 3,
del detto regolamento) e nei territori degli Stati membri inclusi nell'ambito di applicazione territoriale della detta Convenzione
e non in quella del regolamento ai sensi dell'art. 299 CE.
5
– Secondo e sesto ‘considerando’.
6
– Undicesimo ‘considerando’.
7
– Dodicesimo ‘considerando’.
8
– Per esempio, anche la [OSCURATO:PERSONA] española (Legge 22/2003, del 9 luglio, BOE n. 164, del 10 luglio 2003, pag. 26905)
prevede che i giudici civili dinanzi ai quali siano presentate domande sulle quali deve pronunciarsi il giudice del fallimento
si astengano; se le domande fossero state ammesse, si dovrebbe disporre l'archiviazione del provvedimento, per difetto di
validità (art. 50).
9
– Art. 104 della KO.
10
– Art. 110 della KO.
11
– Art. 61 della KO.
12
– Il giudice a quo fa presente che dalla scrittura non emergono maggiori dettagli quanto a tale accordo.
13
– L'unica divergenza risiede nel rinvio rispettivo alle condizioni del «presente regolamento» o della «presente Convenzione».
14
– Causa 189/87, Racc. pag. 5565, in particolare i punti 7-12.
15
– Sentenza 27 ottobre 1998, causa C‑51/97, Réunion européenne e a. (Racc. pag. I‑6511, punti 47-49).
16
– Sentenze 9 dicembre 2003, causa C‑116/02, Gasser (Racc. pag. I‑14693, punto 72); 27 aprile 2004, causa C-159/02, Turner
(Racc. pag. I‑3565, punto 24); e 1° marzo 2005, causa C‑281/02,Owusu (Racc. pag. I‑1383, punto 37).
17
– Conformemente all'art. 4, n. 1, del regolamento «se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato membro,
la competenza è disciplinata in ciascuno Stato membro dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione degli artt. 22 e 23».
18
– [OSCURATO:PERSONA], I., nell'opera collettiva
Comentario al Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia
civil y mercantil,
edizione di [OSCURATO:PERSONA], A.L., [OSCURATO:PERSONA] III di Madrid/Boletín oficial del Estado, Madrid, 1994, pag. 62.
19
– Relazione sulla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisione in materia civile
e commerciale, elaborata dal sig. P. Jenard (GU 1979, C 59, pag. 1).
20
– Ad esempio, l'art. 3, n. 1, del regolamento dispone che «le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono
essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni 2-7»; Droz, G.A.L.,
Compétence judiciaire et effets des jugements dans le marché commun (Etude de la Convention de Bruxelles del 27 settembre
1968),
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 1972, pag. 56.
21
– L'art. 22 del regolamento esordisce con l'espressione: «indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva (…)».
22
– Ai sensi degli artt. 23 e 24 del regolamento, il giudice di un paese della Comunità può dichiararsi competente a decidere
nonostante che il convenuto non sia domiciliato in uno degli Stati membri.
23
– Sezioni dalla seconda alla quinta del capitolo secondo. Gli artt. 5, 6, 9-12, 16, 19-20, per esempio, usano il verbo «può».
24
– Art. 5, n. 1, lett. a).
25
– Art. 5, nn. 3 e 4.
26
– [OSCURATO:PERSONA], M.,
Competencia judicial internacional en la Comunidad Europea,
ed. Bosch, Barcellona, 1986, pag. 329.
27
– La relazione Jenard, sopra citata, fa presente che regole analoghe sono presenti nelle normative degli Stati membri che
firmarono la Convenzione di Bruxelles –con l'eccezione della Germania – e, ancora, in numerose convenzioni bilaterali, v.,
anche, Loussouarn, I.,
Droit international privé,
2ª ed., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 1980, pag. 610.
28
– Per quanto riguarda il litisconsorzio attivo, dal momento che non è regolato, vigono gli ordinamenti degli Stati membri;
Geimer, R., e [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
vol. 1, parte prima, Múnich, 1983, pag. 385.
29
– Il presupposto che non vi sia un domicilio comune appare implicito; [OSCURATO:PERSONA], C.,
La competencia judicial en la Unión Europea. Comentarios al Convenio de Bruselas,
Bosch, Barcellona, 1995, pag. 64. La dottrina ha negato l'applicazione della norma quando taluno dei coconvenuti dimora al
di fuori della Comunità; [OSCURATO:PERSONA], F.F., ob. col. cit.,
Comentario al Convenio de Bruselas
(…), pag. 171.
30
– Nonostante l'uso della parola «domanda», non si deve confondere il cumulo soggettivo delle azioni di cui all'art. 6, n. 1,
con il cumulo dei giudizi di cui agli artt. 27-30 del regolamento n. 44/2001.
31
– Questo secondo motivo, sebbene menzionato al n. 2 dell'art. 6 –«qualora si tratti di chiamata in garanzia o di chiamata
di terzo davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempre che quest'ultima non sia stata
proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dal suo giudice naturale»– non figura al n. 1, ma lo si
deduce dalla ratio e dalla finalità della norma, come corollario della connessione (relazione Jenard), o in modo autonomo
(Droz, op. cit., pag. 71, ritiene che l'omissione sia dovuta ad una dimenticanza piuttosto che ad un voluto silenzio); allo
stesso modo, Gothot, P., e Holleaux, D.,
[OSCURATO:PERSONA] de Bruselas del 27 settembre 1968 (competencia judicial y efectos de las decisiones en el marco de la CEE),
ed. [OSCURATO:PERSONA], Madrid, 1986, pag. 69.
32
– Il fatto che «si tratta di debitori solidali» viene indicato come esempio di connessione nella menzionata relazione Jenard.
33
– Droz, op. cit., pag. 71.
34
– Punto 12.
35
– [OSCURATO:PERSONA], F.F., op. cit.,
Comentario al Convenio de Bruselas (…)
, pag. 170, espone che l'esistenza di litisconsorzio viene solitamente fatta valere al momento del deposito della domanda.
36
– [OSCURATO:PERSONA], M., op. cit.., pag. 331.
37
– Weser, M.,
Convention communautaire sur la compétence judiciaire et l' exécution des décisions,
Centre interuniversitaire de droit comparé, Bruxelels/[OSCURATO:PERSONA], 1975, pag. 266.
38
– L'opportunità di sostenere un'interpretazione estensiva e multiforme dell'eccezione di cui all'art. 2 della Convenzione
di Bruxelles risulta dalla sentenza 22 novembre 1978, causa 33/78, Somafer (Racc. pag. 2183), punto 7.
39
– Citate sentenze Kalfelis, punto 8, e Réunion européenne e a., punto 47.
40
– Sentenze 15 maggio 1990, causa C‑365/88, Hagen (Racc. pag. I‑1845, punto 20); 26 maggio 2005, causa C‑77/04, GIE Réunion
européenne e a. (Racc. pag. I‑4509, punto 35), nonché la già citata Turner, punto 29.
41
– Sentenza 15 novembre 1983, causa 288/82, Duijnstee (Racc. pag. 3663, punto 14). [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden ha chieso
alla Corte di giustizia se l'obbligo di dichiararsi incompetente ai sensi dell'art. 19 della Convenzione di Bruxelles sussiste
nell'ambito di un ricorso per cassazione che, conformemente alla legge nazionale, restringe l'esame dell'organo giurisdizionale
ai motivi allegati dalle parti.
42
– Citate sentenze Hagen, punto 17, nonché GIE Réunion européenne e a., punto 34.
43
– L'art. 59 precisa che, «per determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello Stato membro in cui è pendente
il procedimento, il giudice applica la legge nazionale» (punto 1) e aggiunge che «qualora una parte non sia domiciliata nello
Stato membro in cui i giudici sono aditi, il giudice, per stabilire se essa ha il domicilio in un altro Stato membro, applica
la legge di quest'ultimo Stato» (punto 2).
44
– Sentenze 7 giugno 1984, causa 129/83, Zelger (Racc. pag. 2397), relativa all'interpretazione dell'art. 21 della Convenzione;
e, in senso più ampio, Hagen, già citata, punto 19, che ne enumera ancora altre.