CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 1980
Cassazione n. 40022/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/02/1980 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,1 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione a plurime violazioni di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, negli anni 2016 e 2017, alle pene di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato e ha dedotto i seguenti motivo di ricorso. - Violazione di cui all'art. 606 cod.proc.pen. e 125 comma 3 cod.pen. nullità della sentenza per omessa motivazione, motivazione apparente in relazione agli ulteriori elementi probatori messi a disposizione nel giudizio di appello, con le produzioni documentali, produzioni ignorate del tutto dal giudice territoriale, rilievi difensivi tesi a contrastare l'accusa della retrocessione del denaro e del meccanismo fraudolento. - Violazione di cui all'art. 606 cod.proc.pen. e 125 comma 3 cod.pen. in relazione alla ( / motivazione contraddittoria circa la retrocessione del denaro con i versamenti in contanti. Omessa valutazione delle deduzioni difensive. - Violazione di cui all'art. 606 cod.proc.pen. e 125 comma 3 cod.pen. in relazione all'elemento / i soggettivo del reato. Il difensore ha depositato memoria con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso non ravvisandosi cause di inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile per la proposizione di censure manifestamente infondate. I primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati e non tengono conto che il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve dunque essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa; quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato. Situazione non sussistente nel caso in esame. La sentenza impugnata ha argomentato l'inesistenza delle prestazioni indicate nelle fatture contabilizzate ed utilizzate nelle dichiarazioni fiscali, unica questione posta dal ricorrente, sulla base di una pluralità di elementi convergenti: l'inesistenza della ditta individuale emittente WanShun Trading, e della società [OSCURATO:PERSONA], non disponendo di alcuna struttura operativa, non essendo iscritte alla Camera di Commercio, non avendo sedi e dipendenti, nè conduzioni di locali; la genericità delle fatture mancando riferimento a codici del dell'articolo, quantità dettagliate e specifiche tecniche delle merci commercializzate; i documenti di trasporto erano sprovvisti di dati essenziali quali la firma del conducente e l'indicazione del vettore. Elementi probatori significativi a cui aggiungeva l'ulteriore dato secondo cui al pagamento con assegno di ogni singola fattura seguiva il versamento in contanti, in coincidenza temporale, della medesima somma, sui conti della società da cui ha tratto il convincimento del classico meccanismo fraudolento per cui il soggetto emette fattura incassa l'assegno e subito dopo restituisce in contanti l'importo al cliente utilizzatore. Ora il ricorrente argomenta la mancata valutazione di documenti atti a prospettare una alternativa ricostruzione in relazione ai versamenti "in contanti" riconducibili a normali operazioni commerciali che avvenivano ogni giorno, di cui lamenta la mancata valutazione, ma che non sono in grado di disarticolare il ragionamento probatorio del giudice del merito che fonda la prova dell'inesistenza delle prestazioni indicate nelle fatture su una pluralità di elementi non direttamente censurati (inesistenza degli emittenti, genericità delle fatture e dei DDT, retrocessione in contanti in coincidenza temporale ed importi) circostanze queste non superate da specifica censura, sicchè il vizio di carenza e contraddittorietà della motivazione non è sussistente per avere la corte territoriale implicitamente disatteso la censura nel corpo argomentativo. Il terzo motivo di ricorso in punto elemento soggettivo del dolo di evasione risulta parimenti manifestamente infondato. La corte territoriale ha argomentato la sussistenza del dolo di evasione in ragione del fatto che l'imputato era amministratore unico della società, aveva piena disponibilità e controllo di ogni aspetto gestionale contabile e, alla luce del meccanismo fraudolento applicato nei termini emersi all'esito dell'istruttoria dibattimentale, si doveva ritenere che l'utilizzo concreto delle fatture a fini fiscali fosse finalizzato all'unico scopo di conseguire un vantaggio tributario costituito dall'abbattimento dell'iva. Si tratta di una motivazione non manifestamente illogica e corretta in diritto. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma che pare congruo determinare in euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p. VOLe rAteg ‘,12-14e4Ì Die-a P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14