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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1999

ECLI:EU:C:1999:476
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61995CJ0179_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-179/95, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal signor A. [OSCURATO:PERSONA], direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e dalla signora R. Silva de Lapuerta, abogado del Estado, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di [OSCURATO:PERSONA], 4-6, boulevard E. Servais, ricorrente, contro Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai signori J. Carbery, consigliere giuridico, e G.-L. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor A. Morbilli, direttore generale presso la direzione «Affari giuridici» della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard [OSCURATO:PERSONA], convenuto, sostenuto da [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor T. [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, e dalla signora B. [OSCURATO:PERSONA], funzionario nazionale messo a disposizione del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], interveniente, avente ad oggetto l'annullamento del punto 1, 1.1, secondo comma, i), ultima parte della frase, dell'allegato IV del regolamento (CE) del Consiglio 27 marzo 1995, n. 685, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie (GU L 71, pag. 5), nonché della quinta rubrica, relativa all'acciuga, dell'allegato I del regolamento (CE) del Consiglio 31 marzo 1995, n. 746, che modifica il regolamento (CE) n. 3362/94 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1995 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (GU L 74, pag. 1), LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori G. Hirsch, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione (relatore), J.L.

Murray e H. Ragnemalm, giudici, avvocato generale: S. Alber cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale vista la relazione d'udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 2 luglio 1998, nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è stato rappresentato dalla signora R. Silva de Lapuerta, il Consiglio dai signori J. Carbery e G.-L. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] dai signori T. [OSCURATO:PERSONA] e J. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 17 settembre 1998, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato alla cancelleria della Corte il 9 giugno 1995 il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento, in forza dell'art. 173, primo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, primo comma, CE), del punto 1, 1.1, secondo comma, i), ultima parte della frase, dell'allegato IV del regolamento (CE) del Consiglio 27 marzo 1995, n. 685, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie (GU L 71, pag. 5), nonché della quinta rubrica, relativa all'acciuga, dell'allegato I del regolamento (CE) del Consiglio 31 marzo 1995, n. 746, che modifica il regolamento (CE) n. 3362/94 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1995 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (GU L 74, pag. 1). 2 Con ordinanza del presidente della Corte 15 novembre 1995 la [OSCURATO:PERSONA] è stata ammessa a intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

Il contesto normativo 3 L'art. 161, n. 1, lett. f), dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati (GU 1985, L 302, pag. 23; in prosieguo: l'«Atto di adesione») ha riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA] il 90% del totale ammissibile di catture (in prosieguo: il «TAC») di acciughe della zona [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]»), mentre il 10% è stato attribuito alla [OSCURATO:PERSONA].

Peraltro, conformemente al principio della stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno degli stock interessati (in prosieguo: il «principio della stabilità relativa»), enunciato dall'art. 4, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 25 gennaio 1983, n. 170, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (GU L 24, pag. 1), sostanzialmente ripreso nell'art. 8, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1992, n. 3760, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (GU L 389, pag. 1), il TAC di acciughe delle zone [OSCURATO:PERSONA] e X e della zona 34.1.1 del Comitato della pesca dell'Atlantico del Centro-Est (in prosieguo: il «Copace») è stato suddiviso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ragione, circa, del 48% per la [OSCURATO:PERSONA] e del 52% per il [OSCURATO:PERSONA]. 4 Il regolamento n. 3760/92 è stato adottato sul fondamento dell'art. 43 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 37 CE).

Esso precisa, al suo art. 3, lett. e) e f), che ai fini del regolamento stesso si intende per «e) "tasso di sfruttamento": il rapporto fra le catture di uno stock in un determinato periodo e lo stock totale;

f) "sforzo di pesca": per una nave, il prodotto della sua capacità e della sua attività e, per una flotta o un gruppo di navi, la somma degli sforzi di pesca delle singole navi». 5 L'art. 4 del regolamento n. 3760/92 prevede quanto segue: «1.

Al fine di assicurare lo sfruttamento razionale e responsabile delle risorse su base sostenibile il Consiglio, deliberando, salvo diversa disposizione, secondo la procedura prevista all'articolo 43 del Trattato, stabilisce misure comunitarie volte a definire le condizioni di accesso alle acque e alle risorse e di esercizio delle attività di sfruttamento.

Le misure sono elaborate sulla scorta delle analisi biologiche, socio-economiche e tecniche disponibili e, più particolarmente, delle relazioni elaborate dal comitato di cui all'articolo 16.

2. Tali disposizioni possono comprendere in particolare, per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca, misure volte a:

a) istituire zone e aree protette in cui le attività di pesca sono vietate o limitate;

b) limitare i tassi di sfruttamento;

c) fissare limiti quantitativi per le catture;

d) limitare il tempo trascorso in mare tenendo conto, ove opportuno, della lontananza delle acque di pesca;

e) determinare il numero e il tipo dei pescherecci autorizzati a operare;

f) definire misure tecniche per gli attrezzi da pesca, con le relative modalità d'uso;

g) determinare le dimensioni minime o il peso minimo degli esemplari che possono essere catturati;

h) istituire incentivi anche economici al fine di promuovere una pesca più selettiva». 6 L'art. 8, n. 1, del regolamento n. 3760/92 dispone che, conformemente all'art. 4, il tasso di sfruttamento può essere regolato mediante la limitazione, per il periodo interessato, del volume delle catture autorizzate e, ove necessario, dello sforzo di pesca.

Nei casi in cui una limitazione delle catture non risulti appropriata, il tasso di sfruttamento può essere regolato unicamente mediante la limitazione dello sforzo di pesca. 7 Ai sensi dell'art. 8, n. 4, punti i) e ii), dello stesso regolamento, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della [OSCURATO:PERSONA], determina per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca, caso per caso, il totale ammissibile di catture e/o il totale ammissibile dello sforzo di pesca, se del caso su base pluriennale, e ripartisce la possibilità di pesca tra gli Stati membri secondo criteri atti a garantire la stabilità relativa delle attività di pesca dei singoli Stati membri per ciascuno degli stock interessati; tuttavia, su richiesta degli Stati membri direttamente interessati, si può tener conto degli sviluppi registratisi dal 1983 in materia di minicontingenti e di scambi regolari di contingenti, nel rispetto dell'equilibrio globale delle ripartizioni. 8 Ai sensi dell'art. 9, n. 1, del regolamento n. 3760/92, gli Stati membri possono scambiare la totalità o una parte delle disponibilità di pesca loro assegnate previa notifica alla [OSCURATO:PERSONA]. 9 In forza dell'art. 16 del regolamento n. 3760/92, la [OSCURATO:PERSONA] istituisce un comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, posto sotto la sua egida.

Esso viene consultato periodicamente ed elabora ogni anno una relazione sulla situazione delle risorse alieutiche e sull'evoluzione delle attività di pesca, tenendo conto in particolare degli aspetti biologici e tecnici.

Esso presenta inoltre un'analisi delle implicazioni economiche della situazione delle risorse alieutiche.

Il comitato riferisce annualmente in merito ai lavori già svolti e a quelli da svolgere, in virtù dell'art. 41, lett. a), del Trattato CE [divenuto art. 35, lett. a), CE], in materia di ricerca scientifica e tecnica nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 10 Il regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1994, n. 3362, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1995 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (GU L 363, pag. 1), adottato, segnatamente, sul fondamento dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 3760/92, ha fissato i TAC per il 1995.

Per quanto riguarda l'acciuga, ha stabilito, per la zona [OSCURATO:PERSONA], un TAC di 33 000 tonnellate ripartite in ragione di 29 700 tonnellate per la [OSCURATO:PERSONA] e 3 300 tonnellate per la [OSCURATO:PERSONA], senza distinzione a seconda dei luoghi in cui le catture sono effettuate.

Per la zona [OSCURATO:PERSONA], X, Copace 34.1.1, ha fissato un TAC di 12 000 tonnellate ripartito in ragione di 5 740 tonnellate per la [OSCURATO:PERSONA] e 6 260 tonnellate per il [OSCURATO:PERSONA], da pescarsi soltanto entro le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro interessato o nelle acque internazionali della zona interessata. 11 Il regolamento n. 685/95 è stato adottato sul fondamento dell'art. 43 del Trattato.

Ai sensi del suo art. 11, n. 1, gli Stati membri interessati, a norma dell'art. 9 del regolamento n. 3760/92, procedono allo scambio delle disponibilità di pesca loro assegnate alle condizioni di cui all'allegato IV, punto

1. 12 Ai sensi del punto 1, 1.1, del detto allegato: «Gli scambi tra la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] sono tacitamente rinnovabili per il periodo dal 1995 al 2002, fatta salva la possibilità per ciascuno Stato membro di modificarne i termini ogni anno al momento della fissazione dei TAC e dei contingenti.

Tali scambi riguardano i seguenti TAC:

i) un TAC comune di acciughe fissato per le zone [OSCURATO:PERSONA] e IX: il [OSCURATO:PERSONA] cede annualmente alla [OSCURATO:PERSONA] l'80% delle sue possibilità di pesca, da pescare esclusivamente nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione della [OSCURATO:PERSONA]; (...)». 13 Il regolamento n. 746/95 è stato adottato sul fondamento dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 3760/92.

Come risulta dal suo terzo e quarto considerando, esso ha lo scopo, in particolare, di agevolare gli scambi delle possibilità di pesca attribuite a taluni Stati membri e, per quanto riguarda più specificamente le possibilità di pesca dell'acciuga, di consentire il trasferimento di una parte di un contingente dalla zona cui si riferisce ad una zona adiacente. 14 Dalla quinta rubrica dell'allegato I del regolamento n. 746/95 risulta che la quota di acciughe di 6 260 tonnellate attribuita al [OSCURATO:PERSONA] nella zona [OSCURATO:PERSONA], X, Copace 34.1.1 può essere pescata fino a 5 008 tonnellate nelle acque della sottozona [OSCURATO:PERSONA] che rientrano nella sovranità o giurisdizione della [OSCURATO:PERSONA]. 15 Nel corso della riunione del Consiglio 27 marzo 1995, nell'ambito della quale è stato adottato il regolamento n. 685/95, la delegazione spagnola ha fatto iscrivere a verbale una dichiarazione unilaterale nella quale ha affermato che le disposizioni volte a garantire la gestione comune dei TAC di acciughe nelle zone [OSCURATO:PERSONA] e IX dovevano rispettare la differenziazione biologica degli stock di acciughe e non avrebbero dovuto alterare gli equilibri esistenti. 16 A sostegno del ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi vertenti sulla violazione, rispettivamente, dell'art. 39 del Trattato CE (divenuto art. 33 CE) e di quella del regolamento n. 3760/92.

Sul motivo vertente sulla violazione dell'art. 39 del Trattato CE 17 Con il primo motivo, il governo spagnolo sostiene che le disposizioni impugnate contravvengono agli obiettivi della politica comune della pesca enunciati dall'art. 39 del Trattato, in particolare quelli di assicurare un impiego migliore dei fattori di produzione e di stabilizzare i mercati. 18 Sottolinea, in primo luogo, che uno dei meccanismi previsti dal regolamento n. 3760/92 per garantire la conservazione delle risorse di pesca consiste nel limitare le catture delle specie minacciate e nel ripartire i TAC fissati a tal fine fra gli Stati membri (che possono comunque procedere a scambi) tenendo conto del principio della stabilità relativa.

La gestione di tali catture si effettuerebbe quindi sulla base di contingenti nazionali, rimanendo gli Stati membri liberi di adottare le misure pertinenti per la loro ripartizione e il loro utilizzo, purché conformi alla normativa comunitaria e alla politica comune della pesca (v. sentenze 16 giugno 1987, causa 46/86, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2671, e 7 maggio 1992, cause riunite C-251/90 e C-252/90, Wood e Cowie, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-2873). 19 In secondo luogo, sostiene che, per adottare le disposizioni del regolamento n. 3362/94, che ha fissato il TAC di acciughe nella zona [OSCURATO:PERSONA] a 33 000 tonnellate per la campagna 1995, il Consiglio aveva tenuto conto dei pareri scientifici di cui disponeva, in particolare di quello del Comitato scientifico, tecnico ed economico della pesca, e aveva ritenuto che tale TAC fosse il solo atto a garantire uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse.

Il detto TAC avrebbe avuto per oggetto quello di stabilizzare lo sforzo di pesca e lo sfruttamento delle risorse, pur riprendendo e quantificando taluni diritti di pesca storici della [OSCURATO:PERSONA], in modo da garantire scientificamente la perennità dello sfruttamento.

Di conseguenza, qualunque provvedimento che determinasse il superamento del detto TAC comprometterebbe la conservazione della specie e contravverrebbe all'art. 39 del Trattato. 20 Secondo il governo spagnolo, è quanto avverrebbe nel caso delle disposizioni impugnate in quanto, autorizzando che una parte del contingente di acciughe attribuito al [OSCURATO:PERSONA] dal regolamento n. 3362/94 nella zona [OSCURATO:PERSONA] sia pescata non in tale zona bensì nella zona [OSCURATO:PERSONA], esse consentirebbero un aumento del TAC di acciughe per tale ultima zona, che passerebbe da 33 000 tonnellate a 38 008 tonnellate, e ciò senza che tale aumento sia giustificato da alcuna nuova relazione scientifica. 21 In terzo luogo, il fatto che il Consiglio abbia fissato un TAC precauzionale per l'acciuga pescata nella zona [OSCURATO:PERSONA] non giustificherebbe affatto le disposizioni impugnate.

In primo luogo, il TAC precauzionale sarebbe una misura di conservazione a carattere obbligatorio, in quanto, allorché è raggiunto, lo Stato membro interessato dovrebbe immediatamente vietare la pesca dello stock.

In secondo luogo, il TAC precauzionale sarebbe sempre fissato in base alle catture storiche e alle relazioni scientifiche esistenti.

La sentenza 24 novembre 1993, causa C-405/92, Mondiet ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-6133), non implicherebbe che le relazioni scientifiche e tecniche siano prive di valore e che il Consiglio sia libero di scegliere bensì che, allorché tali relazioni non esistono o non sono concludenti, il Consiglio possa adottare misure di conservazione più rigorose.

Al contrario, nel caso di specie, la tesi del Consiglio condurrebbe a non adottare misure di conservazione allorché le relazioni raccomandano di farlo. 22 In ultimo luogo, gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] fondati sugli scambi di possibilità di pesca praticati tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], nonché sulla sentenza 7 dicembre 1995, causa C-52/95, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-4443), non sarebbero pertinenti nel caso di specie.

Da una parte, gli scambi di contingenti tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sarebbero sempre stati effettuati nel rispetto della normativa comunitaria, il che non avverrebbe nel caso di specie.

D'altra parte, il superamento del suo contingente di acciughe da parte della [OSCURATO:PERSONA], sanzionato dalla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non farebbe che dimostrare che tale Stato non rispetta gli obblighi impostigli in materia di pesca, ma non giustificherebbe la violazione da parte del Consiglio del diritto comunitario della pesca. 23 Il Consiglio ricorda preliminarmente che l'adesione, nel 1986, del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e della Repubblica portoghese alla Comunità ha sollevato seri problemi di adattamento per quanto riguarda la pesca, che il processo di integrazione di questi due Stati membri nella politica comune della pesca è stato progressivo e che le disposizioni impugnate fanno parte del compromesso laboriosamente elaborato dal Consiglio.

Sottolinea la gravità dei problemi attinenti alla pesca all'acciuga nella zona [OSCURATO:PERSONA] e afferma che il trasferimento del contingente tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] era volto a favorire il processo di integrazione del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. 24 Il Consiglio rileva inoltre che lo stock di acciughe della zona [OSCURATO:PERSONA] non è in situazione di pericolo biologico e che il TAC attuale, fissato a titolo precauzionale, non risulta da una specifica previsione scientifica.

La differenza essenziale tra i TAC precauzionali e i TAC analitici consisterebbe nel fatto che i primi si applicano agli stock per i quali non si dispone di previsioni di cattura fondate su una valutazione analitica.

Nel caso in cui si disponga di una valutazione analitica dello stock, il Consiglio fisserebbe un TAC analitico corrispondente a un obiettivo di gestione determinato.

I TAC precauzionali sarebbero fissati per gli stock di cui non si può valutare con precisione lo stato di sfruttamento e non corrisponderebbero necessariamente a esigenze di conservazione, sebbene siano generalmente fissati a livelli considerati come biologicamente sicuri, ma più frequentemente risponderebbero ad altri obiettivi. 25 Non vi sarebbe sopravanzo dello stock di acciughe nella zona [OSCURATO:PERSONA] ma, perché il contingente della [OSCURATO:PERSONA] aumentasse, il Consiglio avrebbe dovuto aumentare il TAC in una proporzione dieci volte superiore, al fine di rispettare l'art. 161 dell'Atto di adesione che attribuisce il 90% di tale TAC alla [OSCURATO:PERSONA] e il 10% alla [OSCURATO:PERSONA].

Poiché una soluzione del genere avrebbe rischiato di sfociare in un sovrasfruttamento dello stock, il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] avrebbero autorizzato il trasferimento delle possibilità di pesca dell'acciuga dalle acque situate ad ovest della penisola iberica (zona [OSCURATO:PERSONA], X, Copace 34.1.1) verso le acque del golfo di Guascogna, a nord della [OSCURATO:PERSONA] (zona [OSCURATO:PERSONA]).

Così facendo, il Consiglio non avrebbe ecceduto i suoi poteri né violato i principi fondamentali della politica comune della pesca quali enunciati nei Trattati. 26 Il Consiglio riconosce che, fissando un TAC comune per gli stock di acciughe della zona [OSCURATO:PERSONA] e delle zone [OSCURATO:PERSONA] e X, il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] hanno dato risposta ai desiderata della Repubblica francese e della Repubblica portoghese, considerato che i trasferimenti sono decisi dagli Stati membri conformemente all'art. 9 del regolamento n. 3760/92 e restano una prerogativa degli Stati membri.

Tuttavia, il Consiglio non avrebbe contravvenuto all'art. 39 del Trattato giacché, avallando quanto convenuto fra gli Stati membri, non avrebbe messo a repentaglio lo stock di acciughe della zona [OSCURATO:PERSONA]. 27 [OSCURATO:PERSONA] sottolinea in particolare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] procede abitualmente a scambi di possibilità di pesca dell'acciuga con la [OSCURATO:PERSONA], nell'esercizio della competenza legittima conferitagli dall'art. 9 del regolamento n. 3760/92, e che il settore della pesca dell'acciuga nella zona [OSCURATO:PERSONA] è caratterizzato da una particolare sensibilità socioeconomica, come dimostrerebbe la citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]. 28 A questo proposito occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, nel perseguire gli obiettivi della politica agricola comune, le istituzioni comunitarie devono garantire la conciliazione permanente che può essere richiesta da eventuali contraddizioni fra questi obiettivi considerati separatamente e, se del caso, dare all'uno o all'altro di essi la prevalenza temporanea resa necessaria dai fatti o dalle circostanze di natura economica in considerazione dei quali esse adottano le proprie decisioni (sentenze 20 ottobre 1977, causa 29/77, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1835, punto 30; 19 marzo 1992, causa C-311/90, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-2061, punto 13; Mondiet, citata, punto 51, e 5 ottobre 1994, causa C-280/93, Germania/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-4973, punto 47). 29 Sempre da una giurisprudenza consolidata discende che, quando, basandosi sull'art. 8, n. 4, del regolamento n. 3760/92, il Consiglio determina i TAC e ripartisce le possibilità di pesca tra gli Stati membri, è chiamato a procedere alla valutazione di una situazione economica complessa.

In circostanze del genere, il potere discrezionale di cui il Consiglio gode non riguarda esclusivamente la natura e la portata dei provvedimenti da adottare, ma anche, in una certa misura, l'accertamento dei dati di fatto.

Nel controllare l'esercizio di tale competenza, il giudice deve limitarsi ad esaminare se non sia viziato da errore manifesto o da sviamento di potere o se l'autorità di cui trattasi non abbia manifestamente superato i limiti del suo potere discrezionale (v. sentenza 19 febbraio 1998, causa C-4/96, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-681, punti 41 e 42). 30 Nel caso di specie, occorre rilevare anzitutto che, come il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] hanno esposto senza essere contraddetti, le disposizioni impugnate sono state adottate per far fronte ai gravi problemi che affliggono la pesca dell'acciuga nella zona [OSCURATO:PERSONA]. 31 Va sottolineato inoltre che, allorché il Consiglio ha fissato un tasso di 33 000 tonnellate di acciughe per la zona [OSCURATO:PERSONA], ha agito a titolo precauzionale e non sulla scorta di dati scientifici probanti.

In tali condizioni, l'aumento di 5 008 tonnellate delle possibilità di pesca dell'acciuga nella detta zona risultanti dalla quinta rubrica dell'allegato I del regolamento n. 746/95 potrebbe essere considerato viziato da errore manifesto o da sviamento di potere, oppure come manifestamente eccedente il potere discrezionale riconosciuto al Consiglio, soltanto in presenza di indizi sufficienti a dedurne che esso lede l'equilibrio biologico delle risorse di cui si tratta.

E' giocoforza rilevare che il governo spagnolo non ha fornito indizi del genere. 32 Peraltro, se è vero che, in forza dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 3760/92, le misure comunitarie volte a definire le condizioni di accesso alle zone e alle risorse sono elaborate sulla scorta delle analisi biologiche, socioeconomiche e tecniche disponibili, la mancanza o la natura non probante di tali analisi non devono impedire al Consiglio di adottare le misure da esso reputate indispensabili per realizzare gli scopi della politica comune della pesca (v., con riferimento all'art. 2, n. 1, del regolamento n. 170/83, sostanzialmente riprodotto nell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 3760/92, sentenza Mondiet, citata, punto 31).

Contrariamente a quanto asserisce il governo spagnolo, in circostanze del genere il Consiglio non è soltanto legittimato ad adottare misure di conservazione più rigorose, ma può anche autorizzare, con la prudenza che si impone, un più ampio accesso alle risorse di pesca. 33 Infine, il primo motivo del governo spagnolo, nei limiti in cui contesta al Consiglio di aver infranto il principio della stabilità relativa in sede di ripartizione dei contingenti di pesca fra gli Stati membri, si confonde con la seconda parte del secondo motivo e dev'essere esaminato unitamente a quest'ultima. 34 Il motivo vertente sulla violazione dell'art. 39 del Trattato va pertanto disatteso.

Sul motivo vertente sulla violazione del regolamento n. 3760/92 35 Con il secondo motivo, che si articola in due parti, il governo spagnolo deduce che il Consiglio, adottando le disposizioni impugnate, ha violato il regolamento n. 3760/92.

Da una parte, contesta al Consiglio di essere venuto meno all'obiettivo generale della politica comune della pesca enunciato dall'art. 2, n. 1, di tale regolamento, vale a dire lo sfruttamento razionale e responsabile delle risorse acquatiche marine vive.

D'altra parte, invoca una violazione del principio della stabilità relativa, quale scaturisce dall'art. 8, n. 4, punto ii), dello stesso regolamento.

Quanto alla violazione dell'obbligo di prevedere uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse acquatiche marine vive 36 In primo luogo, il governo spagnolo sostiene che il TAC di acciughe per la campagna 1995, che era stato inizialmente fissato a 33 000 tonnellate per la zona [OSCURATO:PERSONA] e a 12 000 tonnellate per la zona [OSCURATO:PERSONA], X, Copace 34.1.1, è stato modificato, senza il minimo fondamento scientifico, dalle disposizioni impugnate e portato a 38 008 tonnellate per la zona [OSCURATO:PERSONA].

Tale modifica integrerebbe gli estremi di una violazione del regolamento n. 3760/92 in quanto confliggerebbe con l'obiettivo di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse e determinerebbe, al contrario, un sovrasfruttamento delle risorse di acciughe nella zona [OSCURATO:PERSONA].

Tale modifica di fatto del TAC sarebbe stata inoltre operata al di fuori della procedura prevista a tal fine dal regolamento n. 3760/92. 37 Lo stock di acciughe della zona [OSCURATO:PERSONA] e quello della zona [OSCURATO:PERSONA] sarebbero chiaramente differenziati dal punto di vista biologico, come dimostrerebbero le relazioni del gruppo di lavoro del [OSCURATO:PERSONA] per la valutazione degli stock di sgombri, di suri, di sardine e di acciughe nonché studi scientifici sull'identificazione degli stock di acciughe realizzati nel 1986 e 1992.

Esisterebbe per giunta tra i due stock una vasta zona geografica in cui le flotte di pesca non praticherebbero la pesca all'acciuga, ma soltanto la pesca alla sardina, economicamente meno redditizia.

Ciò considerato, i due stock non potrebbero essere gestiti congiuntamente. 38 Tutti gli esempi di scambi di contingenti citati dal Consiglio sarebbero inconferenti rispetto alla presente fattispecie, in quanto avrebbero avuto luogo tra zone adiacenti di uno stesso stock, laddove le disposizioni impugnate opererebbero uno scambio tra stock diversi, determinando un indebito aumento del TAC di uno stock determinato.

Nei detti esempi, gli scambi tra diverse zone di gestione di uno stesso stock non modificherebbero quindi il TAC fissato per uno stock determinato.

Per contro, nella normativa di cui trattasi, il TAC di uno stock determinato, vale a dire lo stock di acciughe della zona [OSCURATO:PERSONA], sarebbe modificato in quanto tale normativa consente uno scambio con un contingente assegnato su uno stock diverso. 39 A parere del Consiglio, se è esatto che lo scambio realizzato nel presente caso verte su due stock biologici diversi e che tale modo di procedere non è consueto, esso non sarebbe tuttavia senza precedenti.

Situazioni analoghe si sarebbero prodotte con riferimento ad altri stock, anche se di rado, e non avrebbero mai dato luogo a contestazioni. 40 Nulla consentirebbe di affermare che il Consiglio ha infranto il regolamento n. 3760/92 fissando un TAC di acciughe comune alle zone [OSCURATO:PERSONA] e IX, dato che la conservazione degli stock interessati non necessita la fissazione di TAC separati.

Lo stato degli stock sarebbe infatti indubbiamente soddisfacente e, pertanto, era possibile trasferire il contingente da una zona all'altra senza porre a repentaglio uno stock specifico. 41 E' sufficiente ricordare in proposito, da una parte, che, anche se gli stock di acciughe delle due zone considerate sono biologicamente differenziati, è stato rilevato al punto 31 della presente sentenza che il governo spagnolo non deduce indizi sufficienti a dimostrare che le disposizioni impugnate ledono l'equilibrio biologico delle risorse della zona [OSCURATO:PERSONA].

Ciò considerato, legittimamente il Consiglio ha potuto emanare provvedimenti di gestione congiunta dei due stock. 42 D'altra parte, il regolamento n. 685/95 è stato adottato secondo la procedura prevista dall'art. 43 del Trattato ed il regolamento n. 746/95 conformemente alla procedura di cui all'art. 8, n. 4, del regolamento n. 3760/92.

Il governo spagnolo non può quindi sostenere che le disposizioni impugnate hanno modificato il TAC di acciughe della zona [OSCURATO:PERSONA] al di fuori delle procedure all'uopo previste. 43 In tali condizioni, la prima parte del secondo motivo va disattesa, senza che occorra accertare se gli esempi di scambio di possibilità di pesca citati dalle parti siano o meno raffrontabili alla fattispecie.

Quanto alla violazione del principio della stabilità relativa 44 In secondo luogo, il governo spagnolo sostiene che il Consiglio, adottando le disposizioni impugnate, ha proceduto ad un aumento del TAC e a una nuova ripartizione del contingente di acciughe della zona [OSCURATO:PERSONA] senza tener conto del principio della stabilità relativa.

Infatti, un nuovo contingente di acciughe di 5 008 tonnellate sarebbe stato attribuito nella zona [OSCURATO:PERSONA] a un paese, il [OSCURATO:PERSONA], che non vi aveva mai posseduto contingenti, in flagrante violazione dell'obbligo di mantenere la percentuale fissata per ciascuno dei due Stati membri, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tra i quali tale stock è stato ripartito. 45 Se, al contrario, il Consiglio avesse aumentato il contingente di acciughe della zona [OSCURATO:PERSONA] per le vie normali, vale a dire adottando un nuovo TAC sulla base di nuovi studi scientifici e tecnici, la ripartizione del nuovo TAC sarebbe stata operata sulla base delle percentuali garantite ad ogni Stato membro nel rispetto del principio della stabilità relativa, cosicché la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ottenuto nel nuovo TAC il contingente cui avrebbe avuto diritto se la sua percentuale fosse stata mantenuta. 46 Secondo il governo spagnolo, fino ad oggi lo scambio dei contingenti fra gli Stati membri non ha determinato alcuna modifica di TAC né alterato la ripartizione iniziale operata conformemente al principio della stabilità relativa, giacché ciascuno Stato membro conservava la percentuale fissa che gli competeva. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, al contrario, il [OSCURATO:PERSONA], titolare di un contingente di acciughe nella zona [OSCURATO:PERSONA], sarebbe ormai autorizzato a pescare una parte di tale contingente (a concorrenza di 5 008 tonnellate) nelle acque della zona [OSCURATO:PERSONA], soggette alla sovranità o giurisdizione della [OSCURATO:PERSONA].

Se cedesse tale contingente alla [OSCURATO:PERSONA], i pescherecci battenti bandiera francese non potrebbero pescarlo nella zona [OSCURATO:PERSONA], ma unicamente nella zona [OSCURATO:PERSONA], aumentando così il TAC di acciughe di tale zona, in spregio alla ripartizione precedente - che era stata effettuata in conformità al principio della stabilità relativa - e senza garantire alla [OSCURATO:PERSONA] il mantenimento della sua percentuale. 47 Il Consiglio sostiene che, assegnando alla [OSCURATO:PERSONA] il 90% del TAC di acciughe della zona [OSCURATO:PERSONA], ha rispettato l'art. 161 dell'Atto di adesione e il principio della stabilità relativa.

Il quantitativo supplementare di acciughe che il [OSCURATO:PERSONA] può scambiare con la [OSCURATO:PERSONA] non farebbe manifestamente parte del TAC fissato per la zona [OSCURATO:PERSONA].

Il Consiglio, pur ammettendo che tale situazione possa non corrispondere a un'interpretazione restrittiva del principio della stabilità relativa, sostiene di aver adottato, nella fattispecie, un punto di vista più ampio, volto al mantenimento dell'equilibrio generale delle quote-parte di acciuga pescata intorno alla penisola iberica.

La sua interpretazione dovrebbe essere intesa nel contesto più generale dell'integrazione della [OSCURATO:PERSONA] nella politica comune della pesca. 48 In proposito occorre rilevare anzitutto che, benché l'art. 8, n. 4, punto ii), del regolamento n. 3760/92 preveda che le possibilità di pesca sono ripartite secondo criteri atti a garantire la stabilità relativa delle attività di pesca dei singoli Stati membri per ciascuno degli stock interessati, la stessa norma indica espressamente che, su richiesta degli Stati membri direttamente interessati, si può tener conto degli scambi regolari di contingenti verificatisi dal 1983, nel rispetto dell'equilibrio globale delle ripartizioni. 49 Ne deriva che il principio della stabilità relativa può risultare leso da scambi fra Stati membri già effettuati alla data dell'adozione del regolamento n. 3760/92.

Ciò considerato, si deve ammettere altresì che tale principio non osta a scambi ulteriori, purché sia rispettato l'equilibrio globale delle ripartizioni. 50 Inoltre, l'art. 9, n. 1, del regolamento n. 3760/92 autorizza espressamente gli Stati membri ad effettuare scambi delle disponibilità di pesca, previa notifica alla [OSCURATO:PERSONA]. 51 Infine, nella fattispecie, lo scambio non è stato effettuato mediante semplice accordo fra gli Stati membri interessati, previa notifica alla [OSCURATO:PERSONA], bensì risulta da due regolamenti adottati dal Consiglio, di cui il primo, il regolamento n. 685/95, è stato adottato sul fondamento dell'art. 43 del Trattato, vale a dire lo stesso del regolamento n. 3760/92, le cui disposizioni sono fatte valere dal governo spagnolo.

Il Consiglio ha quindi autorizzato in modo espresso e specifico lo scambio di cui trattasi, precisando che esso si sarebbe effettuato nell'ambito di un TAC che, contrariamente a quanto era avvenuto precedentemente, era comune alle zone [OSCURATO:PERSONA] e

IX. 52 Quanto alle condizioni in cui tale scambio è stato autorizzato, occorre rilevare in primo luogo che la cessione alla [OSCURATO:PERSONA] dell'80% delle possibilità di pesca del [OSCURATO:PERSONA] - da pescarsi unicamente nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della [OSCURATO:PERSONA] -, che è stata effettuata nell'ambito di un TAC comune per zone [OSCURATO:PERSONA] e IX, non determina alcun aumento delle possibilità di pesca in tali zone considerate globalmente e non lede la quota-parte globale riconosciuta alla [OSCURATO:PERSONA] nelle dette zone. 53 In secondo luogo, tale scambio non pregiudica le possibilità di pesca riconosciute, nella zona [OSCURATO:PERSONA] presa separatamente, agli Stati membri che non partecipano allo scambio. [OSCURATO:PERSONA] continua infatti a fruire di un contingente di 29 700 tonnellate nella zona [OSCURATO:PERSONA]. 54 In ultimo luogo, non è dimostrato che lo scambio di cui trattasi metta a repentaglio le risorse delle zone interessate né, di conseguenza, leda i diritti degli Stati membri, quali la [OSCURATO:PERSONA], che dispongono di contingenti in tali zone. 55 Alla luce di quanto sopra, non si può ritenere che le disposizioni impugnate ledano il principio della stabilità relativa, quale enunciato dall'art. 8, n. 4, punto ii), del regolamento n. 3760/92.

Pertanto, nemmeno la seconda parte del secondo motivo può essere accolta. 56 Atteso che nessuno dei motivi sollevati è stato accolto, il ricorso dev'essere integralmente respinto.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 57 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda.

Poiché il Consiglio ha chiesto la condanna del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo, che è rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese.

Conformemente all'art. 69, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, la [OSCURATO:PERSONA], che è intervenuta in causa, sopporterà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese. 3) [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61995CJ0179_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-179/95, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal signor A. [OSCURATO:PERSONA], direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e dalla signora R. Silva de Lapuerta, abogado del Estado, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di [OSCURATO:PERSONA], 4-6, boulevard E. Servais, ricorrente, contro Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai signori J. Carbery, consigliere giuridico, e G.-L. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor A. Morbilli, direttore generale presso la direzione «Affari giuridici» della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard [OSCURATO:PERSONA], convenuto, sostenuto da [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor T. [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, e dalla signora B. [OSCURATO:PERSONA], funzionario nazionale messo a disposizione del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], interveniente, avente ad oggetto l'annullamento del punto 1, 1.1, secondo comma, i), ultima parte della frase, dell'allegato IV del regolamento (CE) del Consiglio 27 marzo 1995, n. 685, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie (GU L 71, pag. 5), nonché della quinta rubrica, relativa all'acciuga, dell'allegato I del regolamento (CE) del Consiglio 31 marzo 1995, n. 746, che modifica il regolamento (CE) n. 3362/94 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1995 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (GU L 74, pag. 1), LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori G. Hirsch, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione (relatore), J.L. Murray e H. Ragnemalm, giudici, avvocato generale: S. Alber cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale vista la relazione d'udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 2 luglio 1998, nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è stato rappresentato dalla signora R. Silva de Lapuerta, il Consiglio dai signori J. Carbery e G.-L. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] dai signori T. [OSCURATO:PERSONA] e J. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 17 settembre 1998, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato alla cancelleria della Corte il 9 giugno 1995 il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento, in forza dell'art. 173, primo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, primo comma, CE), del punto 1, 1.1, secondo comma, i), ultima parte della frase, dell'allegato IV del regolamento (CE) del Consiglio 27 marzo 1995, n. 685, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie (GU L 71, pag. 5), nonché della quinta rubrica, relativa all'acciuga, dell'allegato I del regolamento (CE) del Consiglio 31 marzo 1995, n. 746, che modifica il regolamento (CE) n. 3362/94 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1995 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (GU L 74, pag. 1). 2 Con ordinanza del presidente della Corte 15 novembre 1995 la [OSCURATO:PERSONA] è stata ammessa a intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Il contesto normativo 3 L'art. 161, n. 1, lett. f), dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati (GU 1985, L 302, pag. 23; in prosieguo: l'«Atto di adesione») ha riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA] il 90% del totale ammissibile di catture (in prosieguo: il «TAC») di acciughe della zona [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]»), mentre il 10% è stato attribuito alla [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, conformemente al principio della stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno degli stock interessati (in prosieguo: il «principio della stabilità relativa»), enunciato dall'art. 4, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 25 gennaio 1983, n. 170, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (GU L 24, pag. 1), sostanzialmente ripreso nell'art. 8, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1992, n. 3760, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (GU L 389, pag. 1), il TAC di acciughe delle zone [OSCURATO:PERSONA] e X e della zona 34.1.1 del Comitato della pesca dell'Atlantico del Centro-Est (in prosieguo: il «Copace») è stato suddiviso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ragione, circa, del 48% per la [OSCURATO:PERSONA] e del 52% per il [OSCURATO:PERSONA]. 4 Il regolamento n. 3760/92 è stato adottato sul fondamento dell'art. 43 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 37 CE). Esso precisa, al suo art. 3, lett. e) e f), che ai fini del regolamento stesso si intende per «e) "tasso di sfruttamento": il rapporto fra le catture di uno stock in un determinato periodo e lo stock totale; f) "sforzo di pesca": per una nave, il prodotto della sua capacità e della sua attività e, per una flotta o un gruppo di navi, la somma degli sforzi di pesca delle singole navi». 5 L'art. 4 del regolamento n. 3760/92 prevede quanto segue: «1. Al fine di assicurare lo sfruttamento razionale e responsabile delle risorse su base sostenibile il Consiglio, deliberando, salvo diversa disposizione, secondo la procedura prevista all'articolo 43 del Trattato, stabilisce misure comunitarie volte a definire le condizioni di accesso alle acque e alle risorse e di esercizio delle attività di sfruttamento. Le misure sono elaborate sulla scorta delle analisi biologiche, socio-economiche e tecniche disponibili e, più particolarmente, delle relazioni elaborate dal comitato di cui all'articolo 16. 2. Tali disposizioni possono comprendere in particolare, per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca, misure volte a: a) istituire zone e aree protette in cui le attività di pesca sono vietate o limitate; b) limitare i tassi di sfruttamento; c) fissare limiti quantitativi per le catture; d) limitare il tempo trascorso in mare tenendo conto, ove opportuno, della lontananza delle acque di pesca; e) determinare il numero e il tipo dei pescherecci autorizzati a operare; f) definire misure tecniche per gli attrezzi da pesca, con le relative modalità d'uso; g) determinare le dimensioni minime o il peso minimo degli esemplari che possono essere catturati; h) istituire incentivi anche economici al fine di promuovere una pesca più selettiva». 6 L'art. 8, n. 1, del regolamento n. 3760/92 dispone che, conformemente all'art. 4, il tasso di sfruttamento può essere regolato mediante la limitazione, per il periodo interessato, del volume delle catture autorizzate e, ove necessario, dello sforzo di pesca. Nei casi in cui una limitazione delle catture non risulti appropriata, il tasso di sfruttamento può essere regolato unicamente mediante la limitazione dello sforzo di pesca. 7 Ai sensi dell'art. 8, n. 4, punti i) e ii), dello stesso regolamento, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della [OSCURATO:PERSONA], determina per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca, caso per caso, il totale ammissibile di catture e/o il totale ammissibile dello sforzo di pesca, se del caso su base pluriennale, e ripartisce la possibilità di pesca tra gli Stati membri secondo criteri atti a garantire la stabilità relativa delle attività di pesca dei singoli Stati membri per ciascuno degli stock interessati; tuttavia, su richiesta degli Stati membri direttamente interessati, si può tener conto degli sviluppi registratisi dal 1983 in materia di minicontingenti e di scambi regolari di contingenti, nel rispetto dell'equilibrio globale delle ripartizioni. 8 Ai sensi dell'art. 9, n. 1, del regolamento n. 3760/92, gli Stati membri possono scambiare la totalità o una parte delle disponibilità di pesca loro assegnate previa notifica alla [OSCURATO:PERSONA]. 9 In forza dell'art. 16 del regolamento n. 3760/92, la [OSCURATO:PERSONA] istituisce un comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, posto sotto la sua egida. Esso viene consultato periodicamente ed elabora ogni anno una relazione sulla situazione delle risorse alieutiche e sull'evoluzione delle attività di pesca, tenendo conto in particolare degli aspetti biologici e tecnici. Esso presenta inoltre un'analisi delle implicazioni economiche della situazione delle risorse alieutiche. Il comitato riferisce annualmente in merito ai lavori già svolti e a quelli da svolgere, in virtù dell'art. 41, lett. a), del Trattato CE [divenuto art. 35, lett. a), CE], in materia di ricerca scientifica e tecnica nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 10 Il regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1994, n. 3362, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1995 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (GU L 363, pag. 1), adottato, segnatamente, sul fondamento dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 3760/92, ha fissato i TAC per il 1995. Per quanto riguarda l'acciuga, ha stabilito, per la zona [OSCURATO:PERSONA], un TAC di 33 000 tonnellate ripartite in ragione di 29 700 tonnellate per la [OSCURATO:PERSONA] e 3 300 tonnellate per la [OSCURATO:PERSONA], senza distinzione a seconda dei luoghi in cui le catture sono effettuate. Per la zona [OSCURATO:PERSONA], X, Copace 34.1.1, ha fissato un TAC di 12 000 tonnellate ripartito in ragione di 5 740 tonnellate per la [OSCURATO:PERSONA] e 6 260 tonnellate per il [OSCURATO:PERSONA], da pescarsi soltanto entro le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro interessato o nelle acque internazionali della zona interessata. 11 Il regolamento n. 685/95 è stato adottato sul fondamento dell'art. 43 del Trattato. Ai sensi del suo art. 11, n. 1, gli Stati membri interessati, a norma dell'art. 9 del regolamento n. 3760/92, procedono allo scambio delle disponibilità di pesca loro assegnate alle condizioni di cui all'allegato IV, punto 1. 12 Ai sensi del punto 1, 1.1, del detto allegato: «Gli scambi tra la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] sono tacitamente rinnovabili per il periodo dal 1995 al 2002, fatta salva la possibilità per ciascuno Stato membro di modificarne i termini ogni anno al momento della fissazione dei TAC e dei contingenti. Tali scambi riguardano i seguenti TAC: i) un TAC comune di acciughe fissato per le zone [OSCURATO:PERSONA] e IX: il [OSCURATO:PERSONA] cede annualmente alla [OSCURATO:PERSONA] l'80% delle sue possibilità di pesca, da pescare esclusivamente nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione della [OSCURATO:PERSONA]; (...)». 13 Il regolamento n. 746/95 è stato adottato sul fondamento dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 3760/92. Come risulta dal suo terzo e quarto considerando, esso ha lo scopo, in particolare, di agevolare gli scambi delle possibilità di pesca attribuite a taluni Stati membri e, per quanto riguarda più specificamente le possibilità di pesca dell'acciuga, di consentire il trasferimento di una parte di un contingente dalla zona cui si riferisce ad una zona adiacente. 14 Dalla quinta rubrica dell'allegato I del regolamento n. 746/95 risulta che la quota di acciughe di 6 260 tonnellate attribuita al [OSCURATO:PERSONA] nella zona [OSCURATO:PERSONA], X, Copace 34.1.1 può essere pescata fino a 5 008 tonnellate nelle acque della sottozona [OSCURATO:PERSONA] che rientrano nella sovranità o giurisdizione della [OSCURATO:PERSONA]. 15 Nel corso della riunione del Consiglio 27 marzo 1995, nell'ambito della quale è stato adottato il regolamento n. 685/95, la delegazione spagnola ha fatto iscrivere a verbale una dichiarazione unilaterale nella quale ha affermato che le disposizioni volte a garantire la gestione comune dei TAC di acciughe nelle zone [OSCURATO:PERSONA] e IX dovevano rispettare la differenziazione biologica degli stock di acciughe e non avrebbero dovuto alterare gli equilibri esistenti. 16 A sostegno del ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi vertenti sulla violazione, rispettivamente, dell'art. 39 del Trattato CE (divenuto art. 33 CE) e di quella del regolamento n. 3760/92. Sul motivo vertente sulla violazione dell'art. 39 del Trattato CE 17 Con il primo motivo, il governo spagnolo sostiene che le disposizioni impugnate contravvengono agli obiettivi della politica comune della pesca enunciati dall'art. 39 del Trattato, in particolare quelli di assicurare un impiego migliore dei fattori di produzione e di stabilizzare i mercati. 18 Sottolinea, in primo luogo, che uno dei meccanismi previsti dal regolamento n. 3760/92 per garantire la conservazione delle risorse di pesca consiste nel limitare le catture delle specie minacciate e nel ripartire i TAC fissati a tal fine fra gli Stati membri (che possono comunque procedere a scambi) tenendo conto del principio della stabilità relativa. La gestione di tali catture si effettuerebbe quindi sulla base di contingenti nazionali, rimanendo gli Stati membri liberi di adottare le misure pertinenti per la loro ripartizione e il loro utilizzo, purché conformi alla normativa comunitaria e alla politica comune della pesca (v. sentenze 16 giugno 1987, causa 46/86, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2671, e 7 maggio 1992, cause riunite C-251/90 e C-252/90, Wood e Cowie, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2873). 19 In secondo luogo, sostiene che, per adottare le disposizioni del regolamento n. 3362/94, che ha fissato il TAC di acciughe nella zona [OSCURATO:PERSONA] a 33 000 tonnellate per la campagna 1995, il Consiglio aveva tenuto conto dei pareri scientifici di cui disponeva, in particolare di quello del Comitato scientifico, tecnico ed economico della pesca, e aveva ritenuto che tale TAC fosse il solo atto a garantire uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse. Il detto TAC avrebbe avuto per oggetto quello di stabilizzare lo sforzo di pesca e lo sfruttamento delle risorse, pur riprendendo e quantificando taluni diritti di pesca storici della [OSCURATO:PERSONA], in modo da garantire scientificamente la perennità dello sfruttamento. Di conseguenza, qualunque provvedimento che determinasse il superamento del detto TAC comprometterebbe la conservazione della specie e contravverrebbe all'art. 39 del Trattato. 20 Secondo il governo spagnolo, è quanto avverrebbe nel caso delle disposizioni impugnate in quanto, autorizzando che una parte del contingente di acciughe attribuito al [OSCURATO:PERSONA] dal regolamento n. 3362/94 nella zona [OSCURATO:PERSONA] sia pescata non in tale zona bensì nella zona [OSCURATO:PERSONA], esse consentirebbero un aumento del TAC di acciughe per tale ultima zona, che passerebbe da 33 000 tonnellate a 38 008 tonnellate, e ciò senza che tale aumento sia giustificato da alcuna nuova relazione scientifica. 21 In terzo luogo, il fatto che il Consiglio abbia fissato un TAC precauzionale per l'acciuga pescata nella zona [OSCURATO:PERSONA] non giustificherebbe affatto le disposizioni impugnate. In primo luogo, il TAC precauzionale sarebbe una misura di conservazione a carattere obbligatorio, in quanto, allorché è raggiunto, lo Stato membro interessato dovrebbe immediatamente vietare la pesca dello stock. In secondo luogo, il TAC precauzionale sarebbe sempre fissato in base alle catture storiche e alle relazioni scientifiche esistenti. La sentenza 24 novembre 1993, causa C-405/92, Mondiet ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6133), non implicherebbe che le relazioni scientifiche e tecniche siano prive di valore e che il Consiglio sia libero di scegliere bensì che, allorché tali relazioni non esistono o non sono concludenti, il Consiglio possa adottare misure di conservazione più rigorose. Al contrario, nel caso di specie, la tesi del Consiglio condurrebbe a non adottare misure di conservazione allorché le relazioni raccomandano di farlo. 22 In ultimo luogo, gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] fondati sugli scambi di possibilità di pesca praticati tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], nonché sulla sentenza 7 dicembre 1995, causa C-52/95, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4443), non sarebbero pertinenti nel caso di specie. Da una parte, gli scambi di contingenti tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sarebbero sempre stati effettuati nel rispetto della normativa comunitaria, il che non avverrebbe nel caso di specie. D'altra parte, il superamento del suo contingente di acciughe da parte della [OSCURATO:PERSONA], sanzionato dalla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non farebbe che dimostrare che tale Stato non rispetta gli obblighi impostigli in materia di pesca, ma non giustificherebbe la violazione da parte del Consiglio del diritto comunitario della pesca. 23 Il Consiglio ricorda preliminarmente che l'adesione, nel 1986, del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e della Repubblica portoghese alla Comunità ha sollevato seri problemi di adattamento per quanto riguarda la pesca, che il processo di integrazione di questi due Stati membri nella politica comune della pesca è stato progressivo e che le disposizioni impugnate fanno parte del compromesso laboriosamente elaborato dal Consiglio. Sottolinea la gravità dei problemi attinenti alla pesca all'acciuga nella zona [OSCURATO:PERSONA] e afferma che il trasferimento del contingente tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] era volto a favorire il processo di integrazione del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. 24 Il Consiglio rileva inoltre che lo stock di acciughe della zona [OSCURATO:PERSONA] non è in situazione di pericolo biologico e che il TAC attuale, fissato a titolo precauzionale, non risulta da una specifica previsione scientifica. La differenza essenziale tra i TAC precauzionali e i TAC analitici consisterebbe nel fatto che i primi si applicano agli stock per i quali non si dispone di previsioni di cattura fondate su una valutazione analitica. Nel caso in cui si disponga di una valutazione analitica dello stock, il Consiglio fisserebbe un TAC analitico corrispondente a un obiettivo di gestione determinato. I TAC precauzionali sarebbero fissati per gli stock di cui non si può valutare con precisione lo stato di sfruttamento e non corrisponderebbero necessariamente a esigenze di conservazione, sebbene siano generalmente fissati a livelli considerati come biologicamente sicuri, ma più frequentemente risponderebbero ad altri obiettivi. 25 Non vi sarebbe sopravanzo dello stock di acciughe nella zona [OSCURATO:PERSONA] ma, perché il contingente della [OSCURATO:PERSONA] aumentasse, il Consiglio avrebbe dovuto aumentare il TAC in una proporzione dieci volte superiore, al fine di rispettare l'art. 161 dell'Atto di adesione che attribuisce il 90% di tale TAC alla [OSCURATO:PERSONA] e il 10% alla [OSCURATO:PERSONA]. Poiché una soluzione del genere avrebbe rischiato di sfociare in un sovrasfruttamento dello stock, il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] avrebbero autorizzato il trasferimento delle possibilità di pesca dell'acciuga dalle acque situate ad ovest della penisola iberica (zona [OSCURATO:PERSONA], X, Copace 34.1.1) verso le acque del golfo di Guascogna, a nord della [OSCURATO:PERSONA] (zona [OSCURATO:PERSONA]). Così facendo, il Consiglio non avrebbe ecceduto i suoi poteri né violato i principi fondamentali della politica comune della pesca quali enunciati nei Trattati. 26 Il Consiglio riconosce che, fissando un TAC comune per gli stock di acciughe della zona [OSCURATO:PERSONA] e delle zone [OSCURATO:PERSONA] e X, il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] hanno dato risposta ai desiderata della Repubblica francese e della Repubblica portoghese, considerato che i trasferimenti sono decisi dagli Stati membri conformemente all'art. 9 del regolamento n. 3760/92 e restano una prerogativa degli Stati membri. Tuttavia, il Consiglio non avrebbe contravvenuto all'art. 39 del Trattato giacché, avallando quanto convenuto fra gli Stati membri, non avrebbe messo a repentaglio lo stock di acciughe della zona [OSCURATO:PERSONA]. 27 [OSCURATO:PERSONA] sottolinea in particolare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] procede abitualmente a scambi di possibilità di pesca dell'acciuga con la [OSCURATO:PERSONA], nell'esercizio della competenza legittima conferitagli dall'art. 9 del regolamento n. 3760/92, e che il settore della pesca dell'acciuga nella zona [OSCURATO:PERSONA] è caratterizzato da una particolare sensibilità socioeconomica, come dimostrerebbe la citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]. 28 A questo proposito occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, nel perseguire gli obiettivi della politica agricola comune, le istituzioni comunitarie devono garantire la conciliazione permanente che può essere richiesta da eventuali contraddizioni fra questi obiettivi considerati separatamente e, se del caso, dare all'uno o all'altro di essi la prevalenza temporanea resa necessaria dai fatti o dalle circostanze di natura economica in considerazione dei quali esse adottano le proprie decisioni (sentenze 20 ottobre 1977, causa 29/77, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1835, punto 30; 19 marzo 1992, causa C-311/90, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2061, punto 13; Mondiet, citata, punto 51, e 5 ottobre 1994, causa C-280/93, Germania/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4973, punto 47). 29 Sempre da una giurisprudenza consolidata discende che, quando, basandosi sull'art. 8, n. 4, del regolamento n. 3760/92, il Consiglio determina i TAC e ripartisce le possibilità di pesca tra gli Stati membri, è chiamato a procedere alla valutazione di una situazione economica complessa. In circostanze del genere, il potere discrezionale di cui il Consiglio gode non riguarda esclusivamente la natura e la portata dei provvedimenti da adottare, ma anche, in una certa misura, l'accertamento dei dati di fatto. Nel controllare l'esercizio di tale competenza, il giudice deve limitarsi ad esaminare se non sia viziato da errore manifesto o da sviamento di potere o se l'autorità di cui trattasi non abbia manifestamente superato i limiti del suo potere discrezionale (v. sentenza 19 febbraio 1998, causa C-4/96, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-681, punti 41 e 42). 30 Nel caso di specie, occorre rilevare anzitutto che, come il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] hanno esposto senza essere contraddetti, le disposizioni impugnate sono state adottate per far fronte ai gravi problemi che affliggono la pesca dell'acciuga nella zona [OSCURATO:PERSONA]. 31 Va sottolineato inoltre che, allorché il Consiglio ha fissato un tasso di 33 000 tonnellate di acciughe per la zona [OSCURATO:PERSONA], ha agito a titolo precauzionale e non sulla scorta di dati scientifici probanti. In tali condizioni, l'aumento di 5 008 tonnellate delle possibilità di pesca dell'acciuga nella detta zona risultanti dalla quinta rubrica dell'allegato I del regolamento n. 746/95 potrebbe essere considerato viziato da errore manifesto o da sviamento di potere, oppure come manifestamente eccedente il potere discrezionale riconosciuto al Consiglio, soltanto in presenza di indizi sufficienti a dedurne che esso lede l'equilibrio biologico delle risorse di cui si tratta. E' giocoforza rilevare che il governo spagnolo non ha fornito indizi del genere. 32 Peraltro, se è vero che, in forza dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 3760/92, le misure comunitarie volte a definire le condizioni di accesso alle zone e alle risorse sono elaborate sulla scorta delle analisi biologiche, socioeconomiche e tecniche disponibili, la mancanza o la natura non probante di tali analisi non devono impedire al Consiglio di adottare le misure da esso reputate indispensabili per realizzare gli scopi della politica comune della pesca (v., con riferimento all'art. 2, n. 1, del regolamento n. 170/83, sostanzialmente riprodotto nell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 3760/92, sentenza Mondiet, citata, punto 31). Contrariamente a quanto asserisce il governo spagnolo, in circostanze del genere il Consiglio non è soltanto legittimato ad adottare misure di conservazione più rigorose, ma può anche autorizzare, con la prudenza che si impone, un più ampio accesso alle risorse di pesca. 33 Infine, il primo motivo del governo spagnolo, nei limiti in cui contesta al Consiglio di aver infranto il principio della stabilità relativa in sede di ripartizione dei contingenti di pesca fra gli Stati membri, si confonde con la seconda parte del secondo motivo e dev'essere esaminato unitamente a quest'ultima. 34 Il motivo vertente sulla violazione dell'art. 39 del Trattato va pertanto disatteso. Sul motivo vertente sulla violazione del regolamento n. 3760/92 35 Con il secondo motivo, che si articola in due parti, il governo spagnolo deduce che il Consiglio, adottando le disposizioni impugnate, ha violato il regolamento n. 3760/92. Da una parte, contesta al Consiglio di essere venuto meno all'obiettivo generale della politica comune della pesca enunciato dall'art. 2, n. 1, di tale regolamento, vale a dire lo sfruttamento razionale e responsabile delle risorse acquatiche marine vive. D'altra parte, invoca una violazione del principio della stabilità relativa, quale scaturisce dall'art. 8, n. 4, punto ii), dello stesso regolamento. Quanto alla violazione dell'obbligo di prevedere uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse acquatiche marine vive 36 In primo luogo, il governo spagnolo sostiene che il TAC di acciughe per la campagna 1995, che era stato inizialmente fissato a 33 000 tonnellate per la zona [OSCURATO:PERSONA] e a 12 000 tonnellate per la zona [OSCURATO:PERSONA], X, Copace 34.1.1, è stato modificato, senza il minimo fondamento scientifico, dalle disposizioni impugnate e portato a 38 008 tonnellate per la zona [OSCURATO:PERSONA]. Tale modifica integrerebbe gli estremi di una violazione del regolamento n. 3760/92 in quanto confliggerebbe con l'obiettivo di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse e determinerebbe, al contrario, un sovrasfruttamento delle risorse di acciughe nella zona [OSCURATO:PERSONA]. Tale modifica di fatto del TAC sarebbe stata inoltre operata al di fuori della procedura prevista a tal fine dal regolamento n. 3760/92. 37 Lo stock di acciughe della zona [OSCURATO:PERSONA] e quello della zona [OSCURATO:PERSONA] sarebbero chiaramente differenziati dal punto di vista biologico, come dimostrerebbero le relazioni del gruppo di lavoro del [OSCURATO:PERSONA] per la valutazione degli stock di sgombri, di suri, di sardine e di acciughe nonché studi scientifici sull'identificazione degli stock di acciughe realizzati nel 1986 e 1992. Esisterebbe per giunta tra i due stock una vasta zona geografica in cui le flotte di pesca non praticherebbero la pesca all'acciuga, ma soltanto la pesca alla sardina, economicamente meno redditizia. Ciò considerato, i due stock non potrebbero essere gestiti congiuntamente. 38 Tutti gli esempi di scambi di contingenti citati dal Consiglio sarebbero inconferenti rispetto alla presente fattispecie, in quanto avrebbero avuto luogo tra zone adiacenti di uno stesso stock, laddove le disposizioni impugnate opererebbero uno scambio tra stock diversi, determinando un indebito aumento del TAC di uno stock determinato. Nei detti esempi, gli scambi tra diverse zone di gestione di uno stesso stock non modificherebbero quindi il TAC fissato per uno stock determinato. Per contro, nella normativa di cui trattasi, il TAC di uno stock determinato, vale a dire lo stock di acciughe della zona [OSCURATO:PERSONA], sarebbe modificato in quanto tale normativa consente uno scambio con un contingente assegnato su uno stock diverso. 39 A parere del Consiglio, se è esatto che lo scambio realizzato nel presente caso verte su due stock biologici diversi e che tale modo di procedere non è consueto, esso non sarebbe tuttavia senza precedenti. Situazioni analoghe si sarebbero prodotte con riferimento ad altri stock, anche se di rado, e non avrebbero mai dato luogo a contestazioni. 40 Nulla consentirebbe di affermare che il Consiglio ha infranto il regolamento n. 3760/92 fissando un TAC di acciughe comune alle zone [OSCURATO:PERSONA] e IX, dato che la conservazione degli stock interessati non necessita la fissazione di TAC separati. Lo stato degli stock sarebbe infatti indubbiamente soddisfacente e, pertanto, era possibile trasferire il contingente da una zona all'altra senza porre a repentaglio uno stock specifico. 41 E' sufficiente ricordare in proposito, da una parte, che, anche se gli stock di acciughe delle due zone considerate sono biologicamente differenziati, è stato rilevato al punto 31 della presente sentenza che il governo spagnolo non deduce indizi sufficienti a dimostrare che le disposizioni impugnate ledono l'equilibrio biologico delle risorse della zona [OSCURATO:PERSONA]. Ciò considerato, legittimamente il Consiglio ha potuto emanare provvedimenti di gestione congiunta dei due stock. 42 D'altra parte, il regolamento n. 685/95 è stato adottato secondo la procedura prevista dall'art. 43 del Trattato ed il regolamento n. 746/95 conformemente alla procedura di cui all'art. 8, n. 4, del regolamento n. 3760/92. Il governo spagnolo non può quindi sostenere che le disposizioni impugnate hanno modificato il TAC di acciughe della zona [OSCURATO:PERSONA] al di fuori delle procedure all'uopo previste. 43 In tali condizioni, la prima parte del secondo motivo va disattesa, senza che occorra accertare se gli esempi di scambio di possibilità di pesca citati dalle parti siano o meno raffrontabili alla fattispecie. Quanto alla violazione del principio della stabilità relativa 44 In secondo luogo, il governo spagnolo sostiene che il Consiglio, adottando le disposizioni impugnate, ha proceduto ad un aumento del TAC e a una nuova ripartizione del contingente di acciughe della zona [OSCURATO:PERSONA] senza tener conto del principio della stabilità relativa. Infatti, un nuovo contingente di acciughe di 5 008 tonnellate sarebbe stato attribuito nella zona [OSCURATO:PERSONA] a un paese, il [OSCURATO:PERSONA], che non vi aveva mai posseduto contingenti, in flagrante violazione dell'obbligo di mantenere la percentuale fissata per ciascuno dei due Stati membri, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tra i quali tale stock è stato ripartito. 45 Se, al contrario, il Consiglio avesse aumentato il contingente di acciughe della zona [OSCURATO:PERSONA] per le vie normali, vale a dire adottando un nuovo TAC sulla base di nuovi studi scientifici e tecnici, la ripartizione del nuovo TAC sarebbe stata operata sulla base delle percentuali garantite ad ogni Stato membro nel rispetto del principio della stabilità relativa, cosicché la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ottenuto nel nuovo TAC il contingente cui avrebbe avuto diritto se la sua percentuale fosse stata mantenuta. 46 Secondo il governo spagnolo, fino ad oggi lo scambio dei contingenti fra gli Stati membri non ha determinato alcuna modifica di TAC né alterato la ripartizione iniziale operata conformemente al principio della stabilità relativa, giacché ciascuno Stato membro conservava la percentuale fissa che gli competeva. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, al contrario, il [OSCURATO:PERSONA], titolare di un contingente di acciughe nella zona [OSCURATO:PERSONA], sarebbe ormai autorizzato a pescare una parte di tale contingente (a concorrenza di 5 008 tonnellate) nelle acque della zona [OSCURATO:PERSONA], soggette alla sovranità o giurisdizione della [OSCURATO:PERSONA]. Se cedesse tale contingente alla [OSCURATO:PERSONA], i pescherecci battenti bandiera francese non potrebbero pescarlo nella zona [OSCURATO:PERSONA], ma unicamente nella zona [OSCURATO:PERSONA], aumentando così il TAC di acciughe di tale zona, in spregio alla ripartizione precedente - che era stata effettuata in conformità al principio della stabilità relativa - e senza garantire alla [OSCURATO:PERSONA] il mantenimento della sua percentuale. 47 Il Consiglio sostiene che, assegnando alla [OSCURATO:PERSONA] il 90% del TAC di acciughe della zona [OSCURATO:PERSONA], ha rispettato l'art. 161 dell'Atto di adesione e il principio della stabilità relativa. Il quantitativo supplementare di acciughe che il [OSCURATO:PERSONA] può scambiare con la [OSCURATO:PERSONA] non farebbe manifestamente parte del TAC fissato per la zona [OSCURATO:PERSONA]. Il Consiglio, pur ammettendo che tale situazione possa non corrispondere a un'interpretazione restrittiva del principio della stabilità relativa, sostiene di aver adottato, nella fattispecie, un punto di vista più ampio, volto al mantenimento dell'equilibrio generale delle quote-parte di acciuga pescata intorno alla penisola iberica. La sua interpretazione dovrebbe essere intesa nel contesto più generale dell'integrazione della [OSCURATO:PERSONA] nella politica comune della pesca. 48 In proposito occorre rilevare anzitutto che, benché l'art. 8, n. 4, punto ii), del regolamento n. 3760/92 preveda che le possibilità di pesca sono ripartite secondo criteri atti a garantire la stabilità relativa delle attività di pesca dei singoli Stati membri per ciascuno degli stock interessati, la stessa norma indica espressamente che, su richiesta degli Stati membri direttamente interessati, si può tener conto degli scambi regolari di contingenti verificatisi dal 1983, nel rispetto dell'equilibrio globale delle ripartizioni. 49 Ne deriva che il principio della stabilità relativa può risultare leso da scambi fra Stati membri già effettuati alla data dell'adozione del regolamento n. 3760/92. Ciò considerato, si deve ammettere altresì che tale principio non osta a scambi ulteriori, purché sia rispettato l'equilibrio globale delle ripartizioni. 50 Inoltre, l'art. 9, n. 1, del regolamento n. 3760/92 autorizza espressamente gli Stati membri ad effettuare scambi delle disponibilità di pesca, previa notifica alla [OSCURATO:PERSONA]. 51 Infine, nella fattispecie, lo scambio non è stato effettuato mediante semplice accordo fra gli Stati membri interessati, previa notifica alla [OSCURATO:PERSONA], bensì risulta da due regolamenti adottati dal Consiglio, di cui il primo, il regolamento n. 685/95, è stato adottato sul fondamento dell'art. 43 del Trattato, vale a dire lo stesso del regolamento n. 3760/92, le cui disposizioni sono fatte valere dal governo spagnolo. Il Consiglio ha quindi autorizzato in modo espresso e specifico lo scambio di cui trattasi, precisando che esso si sarebbe effettuato nell'ambito di un TAC che, contrariamente a quanto era avvenuto precedentemente, era comune alle zone [OSCURATO:PERSONA] e IX. 52 Quanto alle condizioni in cui tale scambio è stato autorizzato, occorre rilevare in primo luogo che la cessione alla [OSCURATO:PERSONA] dell'80% delle possibilità di pesca del [OSCURATO:PERSONA] - da pescarsi unicamente nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della [OSCURATO:PERSONA] -, che è stata effettuata nell'ambito di un TAC comune per zone [OSCURATO:PERSONA] e IX, non determina alcun aumento delle possibilità di pesca in tali zone considerate globalmente e non lede la quota-parte globale riconosciuta alla [OSCURATO:PERSONA] nelle dette zone. 53 In secondo luogo, tale scambio non pregiudica le possibilità di pesca riconosciute, nella zona [OSCURATO:PERSONA] presa separatamente, agli Stati membri che non partecipano allo scambio. [OSCURATO:PERSONA] continua infatti a fruire di un contingente di 29 700 tonnellate nella zona [OSCURATO:PERSONA]. 54 In ultimo luogo, non è dimostrato che lo scambio di cui trattasi metta a repentaglio le risorse delle zone interessate né, di conseguenza, leda i diritti degli Stati membri, quali la [OSCURATO:PERSONA], che dispongono di contingenti in tali zone. 55 Alla luce di quanto sopra, non si può ritenere che le disposizioni impugnate ledano il principio della stabilità relativa, quale enunciato dall'art. 8, n. 4, punto ii), del regolamento n. 3760/92. Pertanto, nemmeno la seconda parte del secondo motivo può essere accolta. 56 Atteso che nessuno dei motivi sollevati è stato accolto, il ricorso dev'essere integralmente respinto. Decisione relativa alle spese Sulle spese 57 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio ha chiesto la condanna del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo, che è rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese. Conformemente all'art. 69, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, la [OSCURATO:PERSONA], che è intervenuta in causa, sopporterà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese. 3) [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee sopporterà le proprie spese.