CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 11170/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Macerata aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapina ascrittogli per cui, applicata la contestata recidiva ed operata la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di anni 5, mesi 3 e giorni 10 di reclusione ed Euro 2.000 di multa oltre la pagamento delle spese processuali; 2. la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma di quella di primo grado, ha ritenuto il vincolo della continuazione tra il fatto per cui si procede e quello già giudicato con sentenza irrevocabile del Tribunale di Ancona del 28.5.2013 ed ha rideterminato la pena complessiva in anni 3 e mesi 10 di reclusione ed Euro 1.500 di multa; 3. ricorre per cassazione l'Esposito lamentando: 3.1 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per quanto attiene l'imputazione in correlazione con l'art. 192 comma 2 cod. proc. pen.: rileva che la Corte di Appello ha fondato la sua decisione non già su prove certe ma su indizi non organici con particolare riguardo alla valenza attribuita al riconoscimento fotografico eseguito dalla persona offesa nel corso delle indagini preliminari e non confortato da elementi di riscontro; 3.2 mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in correlazione all'art. 192 comma 2 cod. proc. pen.: segnala che la Corte di Appello ha richiamato le considerazioni svolte dal giudice di primo grado in ordine alla valenza esclusiva delle dichiarazioni della persona offesa; 3.3 mancanza di motivazione in correlazione all'art. 192 cod. proc. pen. per quanto concerne la riconoscibilità delle attenuanti generiche ed all'equivalenza delle stesse rispetto alla contestata recidiva, alla eccessività dell'aumento operato per quest'ultima ed alla eccessività della pena base: rileva il difetto di motivazione della sentenza in ordine alle richieste avanzate dalla difesa in via subordinata e relative al trattamento sanzionatorio. 4. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dal ricorrente: ciò alla luce del disposto di cui all'art. 613 cod. proc. pen. come modificato dalla legge n. 103 del 2017; la norma, infatti, nella attuale formulazione, esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per Cassazione che, a pena di inammissibilità, deve essere in ogni caso sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della difensori abilitati a patrocinare di fronte alla Corte di Cassazione (cfr., per la portata della novella, Cass. SS.UU., 21.12.2017 n. 8914, Aiello) non essendo a tal fine sufficiente l'autentica della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la sua genuinità ed alla sua riconducibilità alla parte privata (cfr., da ultimo, Cass. Pen., 6, 3.12.2018 n. 54681, Zahir). Le stesse SS.UU. hanno anche avuto modo di vagliare la questione di legittimità costituzionale della norma affermandone tuttavia la manifesta infondatezza in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (cfr., ancora, Cass. SS.UU., 21.12.2017 n. 8914, Aiello, secondo cui tale previsione non contrasta né con gli artt. 24, 111, comma 7, Cost. né con l'art. 6 CEDU, sottolineando, in motivazione, che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma, che si stima equa, di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 25.1.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C