CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15543/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 2552/2026 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale di Sondrio del 04 Luglio 2024 con cui è stato condannato alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R 309/90 e 477 in relazione all'art. 482 cod. pen., deducendo la violazione dell'art. 606, lett. b) e c) con riferimento agli artt. 66, comma 2 cod. proc. pen e 99 cod. pen., mancando la prova della recidiva, in quanto il certificato penale intestato all'odierno ricorrente risulta negativo e non emerge alcuna condanna precedente a suo carico. Né possono essere a lui attribuiti - si sostiene- eventuali alias, in assenza di attestazioni giudiziali o amministrative idonee a dimostrare che le ulteriori generalità siano a lui riferibili. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il motivo sopra richiamato non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. In primo luogo, come giustamente valutato dalla Corte territoriale, tenuto conto che in primo grado si è proceduto con il rito abbreviato, non può essere condivisa l'affermazione secondo cui le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio di convalida sarebbero prive di valore probatorio. Al contrario, già sotto il previgente codice, si era ritenuto che tali dichiarazioni costituissero un elemento pienamente valutabile dal giudice, così come più volte sancito da questa Corte di legittimità sin da epoca risalente e mai smentite (Sez. 1, n. 7925 del 2N. 2552/2026 R.G. 06/05/1980. Milani, Rv. 145706 - 01; Sez. 1, n. 8095 del 05/04/1977, Vranich, Rv. 136253 - 01). Nel caso di specie, lo stesso imputato ha riconosciuto l'esistenza di precedenti a suo carico, circostanza che non può essere considerata come mero errore in assenza di elementi concreti che ne dimostrino l'inattendibilità. Ma, al di là delle dichiarazioni rese dall'imputato e della loro utilizzabilità, la pronuncia impugnata "resiste" in punto di ritenuta sussistenza dei precedenti penali sotto altro nome che hanno giustificato la contestazione della recidiva in quanto, anche a non considerarle, tali precedenti sono provati, tramite il CUI (codice univoco identificativo), che ha consentito di accertare in modo oggettivo che l'imputato annovera plurimi precedenti penali. Inoltre, come rileva la sentenza impugnata, dall'esame degli atti, emerge chiaramente come gli alias dell'imputato risultino dall'elenco dei precedenti dattiloscopici, consentendo così di ricondurre con certezza le diverse generalità alla medesima persona fisica. Non è quindi ravvisabile alcuna violazione di legge o errore di attribuzione essendo l'identificazione avvenuta attraverso strumenti conformi a quanto stabilito dalla norma stessa. Ne consegue che la presenza di precedenti penali, anche specifici, legittimamente accertati, non solo giustifica il riconoscimento della recidiva, ma rafforza anche il giudizio di maggiore pericolosità dell'odierno ricorrente, rendendo congrua una risposta punitiva più severa. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P. P.Q.M