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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27829/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, inerente all'erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 132 e 133 cod. pen., e alla manifesta illogicità della motivazione, per avere il giudice valutato i precedenti penali del ricorrente sia ai fini del riconoscimento della recidiva qualificata che ai fini della commisurazione della pena, è manifestamente infondato, in quanto il principio del ne bis in idem sostanziale non preclude la possibilità di utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare scelte relative ad istituti giuridici diversi (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, inerente all'erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 132 e 133 cod. pen., e alla manifesta illogicità della motivazione, per avere il giudice valutato i precedenti penali del ricorrente sia ai fini del riconoscimento della recidiva qualificata che ai fini della commisurazione della pena, è manifestamente infondato, in quanto il principio del ne bis in idem sostanziale non preclude la possibilità di utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare scelte relative ad istituti giuridici diversi (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 27829/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris