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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03846/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEtdato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Firenze che ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di violenza privata, minaccia grave, nonché di lesioni personali aggravate.

2. Ritenuto che il ricorso è tardivo, in quanto: la sentenza impugnata è stata pronunciata il 30 aprile 2021, con l'assegnazione, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di 90 giorni per il deposito della motivazione; la sentenza è stata depositata tempestivamente; quindi dalla scadenza del suddetto termine (art. 585, comma 2, lettera c, cod. proc. pen.), cioè dal 29 luglio 2021, decorre il termine di 45 giorni (art. 585, comma 1, lettera c) per proporre impugnazione; detto termine è decorso il 14 ottobre 2021; il ricorso per cassazione è stato presentato soltanto il 28 ottobre 2021.

La stessa attestazione in calce alla sentenza d'appello indica il passaggio in giudicato al giorno 28.10.2021.

3. Rilevato, altresì, che i motivi proposti sono in ogni caso reiterativi di censura già adeguatamente valutate dalla Corte d'Appello, che ha evidenziato, in particolare, come non sussista alcuna violazione del principio di ne bis in idem poiché la sentenza passata in giudicato è relativa alle lesioni commesse ai danni di persona offesa diverse da quella coinvolta nella presente imputazione (cfr. sentenza n. 200 del 2016 Corte cost.).

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEtdato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Firenze che ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di violenza privata, minaccia grave, nonché di lesioni personali aggravate. 2. Ritenuto che il ricorso è tardivo, in quanto: la sentenza impugnata è stata pronunciata il 30 aprile 2021, con l'assegnazione, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di 90 giorni per il deposito della motivazione; la sentenza è stata depositata tempestivamente; quindi dalla scadenza del suddetto termine (art. 585, comma 2, lettera c, cod. proc. pen.), cioè dal 29 luglio 2021, decorre il termine di 45 giorni (art. 585, comma 1, lettera c) per proporre impugnazione; detto termine è decorso il 14 ottobre 2021; il ricorso per cassazione è stato presentato soltanto il 28 ottobre 2021. La stessa attestazione in calce alla sentenza d'appello indica il passaggio in giudicato al giorno 28.10.2021. 3. Rilevato, altresì, che i motivi proposti sono in ogni caso reiterativi di censura già adeguatamente valutate dalla Corte d'Appello, che ha evidenziato, in particolare, come non sussista alcuna violazione del principio di ne bis in idem poiché la sentenza passata in giudicato è relativa alle lesioni commesse ai danni di persona offesa diverse da quella coinvolta nella presente imputazione (cfr. sentenza n. 200 del 2016 Corte cost.). 4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dic
Sentenza Cassazione n. 03846/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris