CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41924/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto in abitazione; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi motivazionali sull'affermazione di responsabilità, non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19-ottobre 2022 Il consi94iere estensore Il Presidente