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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27789/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, ha riconosciuto la continuazione in sede esecutiva tra i reati per i quali [OSCURATO:PERSONA] ha riportato le due condanne indicate nell'ordinanza; Rilevato che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all' entità dell'aumento della pena in continuazione, rispetto al reato di cui alla sentenza del Tribunale di Bologna del 9 maggio 2017, resa all'esito di giudizio ordinario, che lo aveva condannato alla pena di anni otto di reclusione ed euro 25.822; Considerato che le censure sono manifestamente infondate atteso che il giudice dell'esecuzione, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha stabilito la continuazione per la suddetta sentenza in anni tre di reclusione ed euro 9.000 di multa (poi ridotta di un terzo per la concessione delle generiche) per la particolare gravità della condotta, relativa all'acquisto di Kg. 1,5 di cocaina effettuato nell' ambito di un contesto strutturato, con l'importazione della sostanza dall'estero a mezzo di un corriere e con organizzazione di mezzi, di persone e di luoghi di custodia della droga; Rilevato altresì che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano, in realtà, una lettura alternativa del compendio probatorio sulla base del quale il giudice dell'esecuzione ha fissato l'aumento di pena per la continuazione in modo coerente; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma l' 11 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, ha riconosciuto la continuazione in sede esecutiva tra i reati per i quali [OSCURATO:PERSONA] ha riportato le due condanne indicate nell'ordinanza; Rilevato che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all' entità dell'aumento della pena in continuazione, rispetto al reato di cui alla sentenza del Tribunale di Bologna del 9 maggio 2017, resa all'esito di giudizio ordinario, che lo aveva condannato alla pena di anni otto di reclusione ed euro 25.822; Considerato che le censure sono manifestamente infondate atteso che il giudice dell'esecuzione, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha stabilito la continuazione per la suddetta sentenza in anni tre di reclusione ed euro 9.000 di multa (poi ridotta di un terzo per la concessione delle generiche) per la particolare gravità della condotta, relativa all'acquisto di Kg. 1,5 di cocaina effettuato nell' ambito di un contesto strutturato, con l'importazione della sostanza dall'estero a mezzo di un corriere e con organizzazione di mezzi, di persone e di luoghi di custodia della droga; Rilevato altresì che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano, in realtà, una lettura alternativa del compendio probatorio sulla base del quale il giudice dell'esecuzione ha fissato l'aumento di pena per la continuazione in modo coerente; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma l' 11 m
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