CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 30205/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ESE; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 luglio 2022, la Corte di appello di Milano ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione sofferta dall' [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 16.5.2014 in regime di custodia cautelare in carcere in esecuzione dell'ordinanza del Gip del Tribunale di Milano in relazione ai reati di cui all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo A) ed a plurime imputazioni di cui all'art. 73 d.p.r. cit. (capi C,D,G,H,I) (fatti contestati nelle province di Napoli e a Varese dal mese di febbraio 2006). In primo grado, all'esito di giudizio ordinario, con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 7.8.2020, il Wumbei veniva assolto dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale ed avere richiamato i principi informatori della materia, ha ritenuto di rigettare la richiesta, individuando, nei comportamenti serbati dal ricorrente una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorse per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando un motivo di ricorso. Con detto motivo, lamenta la violazione dell'art. 606 lett. e) in relazione all'art. 314, 315 e 646 cod.proc.pen. e la nullità dell'ordinanza impugnata per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della colpa grave idonea a costituire causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. Assume che l'episodio del sequestro del denaro del 21.6.2006 é avvenuto ben un anno prima del provvedimento cautelare e che comunque il Wumbei, sia al momento del controllo di polizia sia nel corso del processo, ha respinto le accuse che gli venivano mosse soprattutto in ordine alla titolarità della somma rinvenuta. Si censura inoltre l'affermazione secondo cui ci sarebbero svariati contatti desunti dalle intercettazioni telefoniche tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] considerato poi che il valore di tali intercettazioni é stato ritenuto di scarso rilievo dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che non ha ritenuto provata la sussistenza di una struttura associativa ma solo l'esistenza di una pluralità di soggetti che agivano ognuno per il proprio tornaconto senza alcun interesse per il raggiungimento di una finalità comune. Del pari si censura l'affermazione della Corte territoriale secondo cui il Wumbei non sarebbe nuovo a fatti di droga visto che era stato trovato in possesso di 2 hg di cocaina, fatto per il quale aveva subito condanna.3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é infondato. Va premesso che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201). La valutazione del giudice della riparazione, pertanto, si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione, egli ha piena ed ampia libertà di considerare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro ed altri). L'unico limite incidente su tale valutazione è rappresentato dall'accertamento effettuato dal giudice della cognizione. Invero, per consolidato orientamento della Corte di legittimità, il giudice della riparazione non può mai ritenere provati fatti che tali non siano stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo abbia valutato come dimostrate (così, Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039; conforme Sez. 4, Sentenza n. 11150 del 19/12/2014, dep. 16/03/2015, Rv. 262957). Condotte rilevanti ai fini della esclusione dela riparazione sono quelle di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (auto incolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione. Si è inoltre affermato che nei reati contestati in concorso vengono particolarmente in rilievo atteggiamenti che si prestano, sul piano logico, ad essere percepiti come manifestazioni di contiguità con l'attività criminale altrui (Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010 Rv. 249237; Sez. 4 n.4159/2009; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Rv. 277475: "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purchè siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate"). 2. A tali principi, nella ricostruzione dei fatti e nella interpretazione degli elementi a sua disposizione, si è attenuto il giudice della riparazione, che ha offerto adeguata giustificazione della ricorrenza di condizioni ostative al riconoscimento dell'indennizzo, individuando profili di colpa grave in capo al ricorrente. Ed invero la Corte territoriale ha posto in rilievo che a seguito del controllo di polizia in data 21.7.2006 da cui aveva avuto origine l'indagine, il Wumbei era stato trovato in possesso unitamente a Suleiman, a bordo di un'autovettura Golf, della considerevole somma di Euro 800.000,00 suddivisa in banconote di piccolo e medio taglio della quale né nell'immediatezza né successivamente aveva fornito giustificazione nonché di telefoni cellulari in cui erano riportati vari recapiti telefonici italiani ed esteri. Inoltre vi erano frequenti contatti telefonici con Suleiman, condannato per traffico di stupefacenti nonché con altri soggetti stranieri residenti in Pakistan, Ghana e Germania e con soggetti italiani nelle zone di Roma, Napoli e Milano da ciò emergendo un collegamento proprio con i luoghi da cui lo stupefacente proveniva, segno evidente di contiguità con i luoghi e le persone coinvolte nell'indagine. Pertanto, come correttamente sottolineato dal giudice della riparazione, emergeva un quadro di rapporti continuativi e non meglio chiariti con soggetti coinvolti nel traffico di stupefacenti che, nell'ottica del giudice della cautela, hanno esplicato una sicura efficacia sinergica rispetto all'adozione della misura cautelare. Correttamente tali elementi nel giudizio della Corte territoriale hanno costituito una legittima causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione, alla luce dell'autonomia sussistente tra il giudizio di riparazione ed il giudizio penale di cognizione. In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ric