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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14399/2025

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta remissione della querela; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha insistito per l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 21/05/2024, con la quale il proprio assistito è stato condannato con decisione conforme a quella del Gup presso il Tribunale di Brindisi del 25/05/2021 per il delitto allo stesso ascritto ai sensi dell’art. 635 cod. pen. con motivi che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.

Con un primo motivo di ricorso il difensore ha segnalato come, dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione, siano intervenute la remissione della querela da parte della persona offesa e la successiva accettazione da parte dell'imputato, con allegazione del relativo verbale.

Atteso il mutato regime di procedibilità del delitto ascritto doveva essere rilevata la sopravvenuta carenza della condizione di procedibilità e, conseguentemente, l'estinzione del reato.

3. Con un secondo articolato motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa quanto alla ricorrenza degli elementi costitutivi del delitto ascritto (con particolare riferimento ai fotogrammi non visionati che avrebbero portato alla chiara riferibilità della condotta al ricorrente), alla mancata considerazione della possibilità di applicare nel caso di specie la disciplina di cui all’art. 131-bis cod. pen. ed infine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

4. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta remissione della querela. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata deve annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela.

Va ribadito che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto, anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022 ; Tomasello, Rv. 283584–01; Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 268625-01; Sez. 6, n. 2248 del 13/1/2011, Cagnazzo, Rv. 249209-01).

Si evince dagli atti allegati al ricorso che in data 08/10/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha rimesso la querela presentata contro [OSCURATO:PERSONA] (verbale dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA]).

Tale remissione è stata contestualmente accettata dall'imputato, come emerge dal verbale dei Carabinieri citato.

2. Il reato di cui all'imputazione è pertanto estinto.

In difetto di diversa pattuizione, le spese, come per legge, vanno poste a carico del querelato.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.

Così è de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta remissione della querela; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha insistito per l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 21/05/2024, con la quale il proprio assistito è stato condannato con decisione conforme a quella del Gup presso il Tribunale di Brindisi del 25/05/2021 per il delitto allo stesso ascritto ai sensi dell’art. 635 cod. pen. con motivi che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2. Con un primo motivo di ricorso il difensore ha segnalato come, dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione, siano intervenute la remissione della querela da parte della persona offesa e la successiva accettazione da parte dell'imputato, con allegazione del relativo verbale. Atteso il mutato regime di procedibilità del delitto ascritto doveva essere rilevata la sopravvenuta carenza della condizione di procedibilità e, conseguentemente, l'estinzione del reato. 3. Con un secondo articolato motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa quanto alla ricorrenza degli elementi costitutivi del delitto ascritto (con particolare riferimento ai fotogrammi non visionati che avrebbero portato alla chiara riferibilità della condotta al ricorrente), alla mancata considerazione della possibilità di applicare nel caso di specie la disciplina di cui all’art. 131-bis cod. pen. ed infine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 4. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta remissione della querela. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata deve annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. Va ribadito che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto, anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022 ; Tomasello, Rv. 283584–01; Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 268625-01; Sez. 6, n. 2248 del 13/1/2011, Cagnazzo, Rv. 249209-01). Si evince dagli atti allegati al ricorso che in data 08/10/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha rimesso la querela presentata contro [OSCURATO:PERSONA] (verbale dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA]). Tale remissione è stata contestualmente accettata dall'imputato, come emerge dal verbale dei Carabinieri citato. 2. Il reato di cui all'imputazione è pertanto estinto. In difetto di diversa pattuizione, le spese, come per legge, vanno poste a carico del querelato. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali. Così è de
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