CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 febbraio 2020
Cassazione n. 35512/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11701/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 51, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende , unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , elettivamente domiciliato in Roma, piazza del Popolo n. 18, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresenta t o e dife s o d all' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso - controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] GMBHe PROCURA TORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE d’APPELLO diBARI - intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 302/2020 depositata il10/2/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8/11/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.L Il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 112/2016, dichiar ò il fallimentodi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., previa revoca, ai sensi dell’art.173 l. fall., dell’ ammissione della società al concordato preventivo in continuità aziendale in precedenza disposta. Il giudice ritenne insussistenti, sotto plurimi profili, le condizioni di ammissibilità del piano. Rilevò in primo luogo che ricorreva la specifica ragione di revoca contemplata dall’art. 173 u. comma l.f. perché [OSCURATO:PERSONA], senza richiedere l’autorizzazione del G.D., aveva stipulato una transazione con [OSCURATO:SOCIETA]ed aveva provveduto al pagamento del credito- ante riore al concordat o - di quest’ultima . Evidenziò inoltre: a) le modalità non corrette di formazione delle classi, con alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione e la mancanza di omogeneità di interessi economici e posizione giuridica degli appartenenti alla terza classe; b) il fatto che la nuova proposta irrevocabile di acquisto dell e quote della newco affittuaria dell’azienda di [OSCURATO:PERSONA] , formulata il 2 maggio 2016 , non fosse stata accompagnata da idonea delibera dell'organo amministrativo della proponente il concordato e, comunque, il difetto di attestazione in ordine alla capacità dei nuovi promittenti acquirenti di far fronte agli impegni assunti; c) l’inidoneità del vincolo di destinazione ex art. 2645 - ter cod. civ. imposto sui beni di [OSCURATO:SOCIETA]., in considerazione sia del f atto che si trattava di vincolo sospensivamente condizion ato all’omologazione del concordato , sia del venir meno dell'originario impegno della predetta società di liberare gli immobili vincolati dall'iscrizione degli ulteriori gravami esistenti sugli stessi; d) la scarsa affidabilità di [OSCURATO:SOCIETA]., tale da porre in dubbio il suo effettivo apporto al raggiungimento degli obbiettivi concordatari; e) la carenza di informazione in ordine ai debiti di lavoro. 2. I l reclamo di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro la sentenza dichiarativa, volto unicamente a contrastare la statuizione di revoca dell’ammissione al concordato, fu respinto dalla Corte d’appello di Bari con sentenza del 18/1/2017 sul rilievo, ritenuto assorbente di ogni altra ragione di censura, che, contrariamente a quanto dedotto dalla reclamante, l’avvenuta stipula della transazione e il pagamento del credito di S.F.L. al di fuori della procedura prevista dall’art. 182- quinquies l. fall. costituivano fatti sufficienti a giustificare la pronuncia di revoca. 3. La decisione, impugnata dalla soccombente, è stata cassata con rinvio da questa Corte, con la sentenza n. 16808 del 21/06/2019, sulla scorta del principio di diritto secondo cui il pagamento non autorizzato dal giudice di un debito scaduto, eseguito in data successiva al deposito della domanda di concordato preventivo, determina, ai sensi dell'art. 173, comma 3, l. fall., la revoca dell'ammissione alla procedura, salvo che l'imprenditore dimostri,nel relativo procedimento, che questo pagamento non sia stato pregiudizievole per l'interesse dei creditori, essendo ispirato al criterio della loro migliore soddisfazione, né sia stato diretto a frodarne le ragioni, così pregiudicando le possibilità di adempimento della proposta formulata con la domanda di concordato. 3. Riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Bari ha nuovamente respinto il reclamo ex art. 18 l.fall. di [OSCURATO:PERSONA]. La corte del merito ha osservato preliminarmente che il giudizio di rinvio doveva intendersi esteso a tutte le questioni decise dal tribunale con la sentenza dichiarativa che formavano oggetto dei motivi di reclamo ritenuti assorbiti dalla sentenza cassata. Ha quindi affermato: i) che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non aveva assolto l'onere di dimostrare che il pagamento non autorizzato non era stato diretto a frodare le ragioni degli altri creditori e non ne aveva pregiudicato l’interesse; ii) che la società fallita non aveva offerto adeguata dimostrazione dell'impossibilità di ottenere una soluzione negoziale migliore di quella proposta ed attuata senza la preventiva approvazione degli organi concorsuali; iii) che andavano, peraltro, pienamente condivise le argomentazioni del tribunale in ordine all’inammissibilità della proposta concordataria in esame per inadeguatezza dell'apporto promesso da [OSCURATO:SOCIETA]. . Ha infine osservato che agli elementi critici già evidenziatial riguardo dal primo giudice si era aggiunta la circostanza, decisiva e assorbente, dell'omologazione del concordato preventivo richiesto da detta società, la quale aveva messo a disposizione dei propri creditori gli immobili di cui disponeva, impegnandosi a cederli per realizzare liquidità,e non avrebbe perciò potuto mantenere l'impegno assunto nell'ambito del concordato proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 4. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato la sentenza di rigetto del reclamo, pubblicata in data 10 febbraio 2020, con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, alquale il F allimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.ha resistito con controricorso. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA], creditrice istante, e Procuratore generale presso la Corte d’appello di Bari non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 5.1 Il prim o motiv o di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 167, 168 e 173 l. fall., con riguardo alla valutazione di utilità dell'operazione non autorizzata; violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., con riguardo alla prova da parte del debitore del carattere non pregiudizievole per i creditori né fraudolento dell'atto non autorizzato, nonché violazione dell'art. 384, comma 2, cod. civ., per l'elusione del principio di diritto enunciato dalla S.C.; omesso esame di un fatto decisivo, con riguardo all'accertamento dei risultati economici dell'operazione non autorizzata. 5.2. Il secondo motivodenuncia violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 111 Cost.; omesso esame di un fatto decisivo, con riguardo ai valori aziendali quale termine di comparazione della convenienza dell’operazione in contestazione. 5.3. Conil terzo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 384,comma 2, cod. proc. civ., per l’elusione del principio di diritto enunciato dalla S.C., [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il giudice del rinvio era tenutoa uniformarsi al principio di diritto enunciato da questa Corte nella sentenza rescindente, applicandolo al caso concreto, senza svolgere ulteriori accertamenti nel merito, in ragione della struttura chiusa del giudizio rescissorio e del correlato divieto di ampliamento, ivi, del thema decidendum. Secondo la ricorrente la corte distrettualeavrebbe inoltre tenuto conto di fatti e ci rcostanze il cui esame le era precluso, sia perché gli stessi erano sopravvenuti rispetto all’udienza di discussione in sede di legittimità, sia perché una nuova valutazione di merito della proposta di concordato non poteva avvenire senza che le fosse concesso di riformularla. 5.4 Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 162 e 163 l. fall.;violazione dell’art. 132 c.p.c. e 111 Cost perché la sentenza impugnata, travalicando il limitato ambito di analisi della fattibilità giuridica della sua proposta di concordato preventivo, si sarebbe spinta a una valutazione di carattere squisitamente economico, comparando le stime del compendio immobiliare di [OSCURATO:SOCIETA]. effettuate dai consulenti di parte e da quelli nominati dal tribunale, ed avrebbe acriticamente recepito gli argomenti spesi dal tribunale quanto alla manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obbiettivi prefissati in ragione dell’inidoneità del vincolo di destinazione imposto sui beni di detta società. 5.5 Con il quinto motivo la società lamenta omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla proposta irrevocabile di acquisto dell’azienda formulata dai sigg.ri Lombardi, Losurdo e Tatò. 6. Il terzo e il quarto mezzo, che rivestono priorità logica , dev ono essere respinti. 6.1 La corte d’appello - che nel primo giudizio di reclamo aveva ritenuto assorbente di ogni altro motivo di impugnazione sollevato da [OSCURATO:PERSONA] la mancanza di autorizzazione alla stipula della transazione con [OSCURATO:SOCIETA]. e al pagamento del credito di quest’ultima – in sede di rinvio ha non solo rivalutato la medesima questione alla luce del principio di diritto fissato da questa Corte, ma ha ritenuto di poter decidere anche delle ulteriori questioni , già oggetto del reclamo e ripropost e in sede d i riassunzione , in precedenza non esaminate perché dichiarate assorbite. Ora, contrariamente a quanto si sostiene nelterzo motivo, u n simile modus procedendidel giudice del rinvio è pienamente rituale, ove si consideri, da un lato, che nel giudizio di legittimità non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell'accoglimento di una questione pregiudiziale (con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l'accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l'esame delle ulteriori questioni oggetto di censura va rimesso al giudice di rinvio, salva l'eventuale ricorribilità per cassazione avverso la successiva sentenza che abbia affrontatole suddette questioni precedentemente ritenute superate; cfr. Cass., Sez. U., 15122/2013, Cass. 23558/2014, Cass.4804/2007), dall’altro che in sede di giudizio di rinvio il giudice è obbligato a pronunciare sulle questioni in precedenza dichiarate assorbite se esse –come è pacificamente avvenuto nel caso di specie - siano state espressamente riproposte davanti a lui (v. Cass.30184/2018, Cass. 19015/2010, Cass. 10493/2004). Né è di ostacolo a questo esame la vincolatività del principio di diritto enunciato in sede rescindente, la quale presuppone l'omogeneità delle situazioni devolute al giudizio di legittimità e non opera con riguardo a un thema decidendum non affrontato in occasione del primo giudizio rescindente o quando sopravvenga un fatto, estintivo o modificativo del diritto fatto valere, afferente a un profilo non affrontato in precedenza dai giudici di merito ed esulante dal decisum del giudizio rescindente (Cass. 26521/2018, Cass. 11716/2014). Infine, non si presta a censure neppure la valutazionecompiuta nella specie dalla corte d’appello (rispetto alla questione, non devoluta al primo giudizio di legittimità, d e ll’inammissibilità della proposta concordataria in ragione della sua manifesta inettitudine a raggiungere i risultati prefissati), di un fatto sopravvenuto (l’omologazione del concordato preventivo di [OSCURATO:SOCIETA].), posto che in sede di giudizio di rinvio il giudice può prendere in esame fatti impeditivi, modificativi o estintivi intervenuti in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle pregresse fasi processuali (Cass. 7301/2013, Cass. 3621/2004). E questa valutazione non comportava affatto l’obbligo di accordare alla reclamante la possibilità di modificare ulteriormente la proposta e il piano di concordato: possibilità che, comportando la necessaria riapertura del procedimento di ammissione ex art. 162 e segg. l. fall., era evidentemente preclusa dalla già intervenuta dichiarazione di fallimento. 6.2 Il giudice del rinvio, in conclusione, ha preso in esame in maniera del tutto legittima sia la questione già ritenuta assorbente dal primo giudice del reclamo, alla luce del principio di diritto enunciato da questa Corte, sia il tema dell’inadeguatezza dell’apporto economico promesso da [OSCURATO:SOCIETA]., tenendo conto anche dei fatti sopravvenuti. 6.3 La decisione impugnata, così strutturata, si fonda dunque su due ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla: la prima inerente la sussistenza degli atti pregiudizievoli, idonei a giustificare la revoca dell’ammissione al concordato ai sensi dell’art. 173 l.fall., culminati nel pagamento non autorizzato del credito di S.F.L.; la seconda inerente l’inammissibilità in sé della proposta concordataria, per manifesta inettitudine del piano, s tante l ’ irrealizz a bilità dell’impegno d i [OSCURATO:SOCIETA]. alla trascrizione di un vincolo reale di destinazione in favore della procedura, ai sensi dell'art. 2645-tercod. civ., sui propri beni immobili, con un apporto economico di € 13.045.367 (pari, sostanzialmente, al totale dell’attivo messo a disposizione dei creditori privilegiati equiparati e dei chirografari, della consistenza di € 13.125.368; cfr. pag. 5 del ricorso). 6.4 La seconda ratio decidendi , fondata s ia s u rilievi critici già evidenziati dal primo giudice, sia sulla considerazione , definitiva e assorbente, della sicura impossibilità di mantenimento dell’impegno assunto da Filom a seguito della sopravvenuta omologazione del suo concordato, non risulta sostanzialmente contestata dall’odierna ricorrente, che nel quarto motivo si è limitata a sostenere che la corte territoriale, sul punto, avrebbe compiuto una valutazione di fattibilità economica del piano e dellaproposta, riservata ai creditori, per di più mediante un acritico rinvio, per relationem , agli argomenti esposti dal tribunale. Il che, all’evidenza non è, vuoi perché i giudici distrettuali, oltre a compiere un’autonoma valutazione delle risultanze documentali , hanno ulteriormente rilevato che nelle more era stato omologato il concordato preventivo di Filom, a conferma dello stato di crisi della società, la quale aveva messo a disposizione dei propricreditori i beni sui quali avrebbe dovuto imporre il vincolo di destinazione, impegnandosi a cederli per realizzare liquidità, vuoi perché tale fatto è stato (correttamente) ritenuto sufficiente a rendere non più attuale e attuabile la proposta concordataria di [OSCURATO:PERSONA], la quale, del resto, non spiega perché questo giudizio atterrebbe invece alla fattibilità economica del piano, né chiarisce se, e in qual modo, il piano si sarebbe potuto realizza re nonostante il venir meno dell’apporto diFilom. 6.5 Ora, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse a una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass.11493/2018, Cass. 2108/2012). Dall’infondatezza delle critiche sollevate con il terzo e il quarto motivo di ricorso discende, dunque, l’inammissibilità delle doglianze illustrate negli altri tre mezzi, volte a contestare l’apprezzamento della Corte di merito in ordine alla dannosità e alla mancanza di convenienza dell’atto negoziale non autorizzato e a lamentare l’omesso esame di un fatto (la proposta irrevocabile d’acquisto) che in realtà il giudice del rinvio ha ritenuto assorbito dal rigetto delle censure esaminate. 7. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 10.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presup