CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 ottobre 1989
Cassazione n. 39116/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2024 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto pur formalmente volto a denunciare presunte carenze della motivazione posta a base del provvedimento impugnato, è in realtà teso a censurare nel merito la decisione dei giudici di appello, che si assume sbagliata in tema du valutazione del materiale probatorio; osservato che, a tale proposito, considerato che si è in presenza di una cosiddetta “doppia conforme” (cfr. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 – 01), deve rilevarsi come la Corte territoriale abbia offerto una adeguata motivazione rispetto alle doglianze prospettate con l’atto di gravame, confermando l’attendibilità delle risultanze processuali valorizzate dal giudice di primo grado, al fine della certa individuazione dell’odierno ricorrente quale autore della condotta truffaldina ascrittagli; che, inoltre, deve sottolinearsi che censure del tipo prospettate dall’odierno ricorrente, con cui si contesta la ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese e/o l’esito del riconoscimento fotografico dell’imputato dalle stesse effettuato, fuoriescono dal perimetro valutativo e cognitivo di questa Corte, inossequioal principio incontroverso in giurisprudenza secondo cui l’apprezzamento in ordine alla credibilità della persona offesa dal reato, così come anche l’affidabilità della individuazione fotografica da questa effettuata, rappresentano una questione di fatto, rimessa al giudice di merito, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (cfr. S.U., n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, in motivazione; in questo senso, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623 – 01; Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Di, Rv. 262908 – 01; in motivazione Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262908 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l’eccessività della pena, in particolare per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato; osservato che, infatti, preliminarmente deve ribadirsi che la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di legittimità non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; precisato che, inoltre, deve la Corte territoriale ha negato le circostanze attenuanti generiche osservando che mancano elementi positivi valorizzabili al fine della loro concessione, , in ciò facendo applicazione del principio di diritto a mente del quale l'applicazione di attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola (in tal senso, tra molte, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell