CassazionedecretoSezione LDecisione del 12 novembre 2025
Cassazione n. 06018/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28182-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 386/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/03/2020 R.G.N. 959/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] contributivo rapporto di agenzia R.G.N.28182/2020 Cron. Rep. Ud12/11/2025 1.La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado di parziale accoglimento dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] Sp.A. avverso il decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 111.403,26, ridotta in giudizio ad euro 101.175,95, pretesa da Fondazione ENASARCO a titolo di contributi evasi in relazione a dieci posizioni lavorative qualificate come rapporti di agenzia, anziché come procacciatori di affari. Nella impugnata pronuncia è stata confermata la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dalla data di scadenza dei versamenti contributivi coincidenti con il giorno 20 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento che, nel caso di specie, non era decorso alla data di notifica del verbale ispettivo del 10/2/2010 rispetto ai contributi richiesti per il quarto trimestre 2004 (scadenza 20/2/2005) e per il trimestre successivo, ed è stata respinta l’eccezione di preclusione di successive verifiche ispettive su alcune posizioni inerenti a periodi contributivi antecedenti all’accertamento ispettivo eseguito (ex art. 3 comma 20 L. 335/95), perché relative ad un verbale elevato nei confronti di altra diversa società. La Corte territoriale, esaminando le singole posizioni, ha anche ribadito la sussistenza dei caratteri distintivi del rapporto di agenzia ai sensi dell’art. 1742 c.c. ed ha respinto l’invocato scomputo di una somma versata per la regolarizzazione di alcune posizioni non avendo l’appellante chiarito quale risultato favorevole avrebbe ottenuto dal ricalcolo. 2. Avverso tale sentenza ricorre la società affidandosi a due motivi, illustrati da memoria, a cui la [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 3. La causa è stata trattata e decisa nella camera di consiglio del 12 novembre 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1742 c.c., non avendo la Corte d’appello fatto corretta applicazione dei principi normativi dell’istituto, sul concetto di stabilità e continuità dell’attività oggetto di accertamento, discostandosi dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte di merito invertito l’onere probatorio, ritenendo che fosse a carico della società dimostrare la non stabilità degli affari e l’insussistenza di un obbligo di promozione stabile, a fronte del verbale di accertamento del 10/2/2010; ritiene laricorrente che si trattava di procacciatori, senza obblighi o vincoli di stabilità, e che il loro rapporto era episodico, limitato a singoli affari, come evincibile dal numero esiguo di fatture, dalla loro numerazione e dalle zone di operatività.La Corte d’appello aveva compiuto, seguendo il verbale ispettivo, un’inversione dell’onere della prova dei fatti costitutivi. 2. Nel controricorso l’ENASARCO rileva, preliminarmente , che dal tenore dei due motivi di ricorso si ricava il giudicato formatosi su diverse questioni, quali: la prescrizione, la preclusione del potere accertativo anteriore al 30/9/2005, la quantificazione ed imputazione delle somme versate e di quelle conseguentemente dovute, l’inapplicabilità nel la specie degli AEC e, infine, metodo e criteri di calcolo delle sanzioni. Eccepisce, quindi , l’inammissibilità del primo motivo per mancanza di specificità non essendo indicati gli argomenti per contrastare la giurisprudenza di legittimità, ed avendo, invece , l’impugnata sentenza richiamato i criteri distintivi tra agenzia e procacciamento (stabilità, continuità, sfera territoriale); inoltre, i motivi di ricorso sembrano mirare a rimettere in discussione il convincimento espresso dalla Corte territoriale obliterando la giurisprudenza di legittimità che esclude che possa essere denunciata di violazione di legge la riconsiderazione delle risultanze istruttorie, trasformando il giudizio di legittimitàin un terzo giudizio di merito; si rimarca, infine, l’infondatezza del secondo motivo per avere la [OSCURATO:PERSONA] ampiamente assolto al proprio onere probatorio producendo documentazione adeguata a fondare la pretesa contributiva, e non rientrando nella censura di violazione dell’art. 2697 c.c. la valutazione svolta dal giudice sulle prove proposte dalle parti. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. La censura di violazione di legge per avere la Corte riconosciuto la natura di rapporto di agenzia ex art. 1742 c.c. a fronte della doluta insussistenza dell’obbligo di stabile promozione degli affari si traduce, invero, in una rivalutazione dell’apprezzamento espresso dai giudici di merito in ordine agli elementi raccolti in istruttoria. Per ciascuna posizione, invero, la società ricorrente, come ribadito anche nelle memorie illustrative depositate in prossimità di udienza, esamina nuovamente i dati documentali (gli accordi sottoscritti o meno fra le parti, quantità e numerazione delle fatture emesse, l’oggetto delle lettere di incarico, clienti e fornitori riportati nell’estratto conto) per estrarne argomenti diversi da quelli menzionati in sentenza, ritenuti superati in ambito interpretativo giurisprudenziale. 5. È stato costantemente affermata , da questa Corte , l’inammissibilità del ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio , miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. Un. , n. 34476/2019, ed anche prima, con ord. n. 8758/2017: “Èinammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, allarivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito”). 6. Invero, il controllo della Corte di legittimità non può mai consistere nella rivalutazione dei fatti, neppure in via di verifica della adeguatezza e congruenza dell'iter argomentativo seguito dai giudici di merito. E nel caso specie, i motivi, formalmente declinati come violazione di legge, in realtà ridondano nel merito, o comunque censurano surrettiziamente la motivazione anchesotto il profilo di un prospettato omesso adeguamento ad un orientamento giurisprudenziale evoluto e diverso rispetto a quelloseguito dalla Corte territoriale. 6.1 -Sul punto, occorre osservare che di recente la distinzione tra agenzia e procacciamento di affari è stata rimarcata, nella ordinanza n. 23214/2024, nel senso di individuare i c aratteri distintivi della prima nell’obbligo dell'agente di svolgere attività continuativa e stabile per promuovere, nell'ambito di una determinata sfera territoriale, la conclusione di contratti per conto del preponente, realizzando in tal modo,con quest'ultimo, una collaborazione professionale autonoma non episodica, con risultato a proprio rischio, e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo; ilprocacciamento di affari, invece, consiste nella più limitata attività di chi, solo di propria iniziativa, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie occasionalmente le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni. Nello stesso senso, anche ord. n. 1263/2025 in cui è stato anche precisato chequalora sia dedotto un rapporto di procacciamento d’affari, oggetto della prova non è un contratto ma il fatto dell'intermediazione espletata, per ciascuno dei contratti stipulati nell'interesse dell'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico, per il quale non è prevista alcunanecessaria prova documentale. Orbene, per quanto esaminato in parte narrativa, la valutazione compiuta dai giudici di merito, nel caso di specie, non è dissimile dall’indirizzo interpretativo fornito dalla Corte. 7. Si aggiunga che la ricorrente, nel dedurre la violazione della disciplina legale dell’art. 1742 c.c., non ha evidenziato discrasie argomentative circa l’eventuale erronea sussunzione nell’ambito del rapporto di agenzia di rapporti aventi il diverso carattere di occasionalità, sporadicità, non esclusività, oppure di un’attività che non fosse volta alla conclusione di contratti per conto della preponente. Per contro, la qualificazione giuridica del tipo di attività, desunta da dati riportati in fattura, dagli accordi commerciali e dalle provvigioni riconosciute agli agenti, rientra in una attività valutativa tipica del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, ove non prospettata secondo i parametri dell’error in procedendo o dell’omesso esame. 8. Egualmente inammissibile è anche il denunciato vizio di violazione di legge riferito alla disposizione dell’art. 2967 c.c., non avendo la parte prospettato un’erronea distribuzione dell’onere probatorio, gravante a carico del creditore sull’esistenza dei fatti costitutivi del diritto alla pretesa contributiva, emergente nella offerta di prove documentali idonee a ricostruire il rapporto con la società ed a qualificarlo come agenzia. Né la parte ricorrente rappresenta un vizio della sentenza nell’aver attribuito inversamente al creditore ed al debitore i rispettivi oneri dimostrativi secondo la regola generale dell’art. 2697 c.c. In tema di contratto di agenzia, è stato poi, in particolare, affermato che la ripartizione dell'onere della prova, tra agente e preponente , deve tenere conto, oltre della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio -della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova(fra le altre, Cass. sent. n. 486/2016). 8.1 - In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art.2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass. 26739/2024), né risulta che il ricorrente si sia doluto di un errore in sentenza nell’aver posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di iniziativa del giudice fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, ovvero che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, in violazione delle regole dell’art. 116 c.p.c. 9. La sentenza, che ha osservato i predetti principi ermeneutici nella qualificazione del rapporto di agenzia ed individuazione dei suoi caratteri distintivi, in essa sussumendo la fattispecie concreta in esame, grazie al corredo istruttorio disponibile, va pertanto confermata. All’inammissibilità complessiva del ricorso fa seguito la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo in ragione del valore di lite. Seguono le disposizioni sul contributo unificato. P.Q.M La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 6.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di rito. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di