Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:44
Testo integrale del provvedimento
62025CO0436_INF
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 20 gennaio 2026 –
EXOIL Paliwa/Polonia
(causa C‑436/25 P)
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Direttiva 2006/112/CE – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Ricorso di annullamento diretto contro uno Stato membro e avente ad oggetto una normativa nazionale di recepimento di tale direttiva – Manifesta incompetenza dei giudici dell’Unione europea – Impugnazione manifestamente infondata»
1.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale
(Regolamento di procedura della Corte, art. 181)
(v. punti 18, 19)
2.
Procedimento giurisdizionale – Ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica contro uno Stato membro – Manifesta incompetenza del Tribunale – Irricevibilità
(Artt. 256 e 263 TFUE)
(v. punti 37, 39‑43)
3.
Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Data di pubblicazione dell’atto controverso – Calcolo
(Art. 263, comma 6, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 58‑60)
(v. punti 44, 47, 48)
4.
Ricorso di annullamento – Termini – Carattere di ordine pubblico – Esame d’ufficio da parte del giudice dell’Unione
(Art. 263, comma 6, TFUE)
(v. punti 45, 46)
5.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Identificazione del convenuto – Designazione come convenuto, senza errore da parte del ricorrente, di una persona diversa dall’autore dell’atto impugnato – Irricevibilità – Limiti – Elementi che consentono di identificare il convenuto senza ambiguità – Assenza – Obbligo del Tribunale di identificare il convenuto – Assenza – Invito a regolarizzare l’atto di ricorso – Assenza
[Art. 263 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 76, c), e 78, § 6]
(v. punti 52‑57)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata.
2)
La EXOIL Paliwa sp. z o.o. si fa carico delle proprie spese.