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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 novembre 2025

Cassazione n. 31000/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7253/2025 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 4 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAGLIARI n. 476/2024 depositata il 17/12/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025dal Presidente dr.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato nel marzo 2015 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si opposero alla domanda ex art. 1159 bis c.c. di Daniela e [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere l’accertamento giudiziale dell’intervenuta usucapione di un fondo agricolo in Gonnesa, convenendo in giudizio anche il Comune della suddetta località.

Nel corso del giudizio intervenne altresì [OSCURATO:PERSONA].

Nella contumacia dell’Amministrazione comunale, il Tribunale di Cagliariaccolse la domanda.

Su gravame di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 476 del 17 dicembre 2024 la Corte d’appello di Cagliari riformò totalmente la decisione di primo grado, dichiarando acquisita per intervenuta usucapione in capo a [OSCURATO:PERSONA] la proprietà del fondo conteso.

Propongonoricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi diAnna [OSCURATO:PERSONA]), affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], mentre sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], Marco e [OSCURATO:PERSONA] ed il Comune di Gonnesa.

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primomotivo è così rubricato “ Art. 360 n° 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 102 e 331 c.p.c. per omessa integrazione del contraddittorio in appello nei confronti del Comune di Gonnesa.”.

La Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto integro il contraddittorio, nonostante l’omessa notifica dell’atto di appello al Comune di Gonnesa, proprietario del terreno oggetto della domanda di usucapione Mediante il secondo motivo, si deduce la violazione dell’a rt. 360, comma 1 numeri 3 e 5 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1140, 1141 c.c., 1158, 1159 bis c.c. e 2697 c.c., degli artt. 113, 115, 116 cpc., perché la Corte d'Appello avrebbe accertato il compimento dell'usucapione da parte del coerede [OSCURATO:PERSONA] sulla base di meri atti di gestione dei beni, come la coltivazione dei terreni, avrebbe travisato il fatto processuale presente in atti in ordine alla permanenza dei coeredi opponenti sul bene e, in ogni caso, avrebbe omesso di considerare il rapporto familiare al fine dell’interpretazione dei fatti di causa. , proprietario del terreno oggetto della domanda di usucapione, al quale era stata invece notificata l’opposizione al provvedimento emesso a seguito del procedimento per decreto ex art. 1159 bis c.c.

La busta contenentela relata di notifica dell’atto di appello – allegata dai ricorrenti –non riporta la menzione del Comune fra i destinatari del gravame.Pertanto, il Comune di Gonnesa non è stato evocato in giudizio nonostante la sussistenza di un litisconsorzio necessario conseguente alla proprietà del bene oggetto del giudizio e della qualità di parte assunta in primo grado.

Orbene, trattandosi del formale proprietario del fondo conteso, la causa deve ritenersi inscindibile , con la conseguenza che, non essendo stato l'atto di impugnazione notificato nei confronti del Comunee non avendo il giudice di appello ordinato l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., si determina lanullità, rilevabile di ufficio pure in sede di legittimità, dell'intero processo di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso.

In definitiva, accolto il primo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata ed il processo va rimesso alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censur a accolt a e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Cagliari in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7253/2025 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 4 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAGLIARI n. 476/2024 depositata il 17/12/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025dal Presidente dr.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato nel marzo 2015 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si opposero alla domanda ex art. 1159 bis c.c. di Daniela e [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere l’accertamento giudiziale dell’intervenuta usucapione di un fondo agricolo in Gonnesa, convenendo in giudizio anche il Comune della suddetta località. Nel corso del giudizio intervenne altresì [OSCURATO:PERSONA]. Nella contumacia dell’Amministrazione comunale, il Tribunale di Cagliariaccolse la domanda. Su gravame di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 476 del 17 dicembre 2024 la Corte d’appello di Cagliari riformò totalmente la decisione di primo grado, dichiarando acquisita per intervenuta usucapione in capo a [OSCURATO:PERSONA] la proprietà del fondo conteso. Propongonoricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi diAnna [OSCURATO:PERSONA]), affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], mentre sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], Marco e [OSCURATO:PERSONA] ed il Comune di Gonnesa. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primomotivo è così rubricato “ Art. 360 n° 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 102 e 331 c.p.c. per omessa integrazione del contraddittorio in appello nei confronti del Comune di Gonnesa.”. La Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto integro il contraddittorio, nonostante l’omessa notifica dell’atto di appello al Comune di Gonnesa, proprietario del terreno oggetto della domanda di usucapione Mediante il secondo motivo, si deduce la violazione dell’a rt. 360, comma 1 numeri 3 e 5 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1140, 1141 c.c., 1158, 1159 bis c.c. e 2697 c.c., degli artt. 113, 115, 116 cpc., perché la Corte d'Appello avrebbe accertato il compimento dell'usucapione da parte del coerede [OSCURATO:PERSONA] sulla base di meri atti di gestione dei beni, come la coltivazione dei terreni, avrebbe travisato il fatto processuale presente in atti in ordine alla permanenza dei coeredi opponenti sul bene e, in ogni caso, avrebbe omesso di considerare il rapporto familiare al fine dell’interpretazione dei fatti di causa. , proprietario del terreno oggetto della domanda di usucapione, al quale era stata invece notificata l’opposizione al provvedimento emesso a seguito del procedimento per decreto ex art. 1159 bis c.c. La busta contenentela relata di notifica dell’atto di appello – allegata dai ricorrenti –non riporta la menzione del Comune fra i destinatari del gravame.Pertanto, il Comune di Gonnesa non è stato evocato in giudizio nonostante la sussistenza di un litisconsorzio necessario conseguente alla proprietà del bene oggetto del giudizio e della qualità di parte assunta in primo grado. Orbene, trattandosi del formale proprietario del fondo conteso, la causa deve ritenersi inscindibile , con la conseguenza che, non essendo stato l'atto di impugnazione notificato nei confronti del Comunee non avendo il giudice di appello ordinato l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., si determina lanullità, rilevabile di ufficio pure in sede di legittimità, dell'intero processo di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso. In definitiva, accolto il primo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata ed il processo va rimesso alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censur a accolt a e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Cagliari in
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