CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34569/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha riformato, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza pronunciata dal Tribunale di Biella nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza è stata confermata, invece, quanto alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tutti gli imputati sono stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110, 56, 624 cod. pen. per essersi impossessati di merce sottraendola al banco frigo del supermercato "Esselunga" di Biella (fatto del 3 gennaio 2017), [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile, inoltre, dei reati di cui agli artt. 612, comma 2, cod. pen. e 337 cod. pen. contestati rispettivamente ai capi 2) e 3). [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono contro la sentenza, per mezzo del comune difensore, formulando un unico motivo avente ad oggetto il reato di tentato furto in concorso (capo 1). I ricorrenti deducono violazione di legge e vizi di motivazione per essere stata affermata la penale responsabilità ancorché non fosse stato accertato chi avesse prelevato la merce e l'avesse occultata. Si dolgono che la sentenza impugnata non abbia spiegato perché la presenza contestuale nel supermercato integrerebbe una condotta penalmente rilevante esprimendo l'adesione di ciascuno ad una condotta illecita il cui autore non è stato individuato con certezza. Rilevato che i ricorrenti non si confrontano con la motivazione offerta dalla Corte territoriale (pag. 4), secondo la quale, ai fini dell'affermazione della responsabilità, non è necessaria «la dettagliata attribuzione a ciascuno di uno specifico segmento dell'azione». Rilevato che, secondo quanto riferito dai giudici di merito, il responsabile della sicurezza del supermercato vide i tre imputati agire insieme, sottraendo i beni, occultandoli in uno zaino e oltrepassando insieme le casse senza pagare, sicché ciascuno contribuì alla condotta illecita, se non con una condotta materiale, quanto meno, rafforzando il proposito criminoso degli altri. Ritenuto che il motivo sia aspecifico - e perciò inammissibile - perché non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita a lamentare, in maniera generica, una presunta carenza o illogicità della motivazione (tra le tante: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970; Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, Rv. 282949). Ritenuto che all'inammissibilità consegua la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e che, in ragione della causa di inammissibilità, ciascun ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. 2025 Così deciso il 7 ottobre l202-41 [OSCURATO:PERSONA]