CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 giugno 1993
Cassazione n. 47454/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/06/1993 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/11/1964 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/11/1994 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 26942_22 Ritenuto che i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati per i reati di cui agli artt. 110 c.p. e 256, comma 1 lett. a) e b) d.lgs. 152/2006 e 110 c.p. e 256, comma 5, d.lgs. 156/2006, con cui deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di mancata concessione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod.pen., sono inammissibili. In particolare, la Corte territoriale ha escluso, alla luce della valutazione dei parametri di cui all'art. 133 cod.pen., l'applicazione della causa di non punibilità per l'elevata offensività del fatto di reato tenuto conto del quantitativo di rifiuti, anche particolarmente inquinanti, trasportati, circostanze queste che escludono la particolare tenuità dell'offesa. A nulla rileva, come affermato dai ricorrenti, la non abitualità della condotta, avendo escluso la particolare tenuità dell'offesa, alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod.pen. sicchè preclude ogni ulteriore valutazione dell'abitualità o meno della condotta. Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla base dei due "indici-requisiti" della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., comma 1, sussista la particolare tenuità dell'offesa e, poi, che con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento, avendo escluso la particolare tenuità del danno, non rileva l'ulteriore requisito dell'assenza di abitualità. Tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dei ricorsi. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 novembre 2022 Il Consigliere e t nsore [OSCURATO:PERSONA]