Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 luglio 2026

Cassazione n. 31234/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/10/19512. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Svizzera) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/11/2025 emessa dal Tribunale di Caltagirone;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare l’impugnata sentenzalimitatamente alla declaratoria di prescrizione del reato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] resto, il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Caltagirone ha dichiaratoestinto per intervenuta prescrizione il delitto ascritto agli imputati previsto dall’art.353 cod. pen., commesso, secondo l’ipotesi d’accusa, dal dicembre 2016 sino alfebbraio 2017.2.

Il Procuratore generale ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe,proponendo due motivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo, il Procuratore generale ricorrente deduce violazionedi legge penale (artt. 157, 158, 159 cod. pen.) e manifesta contraddittorietà dellamotivazione.

Il Procuratore generale stigmatizza il fatto che il Tribunale abbiadichiarato estinto per decorso del tempo il reato ascritto agli imputati, pur avendodato atto dei numerosi lassi di tempo in cui il corso della prescrizione risultavasospeso (per un totale di 632 giorni).

Scomputando il periodo di tempo in cui ilcorso della prescrizione è risultato sospeso, il proscioglimento degli imputati perprescrizione si rivela erroneo.2.2.

Con il secondo motivo, il Procuratore generale ricorrente deduce erroneaapplicazione della legge penale in relazione al calcolo del tempo necessario a farmaturare la prescrizione del reato con riferimento alla posizione di FrancescoSiragusa.

Il computo del Tribunale è infatti erroneo, essendo stato trascurato ilfatto che a [OSCURATO:PERSONA] è stata contestata la recidiva qualificata ex art. 99,quarto comma, cod. pen. i cui effetti non sono stati esclusi dal Tribunale.3.

Il procedimento è stato deciso all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in camera diconsiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblicaudienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, essendo stato presentato con modalità nonconsentite dalla legge.2.

Come emerge dagli atti, il Procuratore generale, a mezzo di personaall’uopo delegata, ha depositato l’atto di impugnazione presso la Cancelleria delTribunale di Caltagirone in modalità cartacea, in data 14/01/2026.3.

Tanto premesso, deve essere osservato quanto segue.3.1.

L’art. 582, comma 1, cod. proc. pen. – come modificato dall’art. 33 deldecreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 – dispone che «salvo che la leggedisponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con lemodalità previste dall'articolo 111-bis nella cancelleria del giudice che ha emessoil provvedimento impugnato».L’art. 111-bis, comma 1, cod. proc. pen. – inserito nel corpo del codice di ritodall’art. 6, comma 1, lett. c), d. lgs. 150/2022 – dispone che «il deposito di atti,documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche,nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione,la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici».La modalità di deposito con modalità “esclusivamente” telematica è dunqueprescritta anche per il deposito degli atti di impugnazione (ex art. 582, comma 1,cod. proc. pen., con l’eccezione – non ricorrente nel caso in esame – contemplatadal successivo art. 582, comma 1-bis, cod. proc. pen.).3.2.

Considerata la necessità di predisporre un’infrastruttura tecnologicacapace di assicurare «la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione ericezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario» (art. 111-bis cod. proc.pen.), il legislatore ha dettato una articolata disciplina transitoria, che ha scanditol’entrata in vigore delle disposizioni in materia di deposito telematico degli atti,condizionata dall’entrata in vigore di norme di rango regolamentare, da adottarecon decreto del [OSCURATO:PERSONA] della giustizia.Occorre evidenziare che l’art. 87, comma 4, d. lgs. n. 150/2022 dispone checontinui a trovare applicazione la previgente formulazione dell’art. 582 cod. proc.pen. sino al quindicesimo giorno successivo all’emanazione del decreto ministeriale(o sino al diverso termine previsto da detto decreto ministeriale, chiamato adelineare il perimetro temporale della normativa transitoria).

Il successivo comma5 dell’art. 87 disegna analogo meccanismo di diritto transitorio con riferimento agliartt. 111-bis e 175-bis cod. proc. pen..Nel periodo precedente all’effettiva entrata in vigore delle disposizioni sullemodalità di deposito telematico degli atti, questi possono essere depositati pressole segreterie e le cancellerie degli uffici giudiziari con modalità non telematiche, o,anche trasmesse a mezzo posta elettronica certificata (art. 87-bis, comma 1, d.lgs. n. 150/2022).

Ove l’atto depositato a mezzo posta elettronica certificata siaun’impugnazione, il legislatore detta specifiche disposizioni che regolamentanomodalità di formazione, trasmissione e sottoscrizione dell’atto di impugnazione(art. 87-bis, commi 3-7, d. lgs. cit.)3.3. [OSCURATO:PERSONA] che la disciplina transitoria dell’entrata in vigore delle regolesul deposito telematico degli atti è, in parte, regolamentata dalla legge e, in altraparte, demandata al decreto ministeriale di attuazione della delega conferita alGoverno dal legislatore, vengono in rilievo le disposizioni dettate dall’art. 3 [OSCURATO:PERSONA] della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217 (poi incisivamente modificatodall’art. 1 del D.M. 27 dicembre 2024, n. 206 e, in seguito, ulteriormentemodificato con D.M. 30 dicembre 2025, n. 206 e con D.M. 26 giugno 2026, n.114).3.4.L’art. 3, comma 1, D.M. n. 217/2023 dispone che «a decorrere dal 1°gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte deisoggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalitàtelematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale», indiversi uffici giudiziari, tra i quali figura il Tribunale ordinario.I successivi commi dell’art. 3, DM 217, cit. prevedono la possibilità didepositare atti anche con modalità non telematiche per i soggetti interni (ossia:per i magistrati che accedono ai domini giustizia) sino al 31 dicembre 2025; lemedesime disposizioni introducono specifiche deroghe per determinate tipologiedi uffici e per determinate tipologie di procedimenti.Tra le ipotesi derogatorie non figura la proposizione del ricorso per cassazioneda parte del procuratore generale presso la Corte di appello avverso una sentenzaemessa da un tribunale ordinario.

Tale atto, dunque, deve essere depositato conmodalità esclusivamente telematiche.3.5.

Su tale conclusione non incide quanto previsto dal legislatore con l’art.17-bis, decreto-legge 19 febbraio 2026 , n. 19, convertito con modificazioni dallalegge 20 aprile 2026, n. 50.

Quest’ultima disposizione prevede infatti che «fino altermine per la completa informatizzazione degli uffici delle corti di appello e delleprocure generali previsto dall'articolo 3, comma 5, del regolamento di cui aldecreto del [OSCURATO:PERSONA] della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217, all'atto di appellodel procuratore generale presso la corte di appello continuano ad applicarsi ledisposizioni dell'articolo 582, comma 1, del codice di procedura penale nel testovigente fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022,n. 150».Il dato testuale è inequivoco nel circoscrivere il regime di ultrattività dellaprecedente formulazione dell’art. 582, comma 1, cod. proc. pen. (che consente ildeposito non telematico delle impugnazioni) al solo atto di appello del procuratoregenerale presso la corte di appello.

Ne discende che la proposizione del ricorso percassazione è sottratta a tale regime derogatorio, con conseguente applicabilità delcombinato disposto degli artt. 582, comma 1, 111-bis cod. proc. pen.4.

Alla luce di tali richiami normativi, ne discende che – a decorrere dal giorno1 gennaio 2026 – la proposizione di un ricorso per cassazione avverso unasentenza di un tribunale ordinario da parte di un procuratore generale dellaRepubblica è soggetta all’obbligo di deposito dell’impugnazione con modalitàesclusivamente telematiche, ai sensi del combinato disposto degli artt. 582,comma 1, 111-bis cod. proc. pen. (salvo che non ricorrano ipotesi dimalfunzionamento dei servizi telematici, attestate e certificate nelle modalitàpreviste dall’art. 175-bis del codice di rito; ipotesi, quest’ultima, che non ricorrenel caso di specie).Ne discende l’inammissibilità del ricorso.

Infatti, la mancata osservanza dellemodalità di deposito telematico dell’impugnazione – fuori dai casi previsti dall’art.175-bis – determina l’inammissibilità dell’impugnazione, sanzione esplicitamentecomminata dal legislatore con l’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,anch’esso modificato dall’art. 33 del decreto legislativo n. 150, cit. (in termini,quanto alla sanzione di inammissibilità, con riferimento ad impugnazionidepositate da soggetti abilitati esterni, con modalità diverse da quelle telematiche,tra le altre, cfr. Sez. 2, n. 9827 del 12/02/2026, Motta, Rv. 289611; Sez. 6, n.5252 del 08/01/2026, Tola, Rv. 289338).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso il 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/10/19512. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Svizzera) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/11/2025 emessa dal Tribunale di Caltagirone;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare l’impugnata sentenzalimitatamente alla declaratoria di prescrizione del reato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] resto, il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Caltagirone ha dichiaratoestinto per intervenuta prescrizione il delitto ascritto agli imputati previsto dall’art.353 cod. pen., commesso, secondo l’ipotesi d’accusa, dal dicembre 2016 sino alfebbraio 2017.2. Il Procuratore generale ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe,proponendo due motivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, il Procuratore generale ricorrente deduce violazionedi legge penale (artt. 157, 158, 159 cod. pen.) e manifesta contraddittorietà dellamotivazione. Il Procuratore generale stigmatizza il fatto che il Tribunale abbiadichiarato estinto per decorso del tempo il reato ascritto agli imputati, pur avendodato atto dei numerosi lassi di tempo in cui il corso della prescrizione risultavasospeso (per un totale di 632 giorni). Scomputando il periodo di tempo in cui ilcorso della prescrizione è risultato sospeso, il proscioglimento degli imputati perprescrizione si rivela erroneo.2.2. Con il secondo motivo, il Procuratore generale ricorrente deduce erroneaapplicazione della legge penale in relazione al calcolo del tempo necessario a farmaturare la prescrizione del reato con riferimento alla posizione di FrancescoSiragusa. Il computo del Tribunale è infatti erroneo, essendo stato trascurato ilfatto che a [OSCURATO:PERSONA] è stata contestata la recidiva qualificata ex art. 99,quarto comma, cod. pen. i cui effetti non sono stati esclusi dal Tribunale.3. Il procedimento è stato deciso all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in camera diconsiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblicaudienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, essendo stato presentato con modalità nonconsentite dalla legge.2. Come emerge dagli atti, il Procuratore generale, a mezzo di personaall’uopo delegata, ha depositato l’atto di impugnazione presso la Cancelleria delTribunale di Caltagirone in modalità cartacea, in data 14/01/2026.3. Tanto premesso, deve essere osservato quanto segue.3.1. L’art. 582, comma 1, cod. proc. pen. – come modificato dall’art. 33 deldecreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 – dispone che «salvo che la leggedisponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con lemodalità previste dall'articolo 111-bis nella cancelleria del giudice che ha emessoil provvedimento impugnato».L’art. 111-bis, comma 1, cod. proc. pen. – inserito nel corpo del codice di ritodall’art. 6, comma 1, lett. c), d. lgs. 150/2022 – dispone che «il deposito di atti,documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche,nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione,la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici».La modalità di deposito con modalità “esclusivamente” telematica è dunqueprescritta anche per il deposito degli atti di impugnazione (ex art. 582, comma 1,cod. proc. pen., con l’eccezione – non ricorrente nel caso in esame – contemplatadal successivo art. 582, comma 1-bis, cod. proc. pen.).3.2. Considerata la necessità di predisporre un’infrastruttura tecnologicacapace di assicurare «la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione ericezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario» (art. 111-bis cod. proc.pen.), il legislatore ha dettato una articolata disciplina transitoria, che ha scanditol’entrata in vigore delle disposizioni in materia di deposito telematico degli atti,condizionata dall’entrata in vigore di norme di rango regolamentare, da adottarecon decreto del [OSCURATO:PERSONA] della giustizia.Occorre evidenziare che l’art. 87, comma 4, d. lgs. n. 150/2022 dispone checontinui a trovare applicazione la previgente formulazione dell’art. 582 cod. proc.pen. sino al quindicesimo giorno successivo all’emanazione del decreto ministeriale(o sino al diverso termine previsto da detto decreto ministeriale, chiamato adelineare il perimetro temporale della normativa transitoria). Il successivo comma5 dell’art. 87 disegna analogo meccanismo di diritto transitorio con riferimento agliartt. 111-bis e 175-bis cod. proc. pen..Nel periodo precedente all’effettiva entrata in vigore delle disposizioni sullemodalità di deposito telematico degli atti, questi possono essere depositati pressole segreterie e le cancellerie degli uffici giudiziari con modalità non telematiche, o,anche trasmesse a mezzo posta elettronica certificata (art. 87-bis, comma 1, d.lgs. n. 150/2022). Ove l’atto depositato a mezzo posta elettronica certificata siaun’impugnazione, il legislatore detta specifiche disposizioni che regolamentanomodalità di formazione, trasmissione e sottoscrizione dell’atto di impugnazione(art. 87-bis, commi 3-7, d. lgs. cit.)3.3. [OSCURATO:PERSONA] che la disciplina transitoria dell’entrata in vigore delle regolesul deposito telematico degli atti è, in parte, regolamentata dalla legge e, in altraparte, demandata al decreto ministeriale di attuazione della delega conferita alGoverno dal legislatore, vengono in rilievo le disposizioni dettate dall’art. 3 [OSCURATO:PERSONA] della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217 (poi incisivamente modificatodall’art. 1 del D.M. 27 dicembre 2024, n. 206 e, in seguito, ulteriormentemodificato con D.M. 30 dicembre 2025, n. 206 e con D.M. 26 giugno 2026, n.114).3.4.L’art. 3, comma 1, D.M. n. 217/2023 dispone che «a decorrere dal 1°gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte deisoggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalitàtelematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale», indiversi uffici giudiziari, tra i quali figura il Tribunale ordinario.I successivi commi dell’art. 3, DM 217, cit. prevedono la possibilità didepositare atti anche con modalità non telematiche per i soggetti interni (ossia:per i magistrati che accedono ai domini giustizia) sino al 31 dicembre 2025; lemedesime disposizioni introducono specifiche deroghe per determinate tipologiedi uffici e per determinate tipologie di procedimenti.Tra le ipotesi derogatorie non figura la proposizione del ricorso per cassazioneda parte del procuratore generale presso la Corte di appello avverso una sentenzaemessa da un tribunale ordinario. Tale atto, dunque, deve essere depositato conmodalità esclusivamente telematiche.3.5. Su tale conclusione non incide quanto previsto dal legislatore con l’art.17-bis, decreto-legge 19 febbraio 2026 , n. 19, convertito con modificazioni dallalegge 20 aprile 2026, n. 50. Quest’ultima disposizione prevede infatti che «fino altermine per la completa informatizzazione degli uffici delle corti di appello e delleprocure generali previsto dall'articolo 3, comma 5, del regolamento di cui aldecreto del [OSCURATO:PERSONA] della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217, all'atto di appellodel procuratore generale presso la corte di appello continuano ad applicarsi ledisposizioni dell'articolo 582, comma 1, del codice di procedura penale nel testovigente fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022,n. 150».Il dato testuale è inequivoco nel circoscrivere il regime di ultrattività dellaprecedente formulazione dell’art. 582, comma 1, cod. proc. pen. (che consente ildeposito non telematico delle impugnazioni) al solo atto di appello del procuratoregenerale presso la corte di appello. Ne discende che la proposizione del ricorso percassazione è sottratta a tale regime derogatorio, con conseguente applicabilità delcombinato disposto degli artt. 582, comma 1, 111-bis cod. proc. pen.4. Alla luce di tali richiami normativi, ne discende che – a decorrere dal giorno1 gennaio 2026 – la proposizione di un ricorso per cassazione avverso unasentenza di un tribunale ordinario da parte di un procuratore generale dellaRepubblica è soggetta all’obbligo di deposito dell’impugnazione con modalitàesclusivamente telematiche, ai sensi del combinato disposto degli artt. 582,comma 1, 111-bis cod. proc. pen. (salvo che non ricorrano ipotesi dimalfunzionamento dei servizi telematici, attestate e certificate nelle modalitàpreviste dall’art. 175-bis del codice di rito; ipotesi, quest’ultima, che non ricorrenel caso di specie).Ne discende l’inammissibilità del ricorso. Infatti, la mancata osservanza dellemodalità di deposito telematico dell’impugnazione – fuori dai casi previsti dall’art.175-bis – determina l’inammissibilità dell’impugnazione, sanzione esplicitamentecomminata dal legislatore con l’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,anch’esso modificato dall’art. 33 del decreto legislativo n. 150, cit. (in termini,quanto alla sanzione di inammissibilità, con riferimento ad impugnazionidepositate da soggetti abilitati esterni, con modalità diverse da quelle telematiche,tra le altre, cfr. Sez. 2, n. 9827 del 12/02/2026, Motta, Rv. 289611; Sez. 6, n.5252 del 08/01/2026, Tola, Rv. 289338). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso il 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31234/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris