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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 aprile 1982

Cassazione n. 48409/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/04/1982 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso e la memoria presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui agli artt. 521 e 597, comma 3, cod. proc. pen. e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, F., Rv. 284025; Sez. 2, n. 39961 del 19/07/2018, Tuccillo, Rv. 273922); ritenuto che anche le ulteriori doglianze, inerenti alla mancanza della condizione di procedibilità, oltre ad essere assorbite dalla corretta riqualificazione giuridica del fatto nel più grave reato procedibile d'ufficio, sono manifestamente infondate in quanto contrastanti con la norma di cui all'art. 152 cod. pen. e con il consolidato indirizzo interpretativo della Suprema Corte (Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, S., Rv. 284844; Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/04/1982 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso e la memoria presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui agli artt. 521 e 597, comma 3, cod. proc. pen. e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, F., Rv. 284025; Sez. 2, n. 39961 del 19/07/2018, Tuccillo, Rv. 273922); ritenuto che anche le ulteriori doglianze, inerenti alla mancanza della condizione di procedibilità, oltre ad essere assorbite dalla corretta riqualificazione giuridica del fatto nel più grave reato procedibile d'ufficio, sono manifestamente infondate in quanto contrastanti con la norma di cui all'art. 152 cod. pen. e con il consolidato indirizzo interpretativo della Suprema Corte (Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, S., Rv. 284844; Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novembre
Sentenza Cassazione n. 48409/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris