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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 agosto 1997

Cassazione n. 03873/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 21/08/1997 [OSCURATO:PERSONA] nato a 15051997 (EGITTO) il 15/05/1997 avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost.

Proc.

Gen [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, per l'accoglimento del primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]! Diab e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza del 14/4/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di MILANO il 19/12/2018, ha rideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA] in aumento per la continuazione con i fatti giudicati con sentenza del Tribunale di Milano n. 9436/17, e ha confermato nel resto la condanna dello stesso e di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad alcune ipotesi di reato di rapina ed estorsione aggravate di cui agli artt. 628 e 629 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi.

2. Ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA].2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'eccepita nullità della sentenza di primo grado per la mancanza nel dispositivo di elementi essenziali all'individuazione dell'imputato.

2.2. Vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

3. Ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Vizio di motivazione in ordine agli aumenti di pena operati in sentenza.

4. In data 4 ottobre sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost.

Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, chiede che sia accolto il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Said e che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio alla Corte d'Appello per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'eccepita nullità della sentenza di primo grado per la mancanza nel dispositivo dell'indicazione del nome dell'imputato e dei reati per i quali è stato condannato.

La doglianza è manifestamente infondata.

1.1.1. Come risulta dal verbale del giorno 19 dicembre 2018 il dispositivo letto e depositato in udienza contiene il nome e l'indicazione dei reati per i quali l'imputato è stato condannato.

1.1.2. La Corte territoriale preso atto che l'errore materiale riguardava la sola sentenza depositata, considerato che l'impugnazione non era inammissibile, ha proceduto alla correzione come presto dall'art. 130 cod. proc. pen. 1.2 Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza evidenziando che la Corte territoriale non avrebbe tento conto che il ricorrente è incensurato, che ha risarcito i danni con notevole sforzo economico e che ha tenuto un ottimo comportamento processuale.

La doglianza -che non era stata specificamente dedotta con l'atto di appello che si riferiva alla mancata concessione della circostanza di cui 62 n. 6 cod. pen. sollecitando anche un più mite trattamento sanzionatorio con riferimento agli aumenti in continuazione- non è consentita ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. ed è comunque manifestamente infondata.

La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, infatti, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al bilanciamento delle circostanze, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, della valutazione complessiva effettuata, anche facendo riferimento al parziale risarcimento del danno effettuato e al comportamento processuale tenuto.

Ragione questa per la quale le censure mosse, orientate a sollecitare in questa sede una nuova valutazione della congruità della pena, non sono consentite (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818).

La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 -bis cod. pen. e le considerazioni in ordine al bilanciamento di queste con le circostanza aggravanti, d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e la motivazione sul punto può essere fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).

2. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine agli aumenti di pena operati in sentenza in quanto la Corte territoriale non si sarebbe confrontata con i motivi di appello.

La doglianza, formulata in termini astratti e generici è manifestamente infondata.

La Corte territoriale, infatti, facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., all'indifferente gravità di alcuni fatti e considerando che la rapina era stata commessa in danno di più persone e con l'uso di un machete, ha dato conto dei criteri utilizzati al fine di procedere ai singoli aumenti di pena, peraltro nel quadro di una nuova e più mite determinazione della pena complessiva.

3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 21/08/1997 [OSCURATO:PERSONA] nato a 15051997 (EGITTO) il 15/05/1997 avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, per l'accoglimento del primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]! Diab e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza del 14/4/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di MILANO il 19/12/2018, ha rideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA] in aumento per la continuazione con i fatti giudicati con sentenza del Tribunale di Milano n. 9436/17, e ha confermato nel resto la condanna dello stesso e di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad alcune ipotesi di reato di rapina ed estorsione aggravate di cui agli artt. 628 e 629 cod. pen. 1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi. 2. Ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA].2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'eccepita nullità della sentenza di primo grado per la mancanza nel dispositivo di elementi essenziali all'individuazione dell'imputato. 2.2. Vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. 3. Ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Vizio di motivazione in ordine agli aumenti di pena operati in sentenza. 4. In data 4 ottobre sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, chiede che sia accolto il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Said e che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio alla Corte d'Appello per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'eccepita nullità della sentenza di primo grado per la mancanza nel dispositivo dell'indicazione del nome dell'imputato e dei reati per i quali è stato condannato. La doglianza è manifestamente infondata. 1.1.1. Come risulta dal verbale del giorno 19 dicembre 2018 il dispositivo letto e depositato in udienza contiene il nome e l'indicazione dei reati per i quali l'imputato è stato condannato. 1.1.2. La Corte territoriale preso atto che l'errore materiale riguardava la sola sentenza depositata, considerato che l'impugnazione non era inammissibile, ha proceduto alla correzione come presto dall'art. 130 cod. proc. pen. 1.2 Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza evidenziando che la Corte territoriale non avrebbe tento conto che il ricorrente è incensurato, che ha risarcito i danni con notevole sforzo economico e che ha tenuto un ottimo comportamento processuale. La doglianza -che non era stata specificamente dedotta con l'atto di appello che si riferiva alla mancata concessione della circostanza di cui 62 n. 6 cod. pen. sollecitando anche un più mite trattamento sanzionatorio con riferimento agli aumenti in continuazione- non è consentita ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. ed è comunque manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, infatti, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al bilanciamento delle circostanze, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, della valutazione complessiva effettuata, anche facendo riferimento al parziale risarcimento del danno effettuato e al comportamento processuale tenuto. Ragione questa per la quale le censure mosse, orientate a sollecitare in questa sede una nuova valutazione della congruità della pena, non sono consentite (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 -bis cod. pen. e le considerazioni in ordine al bilanciamento di queste con le circostanza aggravanti, d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e la motivazione sul punto può essere fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). 2. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine agli aumenti di pena operati in sentenza in quanto la Corte territoriale non si sarebbe confrontata con i motivi di appello. La doglianza, formulata in termini astratti e generici è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., all'indifferente gravità di alcuni fatti e considerando che la rapina era stata commessa in danno di più persone e con l'uso di un machete, ha dato conto dei criteri utilizzati al fine di procedere ai singoli aumenti di pena, peraltro nel quadro di una nuova e più mite determinazione della pena complessiva. 3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme
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