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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 12947/2026

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cato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 392/2022depositata il 27/09/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza del 4 aprile 2019, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] haparzialmente accolto l’originario ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], volto a sentir accertare il proprioNumero registro generale 6563/2023Numero sezionale 1756/2026Numero di raccolta generale 12947/2026Data pubblicazione 06/05/2026demansionamento e, conseguentemente, sentir ordinare alla Regionel’assegnazione delle mansioni per le quali era stata assunta.Il giudice di primo grado ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione inordine alla domanda di risarcimento del danno da mancata fruizione dellaprogressione verticale, ma ha accolto la domanda relativa aldemansionamento, condannando la Regione al risarcimento del danno dalesione della dignità del lavoratore.Impugnata la sentenza di primo grado da parte della Regione, la Corted’appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 392/2022, pubblicata il 27settembre 2022, in accoglimento dell’appello ha riformato la decisione diprimo grado e ha rigettato integralmente l’originaria domanda.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza di secondogrado, sulla base di due motivi, illustrati con memoria.Resiste con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedegli artt. 115, 421, 437 c.p.c., in ordine alla ammissione d’ufficio delleschede valutative per gli anni 2011-2013 dei testi Portolese e Suraci.Sostiene la ricorrente che le schede firmate dai testi si riferiscono ad anni(appunto 2011, 2012, 2013) per i quali già il giudice di primo grado avevariscontrato che l’odierna ricorrente aveva svolto regolare attivitàlavorativa, limitando l’accertamento del demansionamento ad anniprecedenti e successivi (2008-2010, 2014-2017 e i primi cinque mesi del2018).Il fatto che la ricorrente avesse lavorato nel periodo 2011-2013 era statogià oggetto di accertamento in primo grado, non era stato contestato insede di costituzione in appello e per tale ragione, che i testimoni nonavessero dichiarato di aver svolto attività lavorativa in tale periodo risultairrilevante.Numero registro generale 6563/2023Numero sezionale 1756/2026Numero di raccolta generale 12947/2026Data pubblicazione 06/05/2026Ciò si tradurrebbe nella violazione delle norme che regolano l’esercizioofficioso dei poteri istruttori del giudice.2.

Il motivo è infondato.Come costantemente affermato da questa Corte (v. da ultimo Cass.,Sez.

L, Ordinanza n. 16646 del 21/06/2025, Sez.

L, Sentenza n. 401 del10/01/2023), la nozione di prova nuova indispensabile, che rendeesercitabili anche d’ufficio i poteri di cui all'art. 437, secondo comma,c.p.c., è quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circala ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola oconfermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel cheera rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, aprescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per proprianegligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.Più in generale, nel rito del lavoro l'esercizio dei poteri istruttori delgiudice, che può avvenire a prescindere dalla maturazione di preclusioniprobatorie in capo alle parti, vede quali presupposti la ricorrenza di unasemiplena probatio e l'individuazione ex actis di una pista probatoria(Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 26597 del 23/11/2020).2.1.

Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto indispensabilel’acquisizione dei documenti firmati da due dei testi escussi al fine disaggiarne la credibilità, avendo riscontrato una contraddizione tra le lorodeposizioni rese in primo grado e quanto affermato, sempre in primogrado, dalla stessa lavoratrice in sede di interrogatorio.

Esaminati daquesto punto di vista, i mezzi di prova acquisiti d’ufficio dalla Corted’appello di [OSCURATO:PERSONA] si profilano effettivamente indispensabili alfine di sciogliere il dubbio che perdurava in ordine alla attendibilità delledeposizioni dei testi Portolese e Suraci, addotti dalla ricorrente.2.2.

Non rileva in senso contrario che le schede valutative firmate daitesti e ammesse d’ufficio si riferissero ad anni diversi da quelli per i qualicontinuava a discutersi della forzata inattività.

La Corte d’appello ha infattiNumero registro generale 6563/2023Numero sezionale 1756/2026Numero di raccolta generale 12947/2026Data pubblicazione 06/05/2026spiegato che le dichiarazioni contenute nella scheda non sono servite asmentire l’assunto della ricorrente circa la sua inattività anche negli anni2011-2013 (assunto già negato dal Tribunale con affermazione noncontestata in appello dalla ricorrente), ma hanno dimostrato la proficuainserzione dei testi nell’amministrazione di riferimento e sono statepertanto «capaci di minare sensibilmente la credibilità di tali testi perchénelle deposizioni le due lavoratrici affermano la propria interrotta inattivitàe quella della ricorrente senza tuttavia fare cenno a tali dichiarazioni néfornire alcuna spiegazione della circostanza che siano state da loro redattee sottoscritte descrivendo le attività svolte» (pag. 14 della sentenzaimpugnata).2.3.

Esclusa la violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. e ritenuto che leprove acquisite d’ufficio abbiano fatto ingresso legittimamente nelprocesso, cade anche la censura concernente l’art. 115 c.p.c., dato cheuna sua violazione è riscontrabile quando il giudice, in espressa o implicitacontraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamentodella decisione prove inesistenti o mai acquisite in giudizio oppure nonintrodotte dalle parti ma disposte di propria iniziativa fuori dai poteriistruttori officiosi riconosciutigli (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27479 del15/10/2025, Sez. 3, Sentenza n. 12971 del 26/04/2022).3.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedegli artt. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, 2727 e 2729 c.c., per errataapplicazione del procedimento presuntivo.3.1.

Il motivo è inammissibile.È noto che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il ricorrenteper cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone unodifforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisidegli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso chel'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato diNumero registro generale 6563/2023Numero sezionale 1756/2026Numero di raccolta generale 12947/2026Data pubblicazione 06/05/2026legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il poteredi riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica,l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelleritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (tra le tante v.

Cass.,Sez. 2, Ordinanza n. 10927 del 23/04/2024, Sez. 5, Ordinanza n. 32505del 22/11/2023).Questo principio è valevole anche con riferimento alla prova presuntiva,essendo incensurabile in sede di legittimità l'apprezzamento del giudicedel merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione,gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fattocome fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimitàcircoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limitisegnati dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass., Sez. 1, Ordinanza n.27266 del 25/09/2023, Sez. 1, Ordinanza n. 1234 del 17/01/2019).Ancor più precisamente, qualora il giudice di merito sussumaerroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità,precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti aquei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360, n.3, c.p.c. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360),competendo alla Corte di cassazione controllare se la norma dell'art. 2729c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazioneastratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione concreta;nondimeno, per restare nell'ambito della violazione di legge, la criticadeve concentrarsi sull'insussistenza dei requisiti della presunzione nelragionamento condotto nella sentenza impugnata, mentre non puòsvolgere argomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilità (criticando laricostruzione del fatto ed evocando magari altri fatti che non risultino dallaNumero registro generale 6563/2023Numero sezionale 1756/2026Numero di raccolta generale 12947/2026Data pubblicazione 06/05/2026motivazione), vizio valutabile, ove del caso, nei limiti di ammissibilità dicui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass., Sez.

L, Sentenza n. 18611 del30/06/2021).3.2.

Nella specie, la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza dellaforzata inattività della lavoratrice anzitutto perché ha ritenuto che, dalconfronto tra il contenuto delle deposizioni dei testi indicati dalla ricorrenteed escussi in primo grado con la documentazione acquisita d’ufficio e conquanto dichiarato dalla stessa lavoratrice in sede di interrogatorio, fossepossibile inferire l’assenza di inattività per tutto il periodo oggetto delgiudizio e per tutti i lavoratori adibiti a quei compiti: «tali dichiarazionicostituiscono innegabile elemento di giudizio a sostegno della proficuainserzione di tali lavoratrici nell’ambito della stessa amministrazione diriferimento e smentiscono l’assunto della loro totale inattività come dellaGiarmoleo» (pag. 14 della sentenza impugnata).Un ulteriore elemento valorizzato dalla Corte d’appello è costituito dalfatto che la lavoratrice avesse percepito il 60 per cento del salarioaccessorio e avesse agito in giudizio lamentando la corresponsione di unapercentuale ridotta rispetto agli altri dipendenti, «con ciò presupponendonel suo ragionare proprio lo svolgimento di una attività lavorativa, che,per altro verso, aveva negato» (pag. 15).In tal modo, non può dirsi che la Corte territoriale abbia violato le normein materia di prova presuntiva, avendo implicitamente ma chiaramentemostrato di aderire al principio per cui la prova per presunzioni richiedel’esame critico di convergenti elementi indiziari e avendone poi enunciatole caratteristiche, tali da giustificare l’inferenza compiuta.Su queste basi, la sentenza ha poi valutato le plurime risultanzeprocessuali secondo il proprio prudente apprezzamento, prediligendonealcune e scartandone altre, in armonia con l’art. 116 c.p.c. e senza che laricorrente abbia indicato fatti decisivi non esaminati e capaci di minaretale ricostruzione.Numero registro generale 6563/2023Numero sezionale 1756/2026Numero di raccolta generale 12947/2026Data pubblicazione 06/05/2026Deve pertanto ritenersi che la ricorrente, quando mette in discussione laplausibilità di tale valutazione riportando stralci delle deposizionitestimoniali, dietro lo schermo della violazione di legge chieda in realtàalla Corte un nuovo e, come tale, non consentito apprezzamento delleprove raccolte e valutate dal giudice di merito.4.

Il ricorso va in conclusione rigettato.5.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata indispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 3.500,00 percompensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso dellespese generali del 15% e agli accessori di legge.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 aprile 2026.Il PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 392/2022depositata il 27/09/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza del 4 aprile 2019, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] haparzialmente accolto l’originario ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], volto a sentir accertare il proprioNumero registro generale 6563/2023Numero sezionale 1756/2026Numero di raccolta generale 12947/2026Data pubblicazione 06/05/2026demansionamento e, conseguentemente, sentir ordinare alla Regionel’assegnazione delle mansioni per le quali era stata assunta.Il giudice di primo grado ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione inordine alla domanda di risarcimento del danno da mancata fruizione dellaprogressione verticale, ma ha accolto la domanda relativa aldemansionamento, condannando la Regione al risarcimento del danno dalesione della dignità del lavoratore.Impugnata la sentenza di primo grado da parte della Regione, la Corted’appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 392/2022, pubblicata il 27settembre 2022, in accoglimento dell’appello ha riformato la decisione diprimo grado e ha rigettato integralmente l’originaria domanda.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza di secondogrado, sulla base di due motivi, illustrati con memoria.Resiste con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedegli artt. 115, 421, 437 c.p.c., in ordine alla ammissione d’ufficio delleschede valutative per gli anni 2011-2013 dei testi Portolese e Suraci.Sostiene la ricorrente che le schede firmate dai testi si riferiscono ad anni(appunto 2011, 2012, 2013) per i quali già il giudice di primo grado avevariscontrato che l’odierna ricorrente aveva svolto regolare attivitàlavorativa, limitando l’accertamento del demansionamento ad anniprecedenti e successivi (2008-2010, 2014-2017 e i primi cinque mesi del2018).Il fatto che la ricorrente avesse lavorato nel periodo 2011-2013 era statogià oggetto di accertamento in primo grado, non era stato contestato insede di costituzione in appello e per tale ragione, che i testimoni nonavessero dichiarato di aver svolto attività lavorativa in tale periodo risultairrilevante.Numero registro generale 6563/2023Numero sezionale 1756/2026Numero di raccolta generale 12947/2026Data pubblicazione 06/05/2026Ciò si tradurrebbe nella violazione delle norme che regolano l’esercizioofficioso dei poteri istruttori del giudice.2. Il motivo è infondato.Come costantemente affermato da questa Corte (v. da ultimo Cass.,Sez. L, Ordinanza n. 16646 del 21/06/2025, Sez. L, Sentenza n. 401 del10/01/2023), la nozione di prova nuova indispensabile, che rendeesercitabili anche d’ufficio i poteri di cui all'art. 437, secondo comma,c.p.c., è quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circala ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola oconfermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel cheera rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, aprescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per proprianegligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.Più in generale, nel rito del lavoro l'esercizio dei poteri istruttori delgiudice, che può avvenire a prescindere dalla maturazione di preclusioniprobatorie in capo alle parti, vede quali presupposti la ricorrenza di unasemiplena probatio e l'individuazione ex actis di una pista probatoria(Cass., Sez. L, Ordinanza n. 26597 del 23/11/2020).2.1. Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto indispensabilel’acquisizione dei documenti firmati da due dei testi escussi al fine disaggiarne la credibilità, avendo riscontrato una contraddizione tra le lorodeposizioni rese in primo grado e quanto affermato, sempre in primogrado, dalla stessa lavoratrice in sede di interrogatorio. Esaminati daquesto punto di vista, i mezzi di prova acquisiti d’ufficio dalla Corted’appello di [OSCURATO:PERSONA] si profilano effettivamente indispensabili alfine di sciogliere il dubbio che perdurava in ordine alla attendibilità delledeposizioni dei testi Portolese e Suraci, addotti dalla ricorrente.2.2. Non rileva in senso contrario che le schede valutative firmate daitesti e ammesse d’ufficio si riferissero ad anni diversi da quelli per i qualicontinuava a discutersi della forzata inattività. La Corte d’appello ha infattiNumero registro generale 6563/2023Numero sezionale 1756/2026Numero di raccolta generale 12947/2026Data pubblicazione 06/05/2026spiegato che le dichiarazioni contenute nella scheda non sono servite asmentire l’assunto della ricorrente circa la sua inattività anche negli anni2011-2013 (assunto già negato dal Tribunale con affermazione noncontestata in appello dalla ricorrente), ma hanno dimostrato la proficuainserzione dei testi nell’amministrazione di riferimento e sono statepertanto «capaci di minare sensibilmente la credibilità di tali testi perchénelle deposizioni le due lavoratrici affermano la propria interrotta inattivitàe quella della ricorrente senza tuttavia fare cenno a tali dichiarazioni néfornire alcuna spiegazione della circostanza che siano state da loro redattee sottoscritte descrivendo le attività svolte» (pag. 14 della sentenzaimpugnata).2.3. Esclusa la violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. e ritenuto che leprove acquisite d’ufficio abbiano fatto ingresso legittimamente nelprocesso, cade anche la censura concernente l’art. 115 c.p.c., dato cheuna sua violazione è riscontrabile quando il giudice, in espressa o implicitacontraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamentodella decisione prove inesistenti o mai acquisite in giudizio oppure nonintrodotte dalle parti ma disposte di propria iniziativa fuori dai poteriistruttori officiosi riconosciutigli (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27479 del15/10/2025, Sez. 3, Sentenza n. 12971 del 26/04/2022).3. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedegli artt. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, 2727 e 2729 c.c., per errataapplicazione del procedimento presuntivo.3.1. Il motivo è inammissibile.È noto che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il ricorrenteper cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone unodifforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisidegli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso chel'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato diNumero registro generale 6563/2023Numero sezionale 1756/2026Numero di raccolta generale 12947/2026Data pubblicazione 06/05/2026legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il poteredi riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica,l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelleritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (tra le tante v. Cass.,Sez. 2, Ordinanza n. 10927 del 23/04/2024, Sez. 5, Ordinanza n. 32505del 22/11/2023).Questo principio è valevole anche con riferimento alla prova presuntiva,essendo incensurabile in sede di legittimità l'apprezzamento del giudicedel merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione,gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fattocome fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimitàcircoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limitisegnati dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass., Sez. 1, Ordinanza n.27266 del 25/09/2023, Sez. 1, Ordinanza n. 1234 del 17/01/2019).Ancor più precisamente, qualora il giudice di merito sussumaerroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità,precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti aquei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360, n.3, c.p.c. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360),competendo alla Corte di cassazione controllare se la norma dell'art. 2729c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazioneastratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione concreta;nondimeno, per restare nell'ambito della violazione di legge, la criticadeve concentrarsi sull'insussistenza dei requisiti della presunzione nelragionamento condotto nella sentenza impugnata, mentre non puòsvolgere argomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilità (criticando laricostruzione del fatto ed evocando magari altri fatti che non risultino dallaNumero registro generale 6563/2023Numero sezionale 1756/2026Numero di raccolta generale 12947/2026Data pubblicazione 06/05/2026motivazione), vizio valutabile, ove del caso, nei limiti di ammissibilità dicui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass., Sez. L, Sentenza n. 18611 del30/06/2021).3.2. Nella specie, la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza dellaforzata inattività della lavoratrice anzitutto perché ha ritenuto che, dalconfronto tra il contenuto delle deposizioni dei testi indicati dalla ricorrenteed escussi in primo grado con la documentazione acquisita d’ufficio e conquanto dichiarato dalla stessa lavoratrice in sede di interrogatorio, fossepossibile inferire l’assenza di inattività per tutto il periodo oggetto delgiudizio e per tutti i lavoratori adibiti a quei compiti: «tali dichiarazionicostituiscono innegabile elemento di giudizio a sostegno della proficuainserzione di tali lavoratrici nell’ambito della stessa amministrazione diriferimento e smentiscono l’assunto della loro totale inattività come dellaGiarmoleo» (pag. 14 della sentenza impugnata).Un ulteriore elemento valorizzato dalla Corte d’appello è costituito dalfatto che la lavoratrice avesse percepito il 60 per cento del salarioaccessorio e avesse agito in giudizio lamentando la corresponsione di unapercentuale ridotta rispetto agli altri dipendenti, «con ciò presupponendonel suo ragionare proprio lo svolgimento di una attività lavorativa, che,per altro verso, aveva negato» (pag. 15).In tal modo, non può dirsi che la Corte territoriale abbia violato le normein materia di prova presuntiva, avendo implicitamente ma chiaramentemostrato di aderire al principio per cui la prova per presunzioni richiedel’esame critico di convergenti elementi indiziari e avendone poi enunciatole caratteristiche, tali da giustificare l’inferenza compiuta.Su queste basi, la sentenza ha poi valutato le plurime risultanzeprocessuali secondo il proprio prudente apprezzamento, prediligendonealcune e scartandone altre, in armonia con l’art. 116 c.p.c. e senza che laricorrente abbia indicato fatti decisivi non esaminati e capaci di minaretale ricostruzione.Numero registro generale 6563/2023Numero sezionale 1756/2026Numero di raccolta generale 12947/2026Data pubblicazione 06/05/2026Deve pertanto ritenersi che la ricorrente, quando mette in discussione laplausibilità di tale valutazione riportando stralci delle deposizionitestimoniali, dietro lo schermo della violazione di legge chieda in realtàalla Corte un nuovo e, come tale, non consentito apprezzamento delleprove raccolte e valutate dal giudice di merito.4. Il ricorso va in conclusione rigettato.5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata indispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 3.500,00 percompensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso dellespese generali del 15% e agli accessori di legge.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 aprile 2026.Il PresidenteIrene Tricomi