Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03183/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

1 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19391/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso l a cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difes a dall’avv . [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al controricorso - c ontroricorrente – N. 19391/21 R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto , n. 51/2/2021depositata il 7.1.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 9.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], rilevatoche con ordinanza n. 27676/2022, era stato disposto il rinvio a nuovo ruolo, in attesa della pubblicazione della decisione delle Sezioni Unite sulla questione dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo, com’è noto risolta con sentenza n. 26283/2022; rilevato che, all’esito, il Consigliere relatore aveva esitato la proposta per la definizione del ricorso in questa Sezione, nel senso della cassazione senza rinvio, ex art. 382, comma 3, c.p.c., per originaria inammissibilità del ricorso della contribuente, ma che – per mero disguido di C ancelleria – è stata invece comunicata alle parti la proposta precedente; ritenuto quindinon opportuno decidere il ricorso; p.q.m. rinvia lo stesso a nuovo ruolo dinanzi alla Sezione Tributaria.

Roma, così deciso nella camera d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19391/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso l a cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difes a dall’avv . [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al controricorso - c ontroricorrente – N. 19391/21 R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto , n. 51/2/2021depositata il 7.1.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 9.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], rilevatoche con ordinanza n. 27676/2022, era stato disposto il rinvio a nuovo ruolo, in attesa della pubblicazione della decisione delle Sezioni Unite sulla questione dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo, com’è noto risolta con sentenza n. 26283/2022; rilevato che, all’esito, il Consigliere relatore aveva esitato la proposta per la definizione del ricorso in questa Sezione, nel senso della cassazione senza rinvio, ex art. 382, comma 3, c.p.c., per originaria inammissibilità del ricorso della contribuente, ma che – per mero disguido di C ancelleria – è stata invece comunicata alle parti la proposta precedente; ritenuto quindinon opportuno decidere il ricorso; p.q.m. rinvia lo stesso a nuovo ruolo dinanzi alla Sezione Tributaria. Roma, così deciso nella camera d