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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 febbraio 2023

Cassazione n. 11303/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Messina, con sentenza in data 24 maggio 2021, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Messina del 3 luglio 2020, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di violazione di sigilli e ricettazione allo stesso contestati ai capi A) e D) della rubrica ad anni due, mesi due di reclusione ed C 400,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore avv.to Restifo, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 131 bis cod.pen. quanto alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto in riferimento al reato di cui al capo A) dell'imputazione; difatti la continuazione dei reati secondo l'indirizzo di legittimità non poteva ritenersi ostativa dell'applicazione dell'istituto invocato e le precedenti condanne pure evidenziate dalla corte di appello avevano ad oggetto natura e beni giuridici diversi e non anche ipotesi della stessa indole; - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva di cui si era chiesta l'esclusione con un motivo di appello; - mancanza di motivazione in ordine al giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.

Quanto alla prima doglianza la corte di appello ha specificamente preso in considerazione il motivo avanzato avverso la sentenza di primo grado sul tema dell'art. 131 bis cod.pen concludendo per la sua inapplicabilità al caso di specie sulla base di più parametri costituiti dalla consumazione di più fatti di reato e dalla valutazione dei precedenti sussistenti a carico dell'imputato.

Al proposito secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez.

U. n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591 - 01).

E tale principio risulta osservato dalla corte di appello messinese che ha evidenziato sia la consumazione di più fatti illeciti da parte del ricorrente in occasione del controllo del 12 luglio 2014 sia la pluralità di precedenti penali a carico del Doglio. 2.2 Anche il secondo motivo con il quale si deduce assenza di motivazione in ordine alla recidiva è infondato; ed invero il giudice di appello nell'escludere la possibilità di concedere l'attenuante di cui al quarto comma (già capoverso) dell'art. 648 cod.pen. ha proprio motivato circa la patente gravità della condotta per cui si procede, fornendo così una motivazione implicita sul riconoscimento della recidiva contestata, avuto anche riguardo agli argomenti esposti in relazione al rilievo dei precedenti penali.

Al proposito va rammentato come in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 1 n. 27825 del 22/05/2013, Rv. 256340).

Quanto al giudizio di equivalenza tra recidiva ed attenuanti generiche va ricordato come secondo il costante orientamento di questa corte di legittimità in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 - 02); pertanto il riferimento alla negativa personalità contenuto nella impugnata pronuncia appare adeguatamente motivare la valutazione di equivalenza che si contesta con l'ultimo motivo di ricorso.In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 17 febbraio 2023 I CONSIGLIE E T. [OSCURATO:PERSONA] Geppir/o go DEPOSITA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Messina, con sentenza in data 24 maggio 2021, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Messina del 3 luglio 2020, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di violazione di sigilli e ricettazione allo stesso contestati ai capi A) e D) della rubrica ad anni due, mesi due di reclusione ed C 400,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore avv.to Restifo, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 131 bis cod.pen. quanto alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto in riferimento al reato di cui al capo A) dell'imputazione; difatti la continuazione dei reati secondo l'indirizzo di legittimità non poteva ritenersi ostativa dell'applicazione dell'istituto invocato e le precedenti condanne pure evidenziate dalla corte di appello avevano ad oggetto natura e beni giuridici diversi e non anche ipotesi della stessa indole; - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva di cui si era chiesta l'esclusione con un motivo di appello; - mancanza di motivazione in ordine al giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto. Quanto alla prima doglianza la corte di appello ha specificamente preso in considerazione il motivo avanzato avverso la sentenza di primo grado sul tema dell'art. 131 bis cod.pen concludendo per la sua inapplicabilità al caso di specie sulla base di più parametri costituiti dalla consumazione di più fatti di reato e dalla valutazione dei precedenti sussistenti a carico dell'imputato. Al proposito secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591 - 01). E tale principio risulta osservato dalla corte di appello messinese che ha evidenziato sia la consumazione di più fatti illeciti da parte del ricorrente in occasione del controllo del 12 luglio 2014 sia la pluralità di precedenti penali a carico del Doglio. 2.2 Anche il secondo motivo con il quale si deduce assenza di motivazione in ordine alla recidiva è infondato; ed invero il giudice di appello nell'escludere la possibilità di concedere l'attenuante di cui al quarto comma (già capoverso) dell'art. 648 cod.pen. ha proprio motivato circa la patente gravità della condotta per cui si procede, fornendo così una motivazione implicita sul riconoscimento della recidiva contestata, avuto anche riguardo agli argomenti esposti in relazione al rilievo dei precedenti penali. Al proposito va rammentato come in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 1 n. 27825 del 22/05/2013, Rv. 256340). Quanto al giudizio di equivalenza tra recidiva ed attenuanti generiche va ricordato come secondo il costante orientamento di questa corte di legittimità in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 - 02); pertanto il riferimento alla negativa personalità contenuto nella impugnata pronuncia appare adeguatamente motivare la valutazione di equivalenza che si contesta con l'ultimo motivo di ricorso.In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 17 febbraio 2023 I CONSIGLIE E T. [OSCURATO:PERSONA] Geppir/o go DEPOSITA
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