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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 20483/2026

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mento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] dep.1.

Con sentenza in data 11 giugno 2025 la Corte d’appello di Bari, in riformadella sentenza del Tribunale di Trani datata 13.10.2023 che aveva assolto FerrieriSergio dai reati a lui ascritti (art. 73, comma 1, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309; 10e 12 L. 14 ottobre 1974 n. 497 e art. 23 l. 18 aprile 1975 n. 110) per non avercommesso il fatto, ha dichiarato invece l’imputato colpevole dei predetti reati,unificati dal vincolo della continuazione, e, riconosciute le circostanze attenuantigeneriche, lo ha condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione edEuro 20.000 di multa, dichiarandolo altresì interdetto dai pubblici uffici per ladurata di anni cinque.2.

Il presente procedimento trae origine dal verbale di arresto datato 5.4.2022da cui emerge che i [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Ruvo nel corso di un servizio diperlustrazione e repressione di reati in tema di stupefacenti procedevano ad unaperquisizione domiciliare in via [OSCURATO:PERSONA] n. 47 dove convivevano FerrieriSergio e [OSCURATO:PERSONA] all’esito della quale rinvenivano all’interno del ripostigliouna busta con capi di abbigliamento in cui si trovava un’agenda contenenteappunti di nomi, numeri e calcoli.Inoltre, nel seminterrato, in un armadio, rinvenivano un borsello in tessuto conall’interno una pistola semiautomatica marca Beretta, modello 92 FS parabellum,avente matricola abrasa con caricatore inserito e munito di n. 15 cartucce, unascatola in cartone contenente n. 50 cartucce, una busta in plastica contenente n.2 guanti in lattice e n. 2 guanti in tela nera.

Ed ancora nel secondo vano delseminterrato, all’interno di una busta, rinvenivano un contenitore con all’internon. 84 dosi di sostanza del tipo cocaina, pari gr. 47 lordi, confezionatesingolarmente.Poco dopo i fatti, tale [OSCURATO:PERSONA] si recava in Commissariatoassumendosi la paternità di quanto rinvenuto nel corso della perquisizione, inquanto dichiarava di essere l’affittuario del locale sito in via [OSCURATO:PERSONA] n. 47concesso in locazione da circa tre-quattro mesi senza regolare contratto ma conaccordo verbale a [OSCURATO:PERSONA]; aggiungeva che le armi e le munizioni eranodel nonno, di essere assuntore abituale di cocaina e che per tale motivo ne avevaapprontato una scorta con l’intento di consumarla nel tempo.

Aveva altresìconsegnato le chiavi in suo possesso dell’immobile con le quali tuttavia glioperanti non erano riusciti ad aprire la porta dello scantinato.Sulla base del compendio probatorio acquisito, il giudice di primo gradopronunciava l’assoluzione dell’imputato, ritenendo che gli elementi probatorifossero contraddittori ed insufficienti ai fini della condanna, verdetto ribaltato nelgiudizio di appello.La Corte d’appello riteneva, invero, che la ricostruzione della vicenda fosse deltutto inveritiera e che, pertanto, la detenzione dell’arma e dello stupefacentedovessero ricondursi all’odierno imputato.3.

Avverso la sentenza emessa in secondo grado l’imputato, a mezzo deldifensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.Con il primo deduce la violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. inrelazione all’art. 603, comma 3 bis, cod.proc.pen. nella parte in cui la Corteterritoriale, pur avendone l’obbligo, non disponeva la rinnovazione della provadecisiva richiesta dal Pubblico Ministero in sede di impugnazione ovverol’escussione del teste [OSCURATO:PERSONA] nonché il vizio di motivazione dellasentenza impugnata per avere violato il disposto dell’art. 603, comma 3 bis,cod.proc.pen. omettendo di confutare la sentenza di proscioglimento emessa dalgiudice di primo grado, seppure tale disposizione preveda che il giudice di meritosi esprima secondo una motivazione rafforzata.Si censura la sentenza laddove, ribaltando la sentenza assolutoria, ex art. 530,comma 2 cod.proc.pen. é incorsa in un vizio motivazionale ritenendo superflua larinnovazione della prova decisiva delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; inparticolare a seguito della testimonianza del [OSCURATO:PERSONA], testenon a diretta conoscenza delle circostanze relative alla corrispondenza dellechiavi al civico 47, é giunta a ritenere falso l’intero contenuto delle sommarieinformazioni rese dallo [OSCURATO:PERSONA], senza confutare sul punto leargomentazioni della sentenza di primo grado che invece le aveva considerateveritiere ed intrinsecamente attendibili.Si rileva che la Corte d’appello, pur avendo disposto la rinnovazionedell’istruttoria dibattimentale con l’esame dei testi di P.G. e del testeSciancalepore [OSCURATO:PERSONA], successivamente, dopo aver sentito il teste [OSCURATO:PERSONA],aveva revocato l’ordinanza ritenendo superflua la testimonianza delloSciancalepore, così non osservando l’obbligo di cui all’art. 603, comma 3 bis,cod.proc.pen. e giungendo poi a ritenere falsa la testimonianza resa dalmedesimo.Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. inrelazione alla mancata configurazione dell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5,d.p.r. n. 309 del 1990, per avere la Corte di merito valorizzato il solo datoquantitativo della sostanza stupefacente omettendo quindi di motivare sullamancanza degli altri elementi e violando il dato statistico ponderale.Si assume che la Corte d’appello, nell’escludere la sussistenza dell’ipotesi di cuiall’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990, si é basata solo sul datoquantitativo.Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. pererrata applicazione della legge penale, laddove nella determinazione della penala Corte territoriale procedeva ad applicare la riduzione per le generiche solo alreato di cui al capo a).4.

Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnatoconclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.5.

La difesa dell’imputato ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso é fondato, con assorbimento delle restanti censure.Nel caso che ci occupa il giudice di primo grado, all’esito dell’istruttoriadibattimentale, ha pronunciato sentenza di assoluzione dell’imputato ex art. 530,comma 2 cod.proc.pen. in ordine ai reati a lui ascritti, ritenendo che gli elementidi prova acquisiti non avessero confortato la tesi accusatoria, traendo il proprioconvincimento in primis dalle dichiarazioni rese da tale [OSCURATO:PERSONA].

Lostesso, presentatosi presso la [OSCURATO:PERSONA] di Ruvo di Puglianell’immediatezza dei fatti per cui si procede, si era assunto la responsabilità diquanto rinvenuto e sequestrato dichiarandosi locatore dell’immobile, anche se lechiavi che aveva fornito agli inquirenti per accedervi non si erano rivelate idonee.Investita dall’impugnazione del Pubblico Ministero, la Corte d’appello di Bari haritenuto di disporre la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale “con l’esamedei testi di P.G. e del teste [OSCURATO:PERSONA]”, tuttavia, dopo aver sentito ilteste [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] di Ruvo di Puglia, ritenendoche la testimonianza dello [OSCURATO:PERSONA] fosse divenuta superflua, ha revocatol’ordinanza ammissiva della prova ritenendo, quindi, che le prove acquisite indibattimento e gli elementi di prova raccolti in sede di rinnovazione istruttoriacomprovassero oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell’imputato inordine ai reati contestati.2.

Giova ribadire che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermatoil principio che, in caso di appello della sentenza assolutoria da parte del pubblicoministero, l’obbligo di rinnovazione dibattimentale è limitato alle testimonianzeche, secondo le puntuali e specifiche ragioni prospettate nell’atto impugnazione,siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado eche siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità (Sez. 2, n.5231 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 276050-01; Sez. 1, n. 12928 del07/11/2018,dep. 2019, Rv. 276318-01; Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, Rv.279425 – 02).Dalle indicazioni ermeneutiche di cui alla sentenza delle Sez.

U, n. 27620 del28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267491 si evince che “devono ritenersi provedichiarative “decisive” quelle che, sulla base della sentenza di primo grado,hanno determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esitoliberatorio, e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, seespunte dal complesso del materiale probatorio, si rivelano potenzialmenteidonee a incidere sull’esito del giudizio di appello, nell’alternativa“proscioglimento-condanna”.La decisività, da apprezzare ai fini della rinnovazione deve essere, dunque,valutata alla luce delle istanze riformatrici del P.m. e parametrata ai contenutidelle fonti dichiarative che sono state oggetto di un parziale o erroneoapprezzamento in primo grado con riguardo ad elementi qualificanti del fatto direato, facendo ricorso ad un’ideale prova di resistenza che le qualifichi comedirimenti ai fini del giudizio di responsabilità.3.

Con specifico riguardo alla motivazione che deve sorreggere l’ordinanza chedecide sulla richiesta di rinnovazione, la giurisprudenza di legittimità ha precisatoche il giudice di appello che dispone la rinnovazione istruttoria può motivareimplicitamente all’atto della adozione della relativa ordinanza in ordine alleragioni che la rendono necessaria, sviluppando il processo argomentativo insentenza, posto che ciò risulta coerente con la previsione dell’art. 586cod.proc.pen., in forza del quale l’impugnazione avverso le ordinanze emesse nelcorso del dibattimento può essere proposta solo con l’impugnazione dellasentenza.La giurisprudenza ritiene che il giudice d’appello ha l’obbligo di motivareespressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento nel solo caso disuo accoglimento.Si é altresì ritenuto che detto principio, reso nell’ipotesi in cui la rinnovazione siastata disposta, debba trovare applicazione anche quando, come nel caso inesame in cui la rinnovazione inizialmente disposta sia stata revocata,affermandosi il principio, cui questo Collegio aderisce, secondo cui il giudiced'appello che revoca l'ordinanza con cui ha disposto la rinnovazione istruttoria ètenuto a indicare, con congrua motivazione, le ragioni per le quali reputainsussistente l'assoluta necessità della rinnovazione a suo tempo ritenuta,essendogli comunque consentito di esporre direttamente tali ragioni in sentenza(Sez. 3, n. 39489 del 24/09/2024, Rv. 287054 )4.

Ebbene, nel caso in esame, la Corte territoriale non si é attenuta a taleobbligo, non avendo dato conto delle ragioni per cui é stata revocata l’assunzionedella testimonianza del teste [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a ritenere tout courtinveritiera la sua precedente deposizione, e quindi riconducendo con certezza ladetenzione dell’arma e lo stupefacente sottoposti a sequestro all’imputato.In conseguenza il giudice d’appello non ha neanche assolto a quell’onere dispecifica confutazione delle ragioni poste a base della sentenza assolutoria e diancor più puntuale e dettagliata esposizione delle ragioni fondanti la sentenza dicondanna.5.

In conclusione la sentenza impugnata va annullata, con rinvio per nuovogiudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Bari.

P.Q.Mannulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezionedella Corte di appello di Bari.Così deciso il 17 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] dep.1. Con sentenza in data 11 giugno 2025 la Corte d’appello di Bari, in riformadella sentenza del Tribunale di Trani datata 13.10.2023 che aveva assolto FerrieriSergio dai reati a lui ascritti (art. 73, comma 1, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309; 10e 12 L. 14 ottobre 1974 n. 497 e art. 23 l. 18 aprile 1975 n. 110) per non avercommesso il fatto, ha dichiarato invece l’imputato colpevole dei predetti reati,unificati dal vincolo della continuazione, e, riconosciute le circostanze attenuantigeneriche, lo ha condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione edEuro 20.000 di multa, dichiarandolo altresì interdetto dai pubblici uffici per ladurata di anni cinque.2. Il presente procedimento trae origine dal verbale di arresto datato 5.4.2022da cui emerge che i [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Ruvo nel corso di un servizio diperlustrazione e repressione di reati in tema di stupefacenti procedevano ad unaperquisizione domiciliare in via [OSCURATO:PERSONA] n. 47 dove convivevano FerrieriSergio e [OSCURATO:PERSONA] all’esito della quale rinvenivano all’interno del ripostigliouna busta con capi di abbigliamento in cui si trovava un’agenda contenenteappunti di nomi, numeri e calcoli.Inoltre, nel seminterrato, in un armadio, rinvenivano un borsello in tessuto conall’interno una pistola semiautomatica marca Beretta, modello 92 FS parabellum,avente matricola abrasa con caricatore inserito e munito di n. 15 cartucce, unascatola in cartone contenente n. 50 cartucce, una busta in plastica contenente n.2 guanti in lattice e n. 2 guanti in tela nera. Ed ancora nel secondo vano delseminterrato, all’interno di una busta, rinvenivano un contenitore con all’internon. 84 dosi di sostanza del tipo cocaina, pari gr. 47 lordi, confezionatesingolarmente.Poco dopo i fatti, tale [OSCURATO:PERSONA] si recava in Commissariatoassumendosi la paternità di quanto rinvenuto nel corso della perquisizione, inquanto dichiarava di essere l’affittuario del locale sito in via [OSCURATO:PERSONA] n. 47concesso in locazione da circa tre-quattro mesi senza regolare contratto ma conaccordo verbale a [OSCURATO:PERSONA]; aggiungeva che le armi e le munizioni eranodel nonno, di essere assuntore abituale di cocaina e che per tale motivo ne avevaapprontato una scorta con l’intento di consumarla nel tempo. Aveva altresìconsegnato le chiavi in suo possesso dell’immobile con le quali tuttavia glioperanti non erano riusciti ad aprire la porta dello scantinato.Sulla base del compendio probatorio acquisito, il giudice di primo gradopronunciava l’assoluzione dell’imputato, ritenendo che gli elementi probatorifossero contraddittori ed insufficienti ai fini della condanna, verdetto ribaltato nelgiudizio di appello.La Corte d’appello riteneva, invero, che la ricostruzione della vicenda fosse deltutto inveritiera e che, pertanto, la detenzione dell’arma e dello stupefacentedovessero ricondursi all’odierno imputato.3. Avverso la sentenza emessa in secondo grado l’imputato, a mezzo deldifensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.Con il primo deduce la violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. inrelazione all’art. 603, comma 3 bis, cod.proc.pen. nella parte in cui la Corteterritoriale, pur avendone l’obbligo, non disponeva la rinnovazione della provadecisiva richiesta dal Pubblico Ministero in sede di impugnazione ovverol’escussione del teste [OSCURATO:PERSONA] nonché il vizio di motivazione dellasentenza impugnata per avere violato il disposto dell’art. 603, comma 3 bis,cod.proc.pen. omettendo di confutare la sentenza di proscioglimento emessa dalgiudice di primo grado, seppure tale disposizione preveda che il giudice di meritosi esprima secondo una motivazione rafforzata.Si censura la sentenza laddove, ribaltando la sentenza assolutoria, ex art. 530,comma 2 cod.proc.pen. é incorsa in un vizio motivazionale ritenendo superflua larinnovazione della prova decisiva delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; inparticolare a seguito della testimonianza del [OSCURATO:PERSONA], testenon a diretta conoscenza delle circostanze relative alla corrispondenza dellechiavi al civico 47, é giunta a ritenere falso l’intero contenuto delle sommarieinformazioni rese dallo [OSCURATO:PERSONA], senza confutare sul punto leargomentazioni della sentenza di primo grado che invece le aveva considerateveritiere ed intrinsecamente attendibili.Si rileva che la Corte d’appello, pur avendo disposto la rinnovazionedell’istruttoria dibattimentale con l’esame dei testi di P.G. e del testeSciancalepore [OSCURATO:PERSONA], successivamente, dopo aver sentito il teste [OSCURATO:PERSONA],aveva revocato l’ordinanza ritenendo superflua la testimonianza delloSciancalepore, così non osservando l’obbligo di cui all’art. 603, comma 3 bis,cod.proc.pen. e giungendo poi a ritenere falsa la testimonianza resa dalmedesimo.Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. inrelazione alla mancata configurazione dell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5,d.p.r. n. 309 del 1990, per avere la Corte di merito valorizzato il solo datoquantitativo della sostanza stupefacente omettendo quindi di motivare sullamancanza degli altri elementi e violando il dato statistico ponderale.Si assume che la Corte d’appello, nell’escludere la sussistenza dell’ipotesi di cuiall’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990, si é basata solo sul datoquantitativo.Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. pererrata applicazione della legge penale, laddove nella determinazione della penala Corte territoriale procedeva ad applicare la riduzione per le generiche solo alreato di cui al capo a).4. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnatoconclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.5. La difesa dell’imputato ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso é fondato, con assorbimento delle restanti censure.Nel caso che ci occupa il giudice di primo grado, all’esito dell’istruttoriadibattimentale, ha pronunciato sentenza di assoluzione dell’imputato ex art. 530,comma 2 cod.proc.pen. in ordine ai reati a lui ascritti, ritenendo che gli elementidi prova acquisiti non avessero confortato la tesi accusatoria, traendo il proprioconvincimento in primis dalle dichiarazioni rese da tale [OSCURATO:PERSONA]. Lostesso, presentatosi presso la [OSCURATO:PERSONA] di Ruvo di Puglianell’immediatezza dei fatti per cui si procede, si era assunto la responsabilità diquanto rinvenuto e sequestrato dichiarandosi locatore dell’immobile, anche se lechiavi che aveva fornito agli inquirenti per accedervi non si erano rivelate idonee.Investita dall’impugnazione del Pubblico Ministero, la Corte d’appello di Bari haritenuto di disporre la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale “con l’esamedei testi di P.G. e del teste [OSCURATO:PERSONA]”, tuttavia, dopo aver sentito ilteste [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] di Ruvo di Puglia, ritenendoche la testimonianza dello [OSCURATO:PERSONA] fosse divenuta superflua, ha revocatol’ordinanza ammissiva della prova ritenendo, quindi, che le prove acquisite indibattimento e gli elementi di prova raccolti in sede di rinnovazione istruttoriacomprovassero oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell’imputato inordine ai reati contestati.2. Giova ribadire che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermatoil principio che, in caso di appello della sentenza assolutoria da parte del pubblicoministero, l’obbligo di rinnovazione dibattimentale è limitato alle testimonianzeche, secondo le puntuali e specifiche ragioni prospettate nell’atto impugnazione,siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado eche siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità (Sez. 2, n.5231 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 276050-01; Sez. 1, n. 12928 del07/11/2018,dep. 2019, Rv. 276318-01; Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, Rv.279425 – 02).Dalle indicazioni ermeneutiche di cui alla sentenza delle Sez. U, n. 27620 del28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267491 si evince che “devono ritenersi provedichiarative “decisive” quelle che, sulla base della sentenza di primo grado,hanno determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esitoliberatorio, e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, seespunte dal complesso del materiale probatorio, si rivelano potenzialmenteidonee a incidere sull’esito del giudizio di appello, nell’alternativa“proscioglimento-condanna”.La decisività, da apprezzare ai fini della rinnovazione deve essere, dunque,valutata alla luce delle istanze riformatrici del P.m. e parametrata ai contenutidelle fonti dichiarative che sono state oggetto di un parziale o erroneoapprezzamento in primo grado con riguardo ad elementi qualificanti del fatto direato, facendo ricorso ad un’ideale prova di resistenza che le qualifichi comedirimenti ai fini del giudizio di responsabilità.3. Con specifico riguardo alla motivazione che deve sorreggere l’ordinanza chedecide sulla richiesta di rinnovazione, la giurisprudenza di legittimità ha precisatoche il giudice di appello che dispone la rinnovazione istruttoria può motivareimplicitamente all’atto della adozione della relativa ordinanza in ordine alleragioni che la rendono necessaria, sviluppando il processo argomentativo insentenza, posto che ciò risulta coerente con la previsione dell’art. 586cod.proc.pen., in forza del quale l’impugnazione avverso le ordinanze emesse nelcorso del dibattimento può essere proposta solo con l’impugnazione dellasentenza.La giurisprudenza ritiene che il giudice d’appello ha l’obbligo di motivareespressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento nel solo caso disuo accoglimento.Si é altresì ritenuto che detto principio, reso nell’ipotesi in cui la rinnovazione siastata disposta, debba trovare applicazione anche quando, come nel caso inesame in cui la rinnovazione inizialmente disposta sia stata revocata,affermandosi il principio, cui questo Collegio aderisce, secondo cui il giudiced'appello che revoca l'ordinanza con cui ha disposto la rinnovazione istruttoria ètenuto a indicare, con congrua motivazione, le ragioni per le quali reputainsussistente l'assoluta necessità della rinnovazione a suo tempo ritenuta,essendogli comunque consentito di esporre direttamente tali ragioni in sentenza(Sez. 3, n. 39489 del 24/09/2024, Rv. 287054 )4. Ebbene, nel caso in esame, la Corte territoriale non si é attenuta a taleobbligo, non avendo dato conto delle ragioni per cui é stata revocata l’assunzionedella testimonianza del teste [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a ritenere tout courtinveritiera la sua precedente deposizione, e quindi riconducendo con certezza ladetenzione dell’arma e lo stupefacente sottoposti a sequestro all’imputato.In conseguenza il giudice d’appello non ha neanche assolto a quell’onere dispecifica confutazione delle ragioni poste a base della sentenza assolutoria e diancor più puntuale e dettagliata esposizione delle ragioni fondanti la sentenza dicondanna.5. In conclusione la sentenza impugnata va annullata, con rinvio per nuovogiudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Bari. P.Q.Mannulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezionedella Corte di appello di Bari.Così deciso il 17 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]
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