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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 novembre 2025

Cassazione n. 41698/2025

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seguente ORDINANZA sulla segnalazione di errore materiale relativa al dispositivo, trascritto su ruolo di udienza del 20/11/2025 n. 36798/2025 R.G., sul ricorso di CiCCi0 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Questa Corte, pronunciando sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Messina in data 25/09/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso, disponendo altresì la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nel relativo dispositivo, trascritto su ruolo di udienza del 20/11/2025 N. 36798/2025 R.G., risulta tuttavia indicato "condanna il ricorrente", anziché "condanna la ricorrente": trattasi, all'evidenza, di mero errore materiale, rilevabile ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., ed emendabile nel senso che, ove è scritto "condanna il ricorrente", deve essere sostituito con "condanna la ricorrente", con conseguente annotazione della correzione sull'originale dell'atto.

P.Q.M Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza del 20/11/2025 n. 36798/2025 R.G., su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, ove e' scritto "condanna il ricorrente", sia scritto "condanna la ricorrente".

Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali.

Così è deciso, 17/12/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente FRA C [OSCURATO:PERSONA] CANCELLARIA S'ECC"» ~[OSCURATO:PERSONA] 30 DIC. 2025 IL. lz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulla segnalazione di errore materiale relativa al dispositivo, trascritto su ruolo di udienza del 20/11/2025 n. 36798/2025 R.G., sul ricorso di CiCCi0 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Questa Corte, pronunciando sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Messina in data 25/09/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso, disponendo altresì la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nel relativo dispositivo, trascritto su ruolo di udienza del 20/11/2025 N. 36798/2025 R.G., risulta tuttavia indicato "condanna il ricorrente", anziché "condanna la ricorrente": trattasi, all'evidenza, di mero errore materiale, rilevabile ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., ed emendabile nel senso che, ove è scritto "condanna il ricorrente", deve essere sostituito con "condanna la ricorrente", con conseguente annotazione della correzione sull'originale dell'atto. P.Q.M Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza del 20/11/2025 n. 36798/2025 R.G., su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, ove e' scritto "condanna il ricorrente", sia scritto "condanna la ricorrente". Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così è deciso, 17/12/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente FRA C [OSCURATO:PERSONA] CANCELLARIA S'ECC"» ~[OSCURATO:PERSONA] 30 DIC. 2025 IL. lz
Sentenza Cassazione n. 41698/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris