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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 giugno 2015

Cassazione n. 00020/2026

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a seguenle SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 marzo 1956, avverso la sentenza del 13 gennaio 2016 della Corte di cassazione; letti gli atti, provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la condanna patita in via definitiva per effetto della sentenza di questa Corte di cassazione, Terza Sezione, del 13 gennaio 2016, n. 7867, la Corte EDU, con sentenza del 19 dicembre 2024, riteneva violato il disposto dell'art. 6, par. 2, della Convenzione.

1.1. La vicenda processuale può essere così riassunta: con sentenza del 6 marzo 2008 [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per una serie di truffe ai danni dello Stato italiano, con confisca disposta ex artt. 640- bis e 322-ter cod. pen. (p. 33), in relazione all'importo di euro 844.120,95, pari al contributo indebitamente ottenuto, da intendersi come profitto del reato.

Con sentenza del 26 giugno 2014 la Corte di appello di Salerno, pur dichiarando i reati estinti per intervenuta prescrizione, confermava la confisca (pp. 24 e 25), ritenendo che non vi fossero elementi per assolvere l'imputato.

La Corte di cassazione (sentenza del 13 gennaio 2016), ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]: tale confisca, si è affermato, costituisce una misura di sicurezza, applicabile anche dopo l'estinzione del reato per prescrizione, ed è stata confermata sulla base del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lacci, Rv. 264431 - 01). [OSCURATO:PERSONA] ha quindi avanzato richiesta volta all'eliminazione degli effetti pregiudizievoli della decisione indicata perché, appunto, presa in violazione dell'art. 6 della Convenzione EDU.

2. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.

3. Osserva il Collegio che sulla richiesta deve essere dichiarato non luogo a provvedere: questa Sezione ha infatti provveduto in ordine alla medesima richiesta, proposta sempre da [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 26 novembre 2025 (R.G. 25707/2025), con la quale è stato rigettato ii ricorso.

P.Q.M.

Dichiara il non luogo a provvedere per l'esistenza di un pregresso giudicato.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguenle SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 marzo 1956, avverso la sentenza del 13 gennaio 2016 della Corte di cassazione; letti gli atti, provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la condanna patita in via definitiva per effetto della sentenza di questa Corte di cassazione, Terza Sezione, del 13 gennaio 2016, n. 7867, la Corte EDU, con sentenza del 19 dicembre 2024, riteneva violato il disposto dell'art. 6, par. 2, della Convenzione. 1.1. La vicenda processuale può essere così riassunta: con sentenza del 6 marzo 2008 [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per una serie di truffe ai danni dello Stato italiano, con confisca disposta ex artt. 640- bis e 322-ter cod. pen. (p. 33), in relazione all'importo di euro 844.120,95, pari al contributo indebitamente ottenuto, da intendersi come profitto del reato. Con sentenza del 26 giugno 2014 la Corte di appello di Salerno, pur dichiarando i reati estinti per intervenuta prescrizione, confermava la confisca (pp. 24 e 25), ritenendo che non vi fossero elementi per assolvere l'imputato. La Corte di cassazione (sentenza del 13 gennaio 2016), ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]: tale confisca, si è affermato, costituisce una misura di sicurezza, applicabile anche dopo l'estinzione del reato per prescrizione, ed è stata confermata sulla base del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lacci, Rv. 264431 - 01). [OSCURATO:PERSONA] ha quindi avanzato richiesta volta all'eliminazione degli effetti pregiudizievoli della decisione indicata perché, appunto, presa in violazione dell'art. 6 della Convenzione EDU. 2. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. 3. Osserva il Collegio che sulla richiesta deve essere dichiarato non luogo a provvedere: questa Sezione ha infatti provveduto in ordine alla medesima richiesta, proposta sempre da [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 26 novembre 2025 (R.G. 25707/2025), con la quale è stato rigettato ii ricorso. P.Q.M. Dichiara il non luogo a provvedere per l'esistenza di un pregresso giudicato. Così deciso in Roma
Sentenza Cassazione n. 00020/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris