CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 32481/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 13 settembre 2023 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che /con atto del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce con unico motivo inosservanza degli artt. 599, 127, 178 e 179 cod. proc. pen. per omessa notificazione del decreto di citazione in appello allo stesso difensore, nominato difensore di fiducia dall'imputato dopo la proposizione dell'appello con revoca del precedente difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], nomina ritualmente comunicata alla Corte di appello in data 2 settembre 2024 contestualmente ad istanza di revoca della misura cautelare. 3. In assenza di istanza di trattazione orale il Procuratore generale ha concluso per iscritto come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. Risulta in atti che, contestualmente ad una sua istanza de libertate in favore dell'imputato ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla Corte di Appello la nomina di fiducia in suo favore da parte dell'imputato con revoca di ogni altro precedente difensore e che all'istanza ha provveduto in data 5/09/2024 la Corte di appello. Tuttavia, in pari data è stato emesso decreto di citazione a giudizio in appello che ha indicato il precedente difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza è stata emessa indicando lo stesso Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale "nomina di ufficio". 3. Deve trovare applicazione il principio, richiamato dal ricorrente, secondo cui, l'omesso avviso al difensore di fiducia della data fissata per la celebrazione del giudizio abbreviato di appello determina una nullità di ordine generale intermedio che non è sanata dalla mancata eccezione del vizio di notifica da parte del sostituto d'ufficio, ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., del difensore non avvisato (Sez.5, n.11756 del 14/02/ 2020; Sez. 6, n. 37532 del 07/07/2016, Senatore, Rv. 268154) e non rilevando il -carattere facoltativo -della sua partecipazione a tale giudizio (Sez. 1, n. 11248 del 04/03/2009, Ilardi, Rv. 242850). 4. Alla violazione del diritto di difesa consegue la nullità della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello d