Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 1993

Cassazione n. 05568/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/04/1993 avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada.

Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza, essendosi la Corte di merito limitata ad una mera conferma della sentenza di primo grado; insussistenza della recidiva nel biennio per non essere stata la precedente contestazione della medesima violazione mai notificata al ricorrente.

Considerato che la sentenza impugnata è sostenuta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto (in motivazione si è evidenziato che l'imputato - pacificamente sprovvisto di patente di guida - fu controllato alla guida di un'autovettura in data 4/6/2020; da accertamenti effettuati dagli operanti, su cui ha riferito il teste qualificato [OSCURATO:PERSONA], si verificò che il ricorrente era stato già contravvenzionato, per la medesima violazione, in data 4/2/2020 e in data 17/12/2018 e che avverso tali verbali non era stato proposto alcun ricorso).

Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche e reiterative (la Corte di merito ha logicamente sostenuto la inverosimiglianza della tesi prospettata dalla difesa della mancata conoscenza delle precedenti contravvenzioni, sottolineando che, essendo le contestazioni avvenute in seguito a controllo su strada, alla presenza dell'imputato, egli non poteva non essere a conoscenza delle trasgressioni).

Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 gennaio 2026 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/04/1993 avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada. Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza, essendosi la Corte di merito limitata ad una mera conferma della sentenza di primo grado; insussistenza della recidiva nel biennio per non essere stata la precedente contestazione della medesima violazione mai notificata al ricorrente. Considerato che la sentenza impugnata è sostenuta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto (in motivazione si è evidenziato che l'imputato - pacificamente sprovvisto di patente di guida - fu controllato alla guida di un'autovettura in data 4/6/2020; da accertamenti effettuati dagli operanti, su cui ha riferito il teste qualificato [OSCURATO:PERSONA], si verificò che il ricorrente era stato già contravvenzionato, per la medesima violazione, in data 4/2/2020 e in data 17/12/2018 e che avverso tali verbali non era stato proposto alcun ricorso). Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche e reiterative (la Corte di merito ha logicamente sostenuto la inverosimiglianza della tesi prospettata dalla difesa della mancata conoscenza delle precedenti contravvenzioni, sottolineando che, essendo le contestazioni avvenute in seguito a controllo su strada, alla presenza dell'imputato, egli non poteva non essere a conoscenza delle trasgressioni). Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2026 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 05568/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris